Legge 25/7/2001, n. 305. Proroga dei termini relativi agli interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina
Circolare INPS n. 166 del 24.08.2001
SOMMARIO: Proroga del provvedimento di sospensione del versamento contributivo per i soggetti allevatori di bovini, per le aziende di macellazione, per gli esercenti attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina
Premessa.
Sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2001, è stata pubblicata la legge 25 luglio 2001, n. 305 (allegato 1) che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 25 maggio 2001, n. 199, recante la proroga dei termini relativi agli interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina.
Sull’argomento, sono state fornite istruzioni con la circolare n. 66 del 15 marzo 2001, attuativa delle disposizioni dettate dal decreto legge 14/02/2001, n. 8 che ha disciplinato i primi interventi in materia.
Il suddetto decreto, non convertito in legge, è stato successivamente abrogato, in sede di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la quale, tuttavia, all’art.1, ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 8 del 2001.
La legge n. 305/2001, ha apportato ulteriori modificazioni al disposto di cui alla legge n. 49/2001.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’attuazione delle modifiche apportate dal nuovo provvedimento legislativo.
Per tutto quanto non disciplinato, si rinvia a quanto già comunicato con la menzionata circolare n. 66/2001.
1. Generalità.
Per quanto riguarda la materia di competenza dell’Istituto il provvedimento legislativo in questione dispone, all’art 1-ter, l’ulteriore proroga della sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla B.S.E.
2. Periodo contributivo oggetto della sospensione.
L’articolo 1-ter della legge in esame stabilisce che la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, già operante fino al 15 agosto 2001 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 14/02/ 2001, n. 8, sia prorogata al 15 dicembre 2001.
Devono ritenersi, pertanto, sospesi i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, che hanno scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001.
3. Indicazione delle sospensioni per categorie di contribuenti.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda, come sopra detto, i contributi, scadenti nel periodo dal 15/2/2001 al 15/12/2001, dovuti dai contribuenti: datori di lavoro, lavoratori autonomi e agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative.
4. Datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod.DM10/2.
Per quanto riguarda in particolare i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10/2, la sospensione riguarderà i periodi di paga da "gennaio 2001" a "ottobre 2001".
Si ricorda che la sospensione dei contributi riguarda, per la generalità delle aziende destinatarie, anche la presentazione delle denunce.
Ai fini della codifica delle aziende interessate ed alla modalità di compilazione dei modd.DM10/2, si richiamano le istruzioni fornite rispettivamente ai punti 5.1 e 5.2 della circolare n. 66/2001.
5. Commercianti.
La proroga della sospensione dell’obbligo del versamento disposta dalla legge n. 305/2001 si estende, naturalmente, anche ai contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio.
Si fornisce, di seguito, un riepilogo delle scadenze interessate:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 febbraio 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000 |
16 maggio 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001 |
31 maggio 2001 | contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2000 e primo acconto 2001) |
16 agosto 2001 (già differito al 24/8/2001) | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2001 |
16 novembre 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2001 |
30 novembre 2001 | contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001 (secondo acconto 2001) |
6. Committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Come chiarito con la circolare n. 77 del 28 marzo 2001, il provvedimento sospensivo opera anche nei confronti di quei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che intrattengano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo si fa presente che, a seguito del nuovo intervento legislativo, la sospensione contributiva, compresa la quota a carico del collaboratore, riguarda il periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 dicembre 2001.
Di conseguenza, a favore dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare, per gli emolumenti erogati nel mese precedente, il giorno 16 dei mesi fino a novembre 2001.
7. Contributi del settore agricolo.
Con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, a seguito della proroga di cui alla legge n. 305/2001, sono sospesi i seguenti versamenti:
Soggetti contribuenti | Contributi sospesi |
Aziende agricole assuntrici di manodopera | 3°e 4° trimestre 2000. 1° Trimestre 2001 |
Aziende autonome (CD/CM/IATP) | I, II e III rata 2001 |
Piccoli coloni e Compartecipanti familiari | I, II e III rata 2001 |
Si precisa, inoltre, che la sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. ACC1/CFPC e CD1 E CD1var), in quanto funzionale all'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.
8. Recupero dei contributi sospesi.
La legge 25 luglio 2001, n. 305, nulla dispone in ordine alle modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione. Si fa riserva, pertanto, di fornire istruzioni in merito non appena saranno note le relative determinazioni ministeriali.
Allegato 1
Legge 25 luglio 2001, n.305
Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199 coordinato con la legge di conversione
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