Circolare INPS n. 168 del 21.12.2004

Risoluzione 29 ottobre 2003 n. 202/E). Regime tributario dei beni regalati dal datore di lavoro ai propri dipendenti che acquistano beni aziendali. Risoluzione 10 marzo 2004 n. 34. Servizio di controllo sanitario (check up) offerto dal datore di lavoro ai propri dipendenti e relativa incidenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente
Circolare INPS n. 168 del 21.12.2004

SOMMARIO: Con le due Risoluzioni in epigrafe l’Agenzia delle entrate, ha definito rispettivamente il regime fiscale dei beni regalati dall’azienda ai propri dipendenti come incentivo all’acquisto di prodotti aziendali e quello relativo al servizio di controllo sanitario offerto dal datore di lavoro al proprio personale dipendente. Nel primo caso l’Agenzia ha affermato che, ove non sussista alcuno sconto fiscalmente rilevabile sul prezzo pagato dal dipendente per l’acquisto del bene aziendale, il valore del premio assegnato a quest’ultimo concorre autonomamente ed interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR (ex art. 48). Per quanto riguarda invece il servizio di check up medico offerto dal datore di lavoro, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo stesso non costituisce fringe benefit, e quindi è escluso dal reddito di lavoro dipendente, qualora sia organizzato nel rispetto di quanto disposto dagli artt.51, comma 2, lett. f), e 100 del T.U.I.R.

Premessa.
Con le Risoluzioni 29 ottobre n. 202/E e 10 marzo 2004 n. 34, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 (ex art. 48) del T.U.I.R. in relazione a due particolari ipotesi ovvero la cessione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di beni in natura per incentivare l’acquisto di beni aziendali e l’offerta al personale di un servizio medico di check up organizzato dal datore di lavoro mediante la stipula di speciali convenzioni con strutture mediche esterne all'azienda.
Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con i predetti provvedimenti in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche ai fini della individuazione della base imponibile ai fini contributivi (art. 6 del D.Lgs.n. 314/97) non essendo prevista alcuna deroga al riguardo (circolare n. 263 del 24 dicembre 1997).

Regime tributario dei beni regalati dall’azienda ai propri dipendenti che acquistano beni aziendali.
La problematica sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, alla quale è stata data risposta con la Risoluzione del 29 ottobre 2003, n. 202/E, riguarda la cessione gratuita di un bene da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti come incentivo all’acquisto di un bene aziendale.
In particolare, nella fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, presentata da una società produttrice di automobili, il datore di lavoro intendeva conoscere l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria in merito alla qualificazione da attribuire al valore del regalo (televisore, lettore DVD, ecc) offerto al dipendente – acquirente in alternativa a un ulteriore sconto in denaro sul prezzo di vendita del bene (automobile).
Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha affermato che il caso prospettato dall’azienda istante rientra tra le operazioni a premio (“le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio”) disciplinate dal D.P.R. n. 430/2001.
In base a quanto disposto dall’art. 30 del sopracitato decreto i premi derivanti da operazioni a premio corrisposti ai dipendenti sono soggetti a tassazione quali reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del T.U.I.R. (ex art. 48).
Per la determinazione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, in virtù del rinvio contenuto nello stesso art. 51 del T.U.I.R. (ex art. 48), occorre far riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 3, del T.U.I.R. relative alla determinazione del valore normale dei beni (prezzo mediamente praticato per il bene della stessa specie o similare, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, o in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi).
Per quanto riguarda invece i beni prodotti dall’azienda e ceduti, gratuitamente o meno, ai dipendenti, l’art. 51, comma 3, del T.U.I.R. stabilisce che il relativo valore deve essere determinato, in parziale deroga ai criteri contenuti nel sopracitato art. 9 del T.U.I.R., in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Conseguentemente se il bene o il servizio è prestato gratuitamente il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale del bene mentre se per la cessione del bene o per la prestazione di servizi il dipendente ha corrisposto un prezzo l’importo da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale e le somme versate.
Poiché nel caso di specie, rileva l’Agenzia, il corrispettivo pagato dal dipendente per l’acquisto del bene (autovettura) risulta essere superiore al prezzo medio praticato al grossista non sussiste alcuno sconto in denaro fiscalmente rilevabile e pertanto è solo il bene offerto in omaggio al dipendente a configurarsi quale reddito imponibile.
Pertanto il valore del premio concorre autonomamente e interamente quale bene in natura a formare reddito di lavoro dipendente.
Per la determinazione del relativo ammontare imponibile, conclude l’Agenzia, la norma di riferimento è quella di carattere generale ovvero quella contenuta nell’art. 51 (ex 48) comma 3 del T.U.I.R. che prevede la concorrenza nel reddito soltanto dei beni ceduti e dei servizi prestati il cui valore sia di importo superiore nel periodo di imposta a € 258,23.

Regime fiscale del servizio di controllo medico (check up) offerto dal datore di lavoro ai propri dipendenti presso strutture esterne all’azienda.
Con la Risoluzione 10 marzo 2004, n. 34 l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una istanza di interpello di una società che, dovendo organizzare per alcune categorie di dipendenti (dirigenti e quadri) un servizio di check up medico, da effettuarsi presso strutture mediche esterne convenzionate, chiedeva di conoscere se le somme corrisposte alle predette strutture per i servizi resi a favore dei propri dipendenti assumessero rilevanza in capo a quest’ultimi ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
A parere della società istante la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ambito di applicabilità dell’art. 51 (ex art. 48), comma 2, lettera f), del T.U.I.R. secondo il quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi” da parte dei dipendenti.
L’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile alle somme stanziate dal datore di lavoro per le opere o i servizi offerti ai propri dipendenti le norme da prendere in esame sono il predetto art. 51, comma 2, lett. f), e l’art. 100 (ex art. 65) del T.U.I.R. al quale il primo espressamente rinvia per l’individuazione della nozione “opere e servizi“.
Da una analisi combinata dei due articoli, sostiene l’Agenzia, si evince il principio che ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle spese sostenute dal datore devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
1. le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
2. le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o di culto;
3. la spesa relativa alla realizzazione di tali opere e servizi, deve essere sostenuta liberamente dal datore di lavoro e non costituire adempimento di uno specifico vincolo contrattualmente assunto.
Nel caso in cui si realizzino contemporaneamente tali condizioni l’utilizzazione delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 2, lettera f) del nuovo T.U.I.R. (ex art. 48).
In relazione alla portata applicativa di tale disposizione, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Amministrazione precisa che l’esclusione dalla tassazione opera anche nei casi in cui le opere e i servizi, nel rispetto delle predette condizioni, siano messi a disposizione dei dipendenti della società attraverso il ricorso a strutture esterne all’azienda.
Diversamente, conclude l’Agenzia, qualora la società eroghi eventuali somme di denaro ai dipendenti in relazione a tali opere e servizi tale ipotesi non ricade nell’ambito di applicabilità dell’art. 51, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. e pertanto dette somme devono essere integralmente assoggettate a tassazione.

Allegato N.1 - vedi risoluzione 202/2003 nella Raccolta di TAX & LEX
Allegato N.2 - vedi risoluzione 34/2004 nella Raccolta di TAX & LEX

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