Circolare INPS n. 165 del 22.08.2001

Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori in 36 mesi ai sensi della Legge 7 dicembre 1989 n. 389 art. 2 comma 11 ed in 60 mesi ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 comma 17. Chiarimenti in materia di autenticazione della firma apposta sulla domanda di rateazione e in materia di versamento degli acconti. Chiarimenti in tema di trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione per sanzioni civili
Circolare INPS n. 165 del 22.08.2001

SOMMARIO: 1. La determinazione dei requisiti per ottenere la rateazione in 60 rate ha comportato la rielaborazione della casistica in cui è possibile consentire l'estinzione del debito in 36 rate. 2. In applicazione del T.U. in materia di semplificazione amministrativa, viene abolito l'obbligo di autenticazione della firma. 3. L'obbligazione per somme accessorie fino alla data del pagamento permane in capo agli eredi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 41/2001 del 3 aprile 2001 per disciplinare, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 116 comma 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i casi eccezionali nei quali il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il prolungamento della dilazione fino a 60 mesi. Le fattispecie previste sono le stesse per le quali il comma 15 lettera a) del medesimo articolo, consente agli Enti impositori la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, sulla base dei criteri che i rispettivi Consigli di Amministrazione adotteranno a seguito della direttiva interministeriale del 19 aprile 2001, pubblicata sulla G.U. n.134 del 12 giugno 2001.
L’ art. 116 c. 17 della legge 388/2000 citato, che non ha abrogato l’art. 2 comma 11 della legge 7 dicembre 1989 n. 389 nella parte in cui prevede che il Ministro del Lavoro autorizzi il prolungamento delle rateazioni concesse dall’Istituto fino a 36 mesi in “casi eccezionali”, rende indispensabile una riconsiderazione dei casi in cui la rateazione può protrarsi fino a 36 mesi per distinguerli da quelli in cui può durare fino a 60 mesi.
La citata circolare ministeriale, di conseguenza, chiarisce che l’autorizzazione viene concessa dagli organi di governo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che l’estinzione del debito in 36 mensilità può essere consentita ai debitori, qualora il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da:
- calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini;
- procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici derivanti da obblighi contrattuali ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione;
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali;
- contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti. Costituiscono esempio di tale fattispecie il pagamento dei contributi correnti unitamente alle rate di condono, i contributi correnti unitamente al recupero rateale dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali; la contribuzione dovuta alle gestioni dei lavoratori autonomi e le rate di contribuzione dovuta, quale datore di lavoro, per le assicurazioni obbligatorie ecc.;
- debiti complessivi di ammontare non inferiore a 10 milioni in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale.

La regolarizzazione in 60 mensilità, deve essere autorizzata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’ Economia e Finanze ed è espressamente prevista soltanto se il mancato pagamento è dipeso da:
- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. Ciò che qualifica la fattispecie non è soltanto l'obiettiva incertezza in sé, sulla quale si sia formato un costante orientamento giurisprudenziale, ma occorre che le incertezze derivanti dalla novità e complessità delle norme, dai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi abbiano dato origine ad un convincimento obiettivo ed inesatto circa la sussistenza dell'obbligo contributivo che successivamente è stato riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisprudenziale o amministrativa.
Il Ministero, a titolo esemplificativo, esclude dal prolungamento della rateazione sia le ipotesi in cui si sostenga un’interpretazione inverosimile della norma, sia le ipotesi in cui esista un consolidato orientamento giurisprudenziale o amministrativo sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo.
- fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria entro il termine di cui all’art.124 c.1 del codice penale e sempreché l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.

La procedura da seguire per ottenere il beneficio del prolungamento della rateazione a 60 mensilità è la stessa già utilizzata per la rateazione in 36 mesi, descritta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 31 del 25 maggio 2000 ed avente ad oggetto lo snellimento della fase istruttoria del procedimento di autorizzazione ministeriale. L’Istituto, in attuazione delle disposizioni ivi contenute, ha emanato la circolare n. 110 del 7 giugno 2000, per variare l’iter amministrativo descritto nella precedente circolare n.192 del 29 ottobre 1999 con la quale fu portata a conoscenza delle strutture periferiche la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 471 del 12 ottobre 1999, che ha decentrato ai Direttori Regionali la competenza a decidere le domande di rateazione fino a 24 rate e ad esprimere il proprio parere al prolungamento della rateazione fino a 36 mensilità.
Come già disposto, si ribadisce che il Direttore Regionale ha l’obbligo di predisporre e di firmare una relazione dettagliata e completa attestante:
a) i dati anagrafici della ditta;
b) l’importo del debito contributivo e il relativo periodo di riferimento;
c) le cause che hanno determinato la omissione contributiva (quali ad esempio: il mancato incasso di crediti maturati nei confronti di Enti pubblici, le calamità naturali verificatesi, i fatti dolosi accertati giudizialmente);
d) la situazione finanziaria dell’azienda da cui desumere la solvibilità del credito;
e) la specificazione che la concessione della dilazione a 36 mesi, oltre a costituire l’unica possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali;
f) la specificazione, relativamente alle rateazioni proposte per 60 mensilità, delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi che hanno determinato il credito dell’Istituto;
g) l’attestazione che il procedimento giudiziario inteso all’accertamento del fatto doloso del terzo sia pendente, come richiesto nella circolare ministeriale n. 41/2001;
h) il tipo di garanzia presentata a tutela del credito e la dichiarazione che il debitore è in regola con i versamento delle rate e dei contributi correnti;

La relazione deve contenere il parere del Direttore Regionale che, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla Sede competente, potrà essere favorevole o sfavorevole al prolungamento della rateazione.
La relazione, firmata dal Direttore Regionale che se ne assume la piena responsabilità, deve essere trasmessa al Ministero unitamente alla domanda di rateazione, avendo cura di evitare l'invio di documentazione, quale bilanci, elenco dei debitori della ditta o altro, in base alla quale il predetto dirigente ha raggiunto il proprio convincimento circa l’opportunità di prolungare la rateazione.
I Direttori delle strutture periferiche dovranno porre particolare cura nel controllare che le domande di rateazione siano compiutamente istruite in modo da evitare successive richieste di informazioni o rilievi da parte degli uffici ministeriali.
La problematica descritta merita attenzione anche in considerazione del fatto che, in futuro, le rateazioni non accompagnate da una relazione esauriente e dal parere oppure trasmesse con la documentazione di parte, ma prive del parere del Direttore Regionale, saranno restituite dal Ministero, con l’unico effetto di procrastinarne il momento decisorio.

Domande di rateazione su cartella esattoriale: versamento degli acconti

La delibera del Consiglio di Amministrazione n.288 dell’11 aprile 1995 e successive modifiche, che regola le rateazioni, prescrive che gli acconti mensili da versare in attesa della decisione della domanda debbono essere pari alla rata proposta, (si determina applicando al debito comprensivo delle sanzioni un coefficiente calcolato in base al numero delle rate richieste e al tasso di dilazione), e comunque, in misura non inferiore ad un dodicesimo del debito per soli contributi.
Le domande, quindi, debbono essere accompagnate da un primo acconto non inferiore ad un dodicesimo del debito contributivo; la possibilità di versare un acconto inferiore al 12° dei contributi o di non versare affatto le rate provvisorie, non è esclusa a priori, ma deve essere espressamente richiesta e motivata adeguatamente.
Prima del decentramento alle Sedi Regionali, era prassi del Consiglio di Amministrazione deliberare, unitamente all'accoglimento della domanda, anche sulla richiesta di esonero totale o parziale dal versamento delle rate provvisorie, qualora la situazione debitoria del richiedente si presentasse particolarmente delicata ed imponesse l’adozione di provvedimenti eccezionali ai sensi del punto 10 della delibera del C. d. A. n. 288 citata. L’approvazione aveva effetti sull’importo della prima rata in contanti che non comprendeva il totale di tanti acconti mensili quanti erano i mesi trascorsi tra la data e l’accoglimento della domanda, mentre il rifiuto comportava che, all’atto della sottoscrizione del piano di ammortamento, il debitore pagasse anche tutti gli acconti non versati nelle more della decisione.
Tenuto conto che l’attribuzione ai Direttori Regionali del potere decisorio, non ne ha modificato i principi, si ritiene che non sussistano impedimenti al riconoscimento agli stessi della facoltà di esonerare parzialmente o totalmente i debitori dal versamento delle rate provvisorie e con le stesse modalità.

Modalità di invio e sottoscrizione delle domande di rateazione

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20.02.2001 definisce, all'art.1, l'ambito di applicazione della norma ed elenca gli atti la cui formazione, rilascio e sottoscrizione sono disciplinate ex novo.
Fra questi assumono particolare rilevanza per l'Istituto le istanze presentante per ottenere autorizzazioni ( ad es. le domande di rateazione) o prestazioni rientranti nella specifica competenza e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
L'art. 38 del T.U. citato, che ha per oggetto le modalità d'invio e di sottoscrizione delle istanze, dispone al comma 1, che le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax o in via telematica. Queste ultime, ai sensi del comma 2, sono valide se sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
Quelle presentate con altri mezzi, tra le quali vanno ovviamente comprese sia le istanze presentate direttamente agli sportelli dell'Istituto, sia quelle inviate per posta o per fax, sono disciplinate dal comma 3.
Quest’ultimo dispone che le istanze e le dichiarazioni da produrre alla P.A, ai gestori o agli esercenti un pubblico servizio sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia va inserita nel fascicolo e sia le istanze, che la copia del documento possono essere anche inviate per via telematica.
L’art. 45 dello stesso T.U. inoltre, nel disporre che gli interessati possano provare la propria identità, cittadinanza, stato civile e residenza mediante l’esibizione di documenti e che la P.A. deve astenersi dal chiedere i relativi certificati, arriva anche a stabilire che stati, qualità personali o fatti contenuti in un documento, possono essere da questo comprovati anche se scaduto di validità, purché l’interessato dichiari, in calce alla copia fotostatica, che non ci sono state variazioni successivamente alla data di rilascio del documento.
In applicazione delle norme illustrate, le strutture periferiche potranno accettare le domande di dilazione sia nel caso in cui l’interessato possa firmarle, in presenza dell’impiegato cui sarà esibito il documento di identità, sia nel caso in cui la domanda sia presentata da un terzo e già sottoscritta. In quest’ultimo caso l’addetto alla ricezione della dilazione dovrà farsi rilasciare copia fotostatica del documento d’identità della persona che ha apposto la firma. Restano, ovviamente, necessarie le indagini miranti ad accertare che la persona incaricata sia munita della delega per l’atto da compiere o appartenga a categorie professionali abilitate. Sono da considerare regolari anche le domande inviate per posta o per fax già sottoscritte dall’istante, purché accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. Qualora tale documento fosse scaduto, occorre richiedere anche la dichiarazione che qualità personali, stati e fatti risultanti dal documento scaduto non sono cambiati. La copia del documento va inserita nel fascicolo perché sia disponibile qualora l'Istituto voglia esercitare la facoltà di verificare l'autenticità e la veridicità dei dati in essa contenuti.
Poiché, ai sensi dell’art.21, l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio è garantita dalle modalità contenute nell’art.38 già illustrato, si dispone che la firma apposta alla domanda di dilazione non debba più essere autenticata.
Ciò deriva direttamente dal secondo comma dell’art.21 laddove prescrive che l’autenticazione della firma apposta ad una dichiarazione o ad una istanza è necessaria, solo se è presentata ad Organi diversi dalle amministrazioni pubbliche o se, pur essendo stata presentata alla P.A., deve essere utilizzata per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.
Si allega il testo aggiornato della domanda di rateazione.

Decesso del contribuente: regime sanzionatorio

Nella circolare n. 210 del 13.12.2000, al capo C1, è stato illustrato il principio, vigente in tema di riscossione di imposte e tasse, secondo il quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (art. 65 D.P.R. 600/73). Ad una prima valutazione è sembrato possibile estendere il principio, se non all'obbligo contributivo, almeno agli accessori dell'obbligazione principale e cioè alle sanzioni civili maturate fino alla data del decesso.
Sulla questione si è successivamente pronunciata l' Avvocatura centrale formulando il parere che segue: “in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento, costituisce conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeteminazione legale, con presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto” ( Cass. n. 5088/1995 ed altre).
Pertanto la somma aggiuntiva ha funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria ed, in quanto tale, si configura come sanzione civile e nessun rilievo giuridico può essere attribuito alla volontà del debitore di non adempiere. Il carattere civile di tale obbligazione comporta, come necessaria conseguenza, la sua trasmissione agli eredi.
La regola generale per ogni tipo di successione è quella della trasmissibilità delle situazioni giuridiche patrimoniali. Tale regola conosce eccezioni tra le quali vanno annoverati alcuni diritti reali e i rapporti cosiddetti “intuitu personae” , cioè quelli legati ad un certo modo di essere del soggetto obbligato. Quindi l’intrasmissibilità agli eredi di un obbligazione pecuniaria si verifica solo qualora tale obbligazione, per la sua conformazione normativa, sia ricompresa nella categoria di quelle situazioni giuridiche obbligatorie che , per la loro stretta inerenza alla persona del titolare, sono destinate a cessare con la morte dell’obbligato.
La funzione risarcitoria ed il connesso carattere civile dell’obbligazione costituita dalle somma aggiuntive dovute in seguito all’omesso o ritardato pagamento dei contributi comporta, come corollario della sua trasmissibilità agli eredi, la maturazione delle stesse somme aggiuntive dal decesso fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'avente causa.
Tale soluzione trova, inoltre, una ulteriore conferma nel principio, espressamente affermato dai Giudici di legittimità, in base al quale " il debito ereditario di cui all'art. 752 c.c. è quello esistente in capo al "de cuius” al momento della sua morte, - che si trasmette, insieme al suo patrimonio, ai suoi successori, "ex lege" o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro - e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore”( Cass. 10.1.2000 n. 562).
La conclusione non solo scaturisce dalla natura giuridica dell'obbligazione delle somme aggiuntive, ma è anche confermata dal fatto che non sembra che nel sistema previdenziale vi sia la previsione di una specifica ed espressa deroga a favore dell'erede di soggetto debitore di obbligazioni contributivo- previdenziali.
In altri termini, l'introduzione del nuovo sistema di riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruoli, non ha affatto inciso sulla natura giuridica del credito contributivo, né - di conseguenza- ha mutato i criteri di determinazione, nonché di calcolo degli accessori dello stesso.

[Seguono i facsimili degli allegati 1 e 2 riprodotti da modello INPS - n.d.r.]

Allegato 1

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE DI_________________________

ISTANZA DI RATEAZIONE SU SOMME ISCRITTE A RUOLO

Il sottoscritto______________________________nato a_____________il________________
domiciliato in ___________________________via ____________________________n._____
codice fiscale___________________titolare o legale rappresentante della ditta____________
____________________________________________________________________________
codice fiscale o partita IVA________________________con sede in ____________________
via_______________________________________________(tel.________________________
fax_______________) esercente__________________________________________________
ed iscritta all’ I.N.P.S quale (barrare la casella corrispondente):

[_] datore di lavoro con dipendenti con matricola ____________e CSC____________
[_] lavoratore autonomo artigiano o commerciante con codice impresa ________________
[_] impresa agricola con dipendenti con codice INPS______________________________
[_] lavoratore autonomo agricolo (CD/CM-IATP) con codice INPS___________________
[_] committente di collaborazioni coordinate e continuative (gestione separata)
[_] professionista iscritto nella gestione separata

con altre posizioni contributive presso la Sede INPS di ______________ quale

O datore di lavoro __________________________
O lavoratore autonomo _______________________

CHIEDE

che gli sia concesso di pagare la somma di L__________________ (oltre agli oneri di legge) per contributi arretrati dovuti riportati nella cartella di pagamento n°____________________________
notificata il______________ dal Concessionario di____________________________________
mediante il versamento di n.__________ rate mensili uguali e consecutive.

Al riguardo dichiara:
che il mancato tempestivo versamento dei contributi è dovuto a (indicare in modo completo la motivazione della richiesta)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________

CONSAPEVOLE

che la domanda di dilazione potrà essere presa in considerazione solo se risultano versate le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,

DICHIARA

O aver già provveduto al pagamento delle suddette quote mediante versamento al concessionario di cui si allega quietanza;
O di aver già versato all’I.N.P.S. le trattenute a carico dei lavoratori;
O di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo denunciato che - fatto salvo il diritto dell’ Istituto ad ulteriori addebiti per errori ed omissioni eventuali - è esposto sui modelli di denuncia;
O dì rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell’istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

SI IMPEGNA

O ad effettuare, in attesa della decisione della domanda di rateazione, e a partire dal mese della presentazione della domanda, il versamento degli acconti mensili di importo pari alla rata proposta o comunque in misura non inferiore a 1/12 del debito per contributi, dei quali il primo dovrà essere versato a causa ed in occasione della domanda stessa;
O ad esibire in visione mensilmente alla Sede le attestazioni di pagamento della contribuzione corrente;
O ad effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti.

PRENDE ATTO FORMALMENTE

1. che i provvedimenti adottati dal Direttore Regionale dell’INPS in materia di rateazione, sono definitivi;
2. che i versamenti parziali, effettuati in relazione alla domanda di rateazione, sono considerati acconti;
3. che la concessione della rateazione non determina novazione dell’obbligazione originaria e che, di conseguenza, il credito dell’Istituto conserva i privilegi di legge;
4. che l’inosservanza anche parziale delle condizioni previste per il godimento della facilitazione comporta l’immediata revoca della concessione;
5. che il numero delle rate accordate decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene assunto il formale provvedimento da parte del Direttore Regionale;
6. che le rate mensili devono essere uguali e consecutive;
7. che l’Istituto può pretendere a fronte del proprio debito garanzie reali o personali (fideiussione bancaria, avallo, ipoteche, etc.)
8. che il tasso di interesse di dilazione è pari alla misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti;
9. che il piano di ammortamento sarà quindi determinato sulla base del tasso di interesse in vigore alla data di approvazione della rateazione da parte del Direttore Regionale, mentre, per il periodo antecedente al piano di ammortamento, il calcolo dell’interesse di dilazione sarà effettuato sulla base del tasso o dei tassi vigenti in tale periodo;
10. che nel caso di richiesta di riduzione del tasso degli interessi di dilazione ai sensi dell’art 13 del DL. n. 402 dei 29.7.1981, convertito nella Legge 537 del 26.9.1981, per i primi sei mesi successivi a quello in cui è stata adottata la delibera di concessione, gli interessi di dilazione saranno provvisoriamente calcolati al tasso ufficia1e di riferimento in vigore, purché non inferiore al tasso legale;
11. che decorso il predetto periodo di 6 mesi senza che sia notificato all’Istituto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcun provvedimento di riduzione degli interessi, il piano di ammortamento sarà emesso sulla base degli interessi di dilazione in misura ordinaria;
12. che nell’ipotesi in cui ottenga la riduzione del tasso degli interessi di dilazione ai sensi delI’art. 13 D.L.. 29.7.81 n. 402, convertito nella Legge n. 537 del 26.9.81, l’Istituto provvederà al relativo conguaglio o rimborso;
13. che in caso di richiesta di riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell’art.8 comma 15 lettere a) e b) della Legge 23.12.2000 n.388, il Direttore della Sede Regionale deciderà soltanto la rateazione e sospenderà la delibera sulla riduzione fino a quando il Consiglio di Amministrazione dell’INPS non avrà recepito i criteri emanati dal Ministero del Lavoro. Successivamente si atterrà ai criteri stessi;
14. che qualora la richiesta di riduzione pervenga dopo il perfezionamento della rateazione e la stessa sia accolta dal Direttore della Sede Regionale, l’Istituto provvederà al relativo conguaglio o rimborso.

Il sottoscritto dichiara

[_] di essere in regola con il versamento dei contributi fino al ____________
[_] di occupare attualmente n._____ dipendenti
[_] di non avere avuto personale dipendente dal ____________ al _____________
[_] di non avere svolto attività per:
[_] sospensione dell’attività dal_______al ________
[_] cessazione dal_____________
[_] altro:

e inoltre dichiara

[_] che il concessionario non ha ancora iniziato gli atti esecutivi;
[_] che non esistono contributi non pagati oltre quelli iscritti in cartella.;
[_] di essere debitore di altri contributi oltre quelli iscritti in cartella per i quali presenta domanda di dilazione a parte.

NOTIZIE A CURA DEL CONTRIBUENTE:

A) Situazione patrimoniale (così come risulta, ad esempio, dai bilanci con relativi allegati, conto economico, ecc.)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

B) Ulteriori notizie a sostegno della richiesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data__________ __________________________________
firma e timbro

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare le clausole di cui agli artt. 1284 e 1341 Cod.civ.

___________________________________
firma e timbro

L’identità del Sig. ___________________________________è stata attestata mediante esibizione del documento d’identità/fotocopia ________________________ n. ______ rilasciato il ______________ da_________________

IL FUNZIONARIO

Allegato 2

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

O Alla voce matricola bisogna indicare la matricola o il codice impresa attribuiti dall’INPS oppure, per il settore agricolo, il codice contribuente ex Scau, il codice personale o il codice azienda;

O qualora la cartella contenga più posizioni contributive, il contribuente può presentare la domanda ad una delle Sedi presenti nella cartella stessa;

O la somma da indicare deve comprendere tutti i carichi contributivi iscritti in cartella;

O alla domanda deve essere allegata almeno la quietanza del versamento pari a 1/12 dei contributi (o delle sanzioni se la cartella è riferita solo a queste ultime) effettuato al concessionario e copia della cartella stessa;

O in alcuni casi l’accoglimento della dilazione può essere subordinato alla presentazione di garanzie reali o personali (ipoteca, fideiussione, avallo);

O in caso di richiesta di dilazione oltre il termine previsto per il pagamento della cartella, il contribuente dovrà pagare le ulteriori somme aggiuntive calcolate dalla data della notifica alla data di richiesta della dilazione e gli eventuali compensi al concessionario;

O debbono essere indicate la situazione patrimoniale dell’azienda da cui desumere la relativa solvibilità e le cause che hanno determinato la omissione contributiva, come ad esempio (ritardo nella riscossione dei crediti nei confronti di Enti pubblici; crisi aziendale o crisi del settore; mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici; calamità naturali ed accidentali; fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente). Allegare eventuale altra documentazione a sostegno della richiesta;

O fino alla comunicazione dell’accoglimento della domanda, il contribuente deve continuare a pagare al concessionario gli acconti mensili;

O le quietanze di versamento vanno esibite alla Sede INPS alla quale è stata presentata la domanda;

O il piano di ammortamento verrà emesso al netto degli acconti già versati;

O la richiesta di riduzione delle sanzioni va presentata alla Sede dell’Istituto a decorrere dal 12 di agosto 2001, unitamente alla domanda di rateazione;

O le richieste di riduzione degli interessi di dilazione vanno inoltrate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Divisione VI - Via Flavia 6, Roma e, in copia, vanno allegate alla domanda presentata alla sede competente.

In caso di più posizioni contributive presso I’INPS è obbligatorio indicare le altre matricole, oltre quella richiesta.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS