Circolare INPS n. 169 del 07.09.2001

Contributo di 18 milioni previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 per incentivare l’avvio di forme di autoimpiego o di microimprenditorialità da parte dei lavoratori che rinuncino alla prosecuzione delle attività socialmente utili
Circolare INPS n. 169 del 07.09.2001

SOMMARIO: Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla corresponsione del contributo di 18 milioni previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 per i lavoratori che, mentre sono utilizzati in attività socialmente utili, rinuncino alla prosecuzione delle attività stesse al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo. Precisazioni riguardanti il contributo per la rinuncia ai progetti già previsto dal comma 4 del predetto articolo 3

Per favorire la rioccupazione dei lavoratori socialmente utili destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997, l’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 ha previsto - tra l’altro - la corresponsione di un contributo di 18 milioni in favore di quei lavoratori che rinuncino alla prosecuzione delle attività LSU in cui sono impegnati e che dimostrino di aver avviato un’attività di lavoro autonomo.
Il comma 4 dell’articolo 3 del predetto decreto prevedeva anche l’erogazione di un contributo per la semplice rinuncia da parte del lavoratore alla prosecuzione dell’attività nel progetto di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità in cui era impegnato, contributo che era pari al 50% dell’assegno LSU che lo stesso avrebbe percepito fino al termine del progetto (100% in caso di rinuncia entro l’anno 1998) e che poteva essere corrisposto a condizione che il progetto medesimo fosse totalmente finanziato dal Fondo per l’occupazione. Le istruzioni relative alla concessione di tale contributo sono state a suo tempo fornite con circolari n. 274/1998 e n. 113/1999, mentre con messaggio n. prot. 2000/0011/000004 del 27 novembre 2000 (allegato 1) sono stati forniti i chiarimenti richiesti da parte delle Sedi e, tenendo conto delle precisazioni fornite per le vie brevi dal Ministero del Lavoro, sono stati indicati i criteri per la definizione delle problematiche che sull’argomento erano ancora pendenti alla data del messaggio stesso.
Per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, le tipologie contrattuali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto n. 468/1997 sono state infatti abrogate e il contributo già previsto per la rinuncia ad un progetto in corso poteva essere ancora concesso soltanto per le rinunce intervenute prima della data del 30 aprile 2000, cioè prima della definitiva cessazione di tutti i progetti LSU/LPU.
Con il predetto messaggio n. 4 del 27/11/2000 è stato inoltre precisato che gli stessi criteri dovevano essere applicati anche per le pratiche già definite in modo difforme, procedendo d’ufficio al loro riesame.
Ciò premesso, deve al riguardo precisarsi che i criteri forniti con il messaggio in parola sono ancora oggi applicabili unicamente alle richieste di erogazione del contributo che erano pendenti alla data del messaggio stesso (27.11.2000) e a quelle che a tale data erano già state definite in modo difforme.
Si ribadisce, altresì, che il contributo in questione - ancorché la rinuncia del lavoratore al progetto sia intervenuta prima del 30.4.2000 - non può essere concesso per periodi di mancato impegno progettuale che non siano ricompresi nell’arco della durata ordinaria e/o nell’arco della proroga del progetto stesso secondo quanto era previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto 468/1997 (per i progetti LPU 12 mesi + 6 + 6, per i progetti LSU 12 mesi oppure 6 mesi + 6). Non possono quindi essere indennizzati periodi di mancato impegno relativi alle proroghe deliberate dalle Commissioni Regionali per l’Impiego ai sensi della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (proroghe fino al 31.12.1999) e ai sensi del decreto legge n. 390 del 2 novembre 1999 (proroghe fino al 30.4.2000).
Per quanto detto sopra, il contributo di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 non può ovviamente essere concesso ai lavoratori socialmente utili che rinuncino a partecipare alle attività socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000, che hanno avuto inizio a partire dal 1° maggio 2000 in poi. Ciò è stato confermato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato che dette attività “non sono finalizzate al completamento di un progetto bensì ad un temporaneo utilizzo dei lavoratori preordinato alla loro stabilizzazione occupazionale”.
Per quanto riguarda invece il contributo di 18 milioni per l’avvio di un’attività autonoma, anch’esso previsto dal predetto decreto interministeriale, il Ministero medesimo ha recentemente precisato che “i lavoratori che rinuncino, o abbiano rinunciato, a partecipare alle attività ancora in corso alla data di presentazione della domanda al fine di avviare forme di autoimpiego e microimprenditorialità, pur non potendo più fruire del beneficio previsto all’art. 3 co. 4 del decreto interministeriale 21/5/98, possono continuare a fruire dell’incentivo di cui al co. 5 dell’art. 3”, la cui erogazione avverrà secondo le modalità già indicate nella circolare ministeriale n. 138/98.
Per la corresponsione agli interessati del contributo in parola continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 144 del 30 giugno 1999 e con messaggio n. 02055 trasmesso dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni in data 5 luglio 1999, con le ulteriori precisazioni di seguito riportate che tengono conto dei chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti.
Si precisa, innanzitutto, che il contributo di 18 milioni in argomento può essere concesso unicamente ai lavoratori socialmente utili destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468/1997 che presentino la relativa domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente mentre sono ancora impegnati in attività socialmente utili a carico del Fondo per l’occupazione.
Va ricordato che sono destinatari della disciplina transitoria LSU i lavoratori che abbiano conseguito entro il 31.12.1997 una permanenza di almeno 12 mesi di impegno in progetti finanziati con risorse del Fondo stesso, ovvero che, già effettivamente impegnati in tali progetti entro la stessa data, abbiano maturato i 12 mesi di permanenza nel corso dell’anno 1998 mediante il completamento dei medesimi progetti, ovvero, infine, che abbiano maturato detto periodo di impegno interamente nel biennio 1.1.1998/31.12.1999.
Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, il contributo di 18 milioni non può essere corrisposto ai lavoratori che non siano impegnati in attività LSU finanziate con risorse del Fondo per l’occupazione al momento della presentazione della relativa domanda e che non abbiano maturato i dodici mesi di permanenza in attività finanziate dal Fondo stesso, fatta eccezione per il caso in cui tali attività siano state a carico del Fondo per l’occupazione almeno per tutto il secondo semestre dell’anno 1999 e i complessivi 12 mesi di impegno richiesti siano stati comunque maturati dall’interessato nel corso del biennio 1998/1999.
Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, infatti, ha stabilito che detto contributo spetta “ai lavoratori di cui al comma 4”, cioè a quelli che erano impegnati in progetti a carico del Fondo per l’occupazione e che potevano rinunciarvi con diritto ad ottenere il 50% dell’assegno che sarebbe loro spettato fino al completamento dei progetti stessi.
Sulla base dei suddetti chiarimenti ministeriali si precisa che il contributo in parola può essere concesso anche per le domande presentate - ad attività ancora in corso - nel periodo 1.11.2000/30.6.2001 (periodo per il quale il decreto legislativo n. 81/2000 prevedeva che il 50% dell’assegno ASU fosse a carico del Fondo e l’altro 50% a carico dell’Ente utilizzatore) e dal 1° luglio 2001 in poi, data dalla quale l’ulteriore prosecuzione delle attività deve essere deliberata dalle singole Regioni poiché le risorse del Fondo per l’occupazione vengono trasferite alle Regioni stesse in forza delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro.
La corresponsione del contributo in questione è subordinata all’adozione e alla trasmissione all’INPS del relativo provvedimento di ammissione al beneficio da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in relazione alla residenza del lavoratore. Non possono infatti essere presi in considerazione eventuali provvedimenti di ammissione adottati da altri organi, avendo il Ministero del Lavoro ribadito che soltanto le Direzioni Provinciali del Lavoro sono abilitate alla verifica dell’ammissibilità delle domande di contributo avanzate dagli interessati, mediante l’esame della documentazione dagli stessi prodotta al fine di dimostrare l’avvio di un’attività autonoma.
Prima di procedere alla liquidazione del contributo, le Sedi dovranno tuttavia verificare il possesso da parte dell’interessato dei requisiti soggettivi sopra precisati, in mancanza dei quali il contributo stesso non può comunque essere corrisposto.

Allegato 1

MESSAGGIO N. 4 DEL 27 NOVEMBRE 2000
PROGETTO COORDINAMENTO
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Oggetto: Pagamento del contributo spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 21.5.1998 ai lavoratori che hanno rinunciato a proseguire l’attività nei progetti LSU.

Con circolare n. 274 del 31.12.1998 sono state date le istruzioni per la corresponsione in unica soluzione del contributo spettante ai lavoratori socialmente utili che hanno rinunciato a proseguire l’attività progettuale alla quale erano stati avviati e con circolare n. 144 del 30.6.1999 è stato precisato, tra l’altro, che il contributo stesso deve essere commisurato all’intera residua durata del progetto in corso, ivi comprese le proroghe ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997.
Con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate in merito da alcune Sedi si indicano di seguito i criteri cui le Sedi stesse dovranno attenersi per la definizione delle problematiche ancora pendenti su tale argomento. Tali criteri tengono conto delle precisazioni recentemente fornite in merito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- Hanno titolo al pagamento in unica soluzione del contributo in parola soltanto i lavoratori, impegnati in progetti LSU/LPU a totale carico del Fondo per l’Occupazione, che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi alla data del 31.12.1997 o che, già impegnati a tale data in uno di tali progetti, abbiano maturato i 12 mesi di impegno nel corso del 1998 mediante il completamento dei progetti medesimi, nonché quelli che hanno maturato detto periodo di impegno nel corso del biennio 1.1.1998/31.12.1999.
- Per poter ottenere il contributo gli interessati - secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 138/98 - devono aver comunicato formalmente la propria rinuncia all’ulteriore impegno progettuale alla Sezione circoscrizionale per l’Impiego che ne aveva disposto l’avviamento ovvero alla Sede INPS cui competeva l’erogazione dell’assegno mensile LSU.
- Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 21.5.98, la formale comunicazione di rinuncia doveva necessariamente essere presentata durante il periodo di svolgimento del progetto in cui ciascun interessato era impegnato ovvero durante le proroghe dello stesso disposte in applicazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 468/1997.
- I periodi di mancato impegno indennizzabili in unica soluzione con il contributo in oggetto sono soltanto quelli rientranti nell’arco temporale di durata iniziale del progetto e/o quelli rientranti nell’arco temporale di durata delle relative proroghe disposte ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 (mesi 12 + 6 + 6 per progetti LPU e mesi 6 + 6 per progetti LSU).
- Non possono essere indennizzati in nessun caso i periodi di mancato impegno progettuale relativi alle proroghe concesse ai sensi della legge n. 144/1999 fino al 31.12.1999 e a quelle concesse ai sensi del decreto-legge n. 390/1999 fino al 30.4.2000, come pure non possono in nessun caso essere indennizzati periodi successivi a tale ultima data poiché tutti i progetti LSU/LPU sono da considerarsi cessati, al più tardi, a far tempo da questa stessa data.
- Ai pagamenti di cui trattasi le Sedi potranno procedere anche se i lavoratori in questione non hanno a suo tempo avanzato specifica domanda in tal senso con le modalità di cui alla citata circolare n. 274/98, potendosi considerare sufficiente a tal fine l’avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia a proseguire nell’impegno progettuale alla SCICA e/o alla Sede INPS competente.
Si sottolinea che, ai fini della corresponsione del contributo in parola, non sono da considerare rilevanti né i motivi della rinuncia né, per quanto detto sopra, la mancata presentazione di una specifica domanda.
Le Sedi interessate dovranno pertanto procedere alla definizione delle situazioni ancora pendenti con l’osservanza dei criteri di cui al presente messaggio. Tali criteri dovranno essere applicati anche alle situazioni finora definite in modo difforme, procedendo d’ufficio all’eventuale riesame.

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