Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) - Art. 1, comma 10, D.L. 19 aprile 2002, n. 68 convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118 (G.U. n. 141 del 28 giugno 2002). Recupero dei contributi dovuti dai soggetti non compresi nell’area DM. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 17 del 27.01.2003
SOMMARIO: La circolare contiene le norme per il pagamento dei contributi sospesi da parte degli artigiani, dei commercianti e dei loro collaboratori coordinati e continuativi. Non saranno considerati tardivi i pagamenti effettuati nel mese successivo all’emanazione della presente circolare
Come è noto, l'art. 1, comma 10, del D.L. n. 68/2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118, ha stabilito che le somme dovute e non pagate per effetto della sospensione concessa dall'art. 7 ter, comma 2, del D.L. n. 1/2001 convertito in legge n. 49/2001, fossero recuperate - senza aggravio di oneri accessori - a decorrere dal 2 gennaio 2003.
Con le circolari n. 66 del 15 marzo 2001 e n. 166 del 24 agosto 2001 è stata illustrata la disciplina generale della sospensione in discorso; con le circolari n. 35 del 7 febbraio 2002 e n. 9 del 17 gennaio 2003, sono state impartite disposizioni per il recupero dei crediti relativamente ai debitori del comparto agricolo e con la circolare n.119 del 26 giugno 2002 sono state diramate le istruzioni per il recupero nei confronti delle aziende operanti con il DM.
Con la presente circolare si chiariscono le modalità di pagamento dei contributi sospesi di pertinenza delle gestioni artigiani e commercianti, nonché dei contributi sospesi di pertinenza della gestione separata in quanto - come chiarito al p. 6 della circolare n. 166/2001 - la sospensione in discorso opera anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il pagamento dei contributi compete a quest'ultima gestione, istituita dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Si fa rinvio al p. 3) della citata circolare n. 119/2002 per quanto attiene alle norme di recupero comuni a tutti i soggetti obbligati sottolineando, comunque, che non saranno considerati tardivi i versamenti effettuati a titolo di prima rata entro il giorno 16 del mese successivo all'emanazione della presente circolare. Entro lo stesso termine dovrà, ovviamente, essere versata anche la seconda rata.
Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una qualunque rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma concretizza esclusivamente un'omissione contributiva relativa alla singola rata che determinerà l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116, commi 8 - 20, della legge 23.12.2000, n. 388, G.U. n. 302 del 29.12.2000, cfr. circolare n. 110 del 23.5.2001). In tale ipotesi le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo.
1) ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Le scadenze interessate alla sospensione e già indicate nel prospetto al p. 5) della circolare n. 166/2001, sono le seguenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 febbraio 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000 |
16 maggio 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001 |
31 maggio 2001 | contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2000 e primo acconto 2001) |
16 agosto 2001 (già differito al 24/8/2001) | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2001 |
16 novembre 2001 | contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2001 |
30 novembre 2001 | contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001 (secondo acconto 2001) |
Coloro che intendono pagare in unica soluzione possono utilizzare i mod. F24 originariamente forniti per il pagamento dei contributi correnti e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente.
Coloro, invece, che intendono avvalersi della rateazione in 50 rate concessa dalla legge dovranno presentare apposita istanza in forma libera e versare la prima rata a mezzo delega unificata di mod. F24, indicando, nella sezione riservata all'I.N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 210 del 27.11.2001 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Poiché per il pagamento sarà utilizzato il mod. F24, sia la prima, che le rate successive avranno scadenza il giorno 16 del mese, in conformità a quanto disposto in materia di versamenti unificati dai decreti legislativi n. 241/1997 e n. 442/1998.
La Sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare che, al suo interno, conterrà gli elementi per distinguere i crediti ceduti da quelli non ceduti.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
2) COMMITTENTI TENUTI AL PAGAMENTO ALLA GESTIONE SEPARATA CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Premesso che, come sottolineato al p. 6 della circolare n. 166/2001, la sospensione per tale categoria si riferisce alle denunce riguardanti i periodi da gennaio 2001 a ottobre 2001, si fa presente che chiunque intenda avvalersi del pagamento in unica soluzione, potrà effettuare i versamenti utilizzando il modello F24 con le causali C10 e CXX in uso per il pagamento dei contributi correnti, tenendo conto che ad ogni rigo deve corrispondere il mese a cui si riferisce il pagamento sospeso. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui i committenti usufruiscano della sospensione per tutto il periodo interessato (10 mesi), i righi compilati saranno 10, ognuno dei quali riporterà il mese a cui si riferisce.
Coloro che, invece, vogliono usufruire della dilazione senza interessi, dovranno presentare la domanda di rateazione (vedi fac-simile allegato) e versare con mod. F24 inserendo:
- nel "codice contributo" la causale COC istituita con circolare n. 98/2002;
- nello spazio “Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice 039999999999, che identifica l'evento da cui la sospensione deriva;
- nello spazio periodo "dal - al” va indicato il periodo a cui si riferisce la sospensione.
Es.:
SEDE | Codice | Contributo Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
COC | 039999999999 | 012001 | 102001 |
Si ricorda, inoltre, che il modello GLA relativo all’anno 2001 doveva essere presentato nei termini di legge e che, qualora ciò non fosse avvenuto, è consentito presentarlo entro il termine in cui si effettua il pagamento. Detto modello dovrà riportare l’indicazione del cod. 03 come previsto nelle avvertenze a tergo del mod. GLA/c (tabella 3).
3) ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile della riscossione dei contributi sospesi di che trattasi si fa presente quanto segue.
3.1) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
I versamenti dei contributi dovuti dalle suddette categorie, se effettuati in unica soluzione, sono imputati rispettivamente ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077( ex GPA 52/76 e GPA 52/77) per i contributi entro il minimale, ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 (ex GPA 52/72 e GPA 52/73) per i contributi oltre il minimale.
Nell'ipotesi di versamenti rateali, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (ex ARR 52/55) se afferenti agli artigiani (codice contributo "AD"), altrimenti al conto COR 52/055 (ex COR 52/55), se relativi agli esercenti attività commerciali (codice contributo "CD").
3.2) CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI)
Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto 2), sono imputati al conto PAR 52/010 (ex PAR 52/10) se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 (ex PAR 52/20) nei casi di pagamento dilazionato.
Allegato 1
Sede di ………..
UDP ------------------------
Gestione separata
All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede di
ISTANZA DI DILAZIONE PER CONTRIBUTI SOSPESI “BSE”
Il/La sottoscritto/a…………………………………………..titolare o legale rappresentante della ditta………………………………..…...………………..cod.fisc………………………………....
con sede in ……………..…………….………Via………………………………………..n……...
tel…………………………………………esercente attività ……………………………………...
CHIEDE
che gli sia concesso di pagare la somma di € …………,….. per contributi sospesi a seguito dell’art. 1 c. 10 D.L. 19 aprile 2002 n. 68 conv. in legge 18 giugno 2002 n. 68 (Encefalopatia spongiforme bovina - BSE) in n. ……….. rate di pari importo. Si impegna a versare le rate entro il giorno 16 del mese in conformità a quanto stabilito dalla circolare INPS n. …….. del ………….
Alla presente si allega fotocopia dei versamenti effettuati.
Si comunica, inoltre, che la somma totale dei contributi sospesi è suddivisa come da seguente prospetto:
MESE DI RIFERIMENTO | IMPORTO SOSPESO |
Data ………………… Firma e timbro
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
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