Applicazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ai titolari di pensione in regime internazionale ed ai residenti all’estero
Circolare INPS n. 168 del 11.11.2002
SOMMARIO: L’incremento della maggiorazione sociale previsto dall’articolo 38 della legge n.448/2001può essere attribuito ai titolari di pensione in regime internazionale ed ai residenti negli Stati UE nella misura massima di 123, 77 euro, pari alla differenza tra il trattamento minimo ed il limite massimo di 516, 46 euro posto dalla norma in oggetto
PREMESSA
A scioglimento della riserva contenuta nel punto 2.2 della circolare n. 44 del 1° marzo 2002 si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione, nei confronti dei titolari di pensione in regime internazionale e dei residenti all’estero, del comma 1, lettera a) del predetto articolo 38, relativo all’incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni.
Secondo quanto già precisato nella predetta circolare n.44, va innanzitutto evidenziato che ai fini dell’anticipazione del requisito anagrafico di settanta anni richiesto dalla norma per i titolari di pensione in regime internazionale diversa dalla pensione di inabilità, deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa.
Per i residenti all’estero, titolari di pensione liquidata sia in regime autonomo che in regime internazionale, si ribadisce la validità del criterio comunemente adottato ai fini reddituali, secondo il quale sono da considerare anche i redditi conseguiti all’estero, che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell’applicazione della norma in oggetto.
1. MISURA DELL’INCREMENTO
Per quanto concerne la misura dell’incremento della maggiorazione sociale sono sorte perplessità in relazione alla normativa comunitaria e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, l’attribuzione del trattamento minimo sulla pensioni in regime internazionale e dei residenti all’estero.
Trattasi, come è noto
- dell’articolo 8 della legge n.153/69 e dell’articolo 50 del regolamento CEE n.1408/71, che impongono la presa in considerazione dell’importo pensionistico estero ai fini della determinazione della misura dell’integrazione al minimo
- del regolamento CEE n.1247/92, concernente la inesportabilità del trattamento minimo nei Paesi che applicano la regolamentazione comunitaria
- delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge n.407/90, all’articolo 3 della legge n.438/92 ed all’articolo 17 della legge n.724/94, le quali condizionano il riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale all’esistenza di limiti di contribuzione fatta valere in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellati in proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.
Al fine di non vanificare la normativa comunitaria e nazionale sopra citata, la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali ed anagrafici previsti, può essere concessa nella misura massima pari a 123,77 euro e cioè pari alla differenza tra il trattamento minimo vigente ed il limite massimo di 516,46 euro posto dalla stessa legge n. 448/2001.
2. LINEE PROCEDURALI.
In considerazione dei criteri procedurali adottati per le pensioni dei residenti in Italia e al fine di non deludere le attese dei pensionati residenti all’estero, è stata adottata una procedura semplificata di pagamento fondata sulle sinergie con il sistema bancario.
La procedura si sviluppa in due macro fasi:
2.1 PRIMA FASE
La prima fase, in corso di esecuzione, ha l’obiettivo di effettuare il pagamento dell’aumento della maggiorazione sociale sulla base di dichiarazioni di responsabilità degli aventi diritto.
Si svolge attraverso i seguenti passi operativi:
- E’ stato definito un apposito accordo operativo con i tre Istituti bancari incaricati dello svolgimento del servizio di pagamento per i residenti all’estero (Banca Intesa, Banca Nazionale del Lavoro e Banca di Cividale del Friuli) .
- Sono stati individuati, mediante scorrimento degli archivi, i possibili beneficiari in relazione ai dati contributivi, di età e di reddito già in possesso dell’Istituto.
Dall’estrazione sono stati esclusi:
a. I soggetti che hanno già ricevuto l’aumento della maggiorazione sociale tramite ricostituzione attivata dalla Sede, a seguito di domanda.
b. I soggetti, già titolari di maggiorazione sociale, ai quali è stato possibile attribuire – tramite ricostituzione batch dal mese di novembre - l’aumento di tale maggiorazione sociale
c. I soggetti senza codice fiscale.
Ovviamente i soggetti esclusi dall’operazione che ritengano comunque di avere diritto all’aumento della maggiorazione sociale possono avanzare richiesta alle Sedi direttamente o tramite Patronati o Consolati.
- E’ stato predisposto, a favore dei possibili beneficiari, un flusso di pagamento aggiuntivo rispetto a quello dei pagamenti correnti della pensione, pari all’importo dell’aumento della maggiorazione sociale maturata sino al 31 dicembre 2002.
- Invio da parte degli Istituti di credito incaricati del servizio dei pagamenti all’estero di una lettera-tipo diretta agli interessati (v. all.1), con allegata la dichiarazione di responsabilità (v. all.2)
- Restituzione della dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato all’ Istituto di Credito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.
- Trasmissione dell’ordine di pagamento da parte dell’Istituto di credito alle banche corrispondenti all’estero alla ricezione delle dichiarazioni di responsabilità
- Esecuzione dei pagamenti da parte delle banche corrispondenti all’estero a partire dal 15 ottobre sino al 31 gennaio 2003 con le stesse modalità in atto per le rate ordinarie.
- Trasmissione all’INPS dei flussi di rendicontazione contenenti i dati analitici dei riaccrediti
- Trasmissione da parte degli Istituti di credito alle Sedi operative dell’Istituto delle dichiarazioni di responsabilità.
- Ricostituzione a livello centrale delle pensioni, nel mese di aprile 2003, sulla base delle flussi telematici ricevuti dalle banche, con corresponsione degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2003.
2.2 SECONDA FASE
La seconda fase sarà avviata dopo la chiusura dell’anno 2002 ed ha l’obiettivo di porre a confronto il reddito presunto oggetto della dichiarazione di responsabilità e il reddito effettivo percepito.
Tale fasi si attuerà attraverso l’avvio di una specifica campagna RED per i residenti all’estero con effettuazione, dopo i controlli, delle eventuali operazioni di ricostituzione e/o recupero
2.3 PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE AD ALTRI AVENTI DIRITTO.
Come precisato negli ultimi capoversi del mod. MS2002/EST (all.1) i soggetti che ritengono di avere diritto all’incremento di cui trattasi sia pure in misura inferiore rispetto a quello determinato con il mandato aggiuntivo, ovvero i soggetti che sono stati esclusi dall’operazione stessa, possono inoltrare, ove non l’abbiano già fatto, richiesta tramite il modello RED/est (v. all.3) alla Sede INPS competente.
3. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E CALCOLO
3.1 Pensioni interessate al mandato aggiuntivo.
Per le pensioni di cui trattasi le procedure hanno provveduto ad aggiornare il data base delle pensioni con i seguenti dati:
- GP1AF07 la decorrenza della maggiorazione sociale 01/2002
- GP2KM 51 l’anno 2002
- GP2KM52 il valore 72 o 71
- GP2KM53 redditi del titolare dell’anno 2002 delle prestazioni memorizzate sul Casellario centrale delle pensioni; per le pensioni di ruolo “S” è stato sommato il reddito annuo relativo al prorata estero (GP5KE04)
- GP2KM54 redditi del coniuge dell’anno 2002 delle prestazioni memorizzate sul Casellario centrale delle pensioni
- GP1CMNTIP il codice di movimentazione 6E memorizzazione dei redditi
- GP1CMNTIP il codice di movimentazione DM : ricostituzione per articolo 38 legge 448/2001
Le procedure hanno ricalcolato le pensioni sulla base della situazione reddituale senza effettuare alcuna memorizzazione sul data base delle pensioni in merito ai dati ricalcolati.
Nei casi in cui è risultato un incremento dell’importo a titolo di maggiorazione sociale le procedure hanno calcolato gli arretrati dal gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 o da data successiva a gennaio 2002 nei casi in cui il diritto sia stato perfezionato successivamente.
Gli arretrati sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come validati
L’archivio della procedura DIARIO è stato aggiornato memorizzando i seguenti dati
Il mandato aggiuntivo predisposto è memorizzato sul data base delle pensioni con “codice documento” in GP8MC01 uguale a 90 e, trattandosi di un “acconto”, con la memorizzazione del solo importo netto arrotondato (conguaglio con codice 133).
Si fa presente che fino all’elaborazione della ricostituzione definitiva, le pensioni in argomento non potranno essere ricostituite da parte delle Sedi ne’ trasferite ad altra Sede.
3.2 Soggetti già titolari di maggiorazione sociale interessati all’aumento previsto dall’art. 38 della legge 448/2001.
Come già indicato al punto 2.1 lettera b. sono state escluse dall’operazione “Mandato aggiuntivo” le pensioni per le quali sul data base risultava già memorizzata la decorrenza della maggiorazione sociale.
Tali pensioni sono state ricostituite con lavorazione batch e con codice movimentazione DM.
L’importo dell’aumento derivante dall’applicazione dell’articolo 38 della legge 448/2002 è stato memorizzato in GP5HG02, con codice 439 in GP5HG01
Gli arretrati sono stati calcolati sino al 31 ottobre 2002 per le pensioni con periodicità mensile e al 31 dicembre 2002 per le pensioni con periodicità semestrale o annuale.
Gli arretrati sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come:
“validati” se di importo inferiore a 1000 euro;
“da definire e validare” a cura delle Sedi negli altri casi.
Le pensioni ricostituite sono state memorizzate nell’archivio DIARIO con i seguenti codici.
Codice | Descrizione |
272 | Art.38 /2001 – ricostituita - con conguaglio a credito |
273 | Art.38 /2001 – non ricostituita – scartata al calcolo errore xxx |
274 | Art.38 /2001 – non ricostituita – conguaglio a debito |
275 | Art.38 /2001 – ricostituita - invariata |
Per gli allegati 1 - 2 - 3 vedasi il testo originale della circolare n. 168/2002 dal sito INPS
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