Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera: articolo 3 D.L. 11 giugno 2002, n. 108. coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172
Circolare INPS n. 162 del 28.10.2002
SOMMARIO: L’entrata in vigore dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ha fatto decadere, a decorrere dal 1° giugno 2002, la possibilità di trasferire i contributi svizzeri nell’assicurazione italiana. Con l’articolo 3 del decreto legge n. 108 dell’11 giugno 2002, convertito con legge n. 172 del 31 luglio 2002, il legislatore ha voluto tutelare i cittadini italiani che rientrano definitivamente in Italia in stato di disoccupazione consentendo il raggiungimento de diritto a pensione sulla base della anzianità contributiva fatta valere anche in Svizzera e delle retribuzioni pensionabili italiane
PREMESSA
Con circolare n. 118 del 25 giugno 2002 sono state impartite istruzioni per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in vigore dal 1° giugno 2002.
Al punto 10 della predetta circolare è stato precisato che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, è preclusa la possibilità, prevista dai previgenti accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, di trasferire nell’assicurazione italiana i contributi svizzeri.
Come già precisato con messaggio n. 138 del 13 maggio 2002, le domande di trasferimento dei contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana, in presenza dei prescritti requisiti, vengono accolte solo se presentate anteriormente al 1° giugno 2002.
Al fine di salvaguardare la posizione di coloro che hanno svolto attività lavorativa in Svizzera e rientrano in Italia in stato di disoccupazione senza più avere la facoltà di trasferire i contributi svizzeri, il legislatore, con l’articolo 3 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, ha previsto, in via eccezionale, e per un limitato periodo di tempo, una particolare forma di utilizzazione della contribuzione svizzera per il calcolo di una pensione italiana.
Il suddetto decreto legge è stato convertito con legge n. 172 del 31 luglio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2002, il cui testo è il seguente:
1. Fino al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata in Svizzera.
2. L’importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista nell’ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell’età di cui al comma 2, l’importo della pensione è ricalcolato in pro rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Con la presente circolare si forniscono prime istruzioni per l’applicazione della norma succitata.
1 – Soggetti beneficiari.
Soggetti beneficiari della norma sono i “cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione”.
Nei confronti degli interessati deve, pertanto, essere accertato che abbiano svolto l’ultima attività in Svizzera, che abbiano e mantengano definitivamente la residenza in Italia, che non si siano rioccupati in Italia dopo la cessazione dell’attività svizzera, che risultino iscritti nelle liste ordinarie di collocamento.
Il comma 2 della norma in esame dispone che l’importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista nell’ordinamento pensionistico svizzero, che attualmente è fissata a 65 anni per gli uomini ed a 63 anni per le donne.
Ne consegue che nei confronti di coloro che, alla data di decorrenza della pensione, hanno una età pari o superiore ai 65 anni, se uomini, ed a 63 anni, se donne, dovrà essere liquidata direttamente una pensione calcolata in pro rata ai sensi della normativa comunitaria.
La pensione dovrà parimenti essere calcolata direttamente in pro rata ai sensi della normativa comunitaria nei confronti di coloro che già beneficiano di una pensione diretta svizzera calcolata sulla base dei contributi dell’assicurazione generale vecchiaia e superstiti (AVS) e invalidità (AI ).
2 - Requisito contributivo
Secondo quanto previsto dalla norma in esame i soggetti di cui al punto 1, inoltre, devono maturare “il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera”.
Deve, pertanto, trattarsi di soggetti che perfezionano il requisito contributivo grazie alla presa in considerazione dei periodi assicurativi svizzeri.
La norma, pur non prevedendo un limite minimo di contributi italiani, presuppone l’esistenza di una posizione assicurativa italiana nel momento in cui stabilisce che la pensione debba essere calcolata sulla base della retribuzione pensionabile italiana.
Ne consegue che è necessaria l’esistenza, alla data di entrata in vigore della normativa in oggetto, di almeno un contributo settimanale italiano, comunque accreditato, dal quale sia possibile ricavare la citata retribuzione pensionabile.
Va peraltro precisato che nel caso in cui la contribuzione italiana sia inferiore all’anno, al compimento dell’età pensionabile svizzera, dovrà trovare applicazione l’articolo 48 del regolamento (CEE) n.1408/71.
Ne consegue che dal mese successivo a tale evento la pensione dovrà essere revocata ed il periodo contributivo italiano, inferiore all’anno, dovrà essere preso in considerazione dalla Svizzera per il diritto e la misura della pensione erogata a suo carico.
Per il computo dell’anzianità contributiva svizzera dovrà essere richiesto alla Cassa di Compensazione di Ginevra il rilascio del formulario E205.
Per la valutazione dei periodi contributivi svizzeri si fa rinvio ai criteri finora adottati in applicazione delle disposizioni della convenzione bilaterale in materia di totalizzazione.
3 – Prestazioni
In assenza di una esplicita indicazione della norma in esame e in considerazione della finalità perseguita dal legislatore, le prestazioni da erogare sono le stesse per le quali era prevista la possibilità di trasferire i contributi svizzeri, per cui possono beneficiarne i soggetti che fanno valere i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità.
Data l’eccezionalità della norma, il legislatore ne ha previsto una efficacia limitata nel tempo, stabilendo, al comma 1, che coloro che maturino il diritto a pensione “a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone”, hanno diritto, fino al 31 dicembre 2003, ad una pensione calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità contributiva svizzera.
Ne consegue che la norma può trovare applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge e, quindi, per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, con esclusione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 in poi.
Fanno eccezione le pensioni di anzianità il cui requisito contributivo ed anagrafico è perfezionato prima del 31 dicembre 2003, ma la cui decorrenza, per effetto delle “finestre”, è successiva a tale data.
In attesa della riliquidazione in regime comunitario, la pensione così calcolata, se necessario, potrà essere integrata al trattamento minimo in presenza delle condizioni richieste dalla legge per le pensioni liquidate in regime nazionale e cioè procedendo all’accertamento reddituale previsto dall’articolo 6 della legge n. 638/83.
4 – Ricalcolo in regime comunitario
Secondo quanto previsto esplicitamente dalla norma, nonché secondo quanto si deduce dai requisiti richiesti per beneficiare della particolare prestazione introdotta dalla stessa norma, la pensione deve essere ricalcolata d’ufficio secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale, nelle ipotesi seguenti:
- dal mese successivo al compimento dell’età prevista dall’ordinamento svizzero per conseguire la pensione di vecchiaia, secondo quanto esplicitamente previsto al comma 3 della stessa norma;
- dal mese successivo al trasferimento fuori dal territorio nazionale, ove avvenga prima del compimento dell’età pensionabile svizzera, in quanto destinatari del particolare beneficio sono coloro che rientrano definitivamente in Italia;
- dalla data di rioccupazione, in quanto i soggetti interessati devono trovarsi in stato di disoccupazione
- dalla data di decorrenza della pensione svizzera, nel caso in cui venga richiesta e ottenuta prima del compimento dell’età pensionabile ordinaria.
Si ribadisce che, in assenza del requisito minimo di un anno di contributi italiani, in applicazione dell’articolo 48 del regolamento (CEE) n.1408/71, nelle ipotesi sopra descritte la pensione dovrà essere revocata ed il periodo contributivo italiano, inferiore all’anno, dovrà essere preso in considerazione dalla Svizzera per il diritto e la misura della pensione erogata a suo carico.
5 – Pensioni di reversibilità
La particolare prestazione prevista dalla norma in oggetto può essere riconosciuta solo nei confronti dei diretti interessati. Nei confronti dei superstiti del lavoratore, deceduto prima del compimento dell’età pensionabile svizzera, già titolare della pensione liquidata ai sensi della norma stessa, dovrà essere liquidata l’aliquota della pensione del dante causa riliquidata ai sensi dei regolamenti comunitari alla data del decesso.
In presenza di orfani aventi diritto, si rammenta che nei rapporti con la Svizzera non trova ancora applicazione il regolamento (CE) n.1399/99.
In tal caso, come precisato al punto 7.3 della circolare n. 118 del 25 giugno 2002, le pensioni per gli orfani dovranno essere liquidate ai sensi del capitolo 8 del regolamento (CEE) n.1408/71.
Qualora il diritto alla pensione diretta, calcolata ai sensi del comma 1 della norma in esame, sia stato perfezionato con un numero di settimane contributive italiane inferiori alle 52, l’articolo 48 del regolamento (CEE) n.1408/71 dovrà trovare applicazione solo nei confronti del coniuge superstite e, secondo quanto precisato con circolare n. 87 del 3 maggio 1989, non dovrà trovare applicazione nei confronti degli orfani.
6 – Criteri operativi
Con successivo messaggio verranno illustrati i criteri operativi per il calcolo delle pensioni interessate alla normativa in oggetto.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi