Anzianità aziendale necessaria per il diritto alla mobilità lunga di cui alla legge n. 176/1998
Circolare INPS n. 170 del 18.11.2002
SOMMARIO: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di specifico quesito avanzato direttamente da alcune società e relativo ai criteri da seguire per la ricerca dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) nei confronti dei lavoratori che siano stati trasferiti da un’azienda ad un’altra del medesimo Gruppo, ha recentemente fornito anche all’Istituto le seguenti direttive alle quali le Sedi dovranno attenersi
Il citato Ministero ha precisato che, ai fini dell’accesso alla mobilità lunga di cui all’articolo 1-septies della legge 5 giugno 1998, n. 176, la ricerca dei requisiti stabiliti dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, deve essere effettuata considerando utili tutti i differenti periodi di lavoro precedentemente prestati dal lavoratore presso società del medesimo Gruppo aziendale, in quanto all’espressione “anzianità aziendale” può essere data un’interpretazione estensiva, tenuto conto della finalità di tutela dei lavoratori.
Le condizioni per l’applicazione di tale criterio – secondo le indicazioni a suo tempo fornite dallo stesso Ministero per la mobilità lunga di cui alla legge n. 229/1997, riportate nel messaggio n. 32182 del 27.5.1999 - sono le seguenti:
- per Gruppo industriale deve intendersi quello definito dall’articolo 2359 del codice civile;
- le imprese appartenenti al Gruppo, che possono essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, devono essere destinatarie della normativa in materia di mobilità;
- il singolo lavoratore deve aver conservato i trattamenti in essere presso l’impresa di provenienza, in quanto la novazione del rapporto di lavoro deve essere stata solo nominale;
- il trasferimento deve essere avvenuto senza soluzione di continuità.
Tale criterio non può trovare applicazione per ciò che concerne la durata dell’indennità di mobilità ordinaria, in quanto la stessa deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, in relazione all’età e all’ubicazione dell’azienda e non potrà superare l’anzianità aziendale maturata alle dipendenze dell’azienda che ha disposto il licenziamento a seguito della procedura di mobilità. Infatti, il successivo articolo 7, comma 4, della stessa legge, stabilisce espressamente che “l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4”.
Di conseguenza, l’azienda che attua la procedura di mobilità dovrà accollarsi, ai sensi dell’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, “gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria”.
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