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Circolare INPS n. 173 del 06.11.2003

Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94)
Circolare INPS n. 173 del 06.11.2003

SOMMARIO: L’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Vengono fornite le informazioni relative alle modalità seguite per la determinazione dell’importo aggiuntivo spettante per l’anno 2003 e per la rideterminazione dell’importo pagato provvisoriamente per l’anno 2002.

Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94), introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Con circolare n. 183 del 18 ottobre 2001 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2001, in attesa della verifica reddituale.
Con circolare n. 163 del 31 ottobre 2002 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2002, in attesa della verifica reddituale ed è stato rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente per il 2001.
Vengono ora descritte le modalità con le quali viene stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2003, in attesa della verifica reddituali, e rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente per il 2002.
Sul Mod. ObisM, inviato a gennaio 2003 ai pensionati per i quali era stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo a dicembre 2002, è stato indicato che la corresponsione di tale importo era da ritenersi provvisoria in quanto determinato sulla base dei redditi comunicati per anni precedenti e che, qualora i redditi personali e del coniuge dichiarati per l’anno 2002 fossero risultati superiori, sarebbe stato disposto il recupero di quanto corrisposto in più.
A seguito dell’aggiornamento dei dati sull’archivio dei redditi, sia a seguito di emissioni generalizzate che di nuove liquidazioni e ricostituzioni effettuate in competenza 2003, si è provveduto alla verifica dell’importo aggiuntivo corrisposto per l’anno 2002.
Si è provveduto inoltre a determinare in via provvisoria l’importo aggiuntivo per l’anno 2003, sulla base dei redditi presenti in archivio.

1 – Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di lire 300.000 per l’anno 2002 e/o per l’anno 2003
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è previsto per le pensioni di categoria diversa da:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC).
Tra le pensioni appartenenti alle categorie prese in esame sono state operate le seguenti ulteriori esclusioni:
- pensioni eliminate;
- pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2);
- pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- pensioni con importo mensile di dicembre 2003 uguale a zero.
Non è stato inoltre attribuito l’importo aggiuntivo provvisorio per il 2003 per le pensioni i cui titolari risiedono all’estero, in attesa del rientro delle dichiarazioni reddituali richieste.

2 – Modalità di calcolo
Le procedure hanno provveduto a verificare che l’importo aggiuntivo attribuito provvisoriamente per l’anno 2002 fosse dovuto, ad attribuirlo se dovuto e non pagato nel 2002 e ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2003, se l’importo della pensione ed i redditi memorizzati lo consentono.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi così come il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
L’elaborazione è stata completata il 25 ottobre 2003.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere acquisite con la procedura di ricostituzione che utilizzando le funzionalità di QRED provvede a memorizzare anche l’informazione relativa all’attribuzione dell’importo aggiuntivo.
Le procedure provvederanno a corrispondere quanto dovuto o a determinare l’importo corrisposto in più in occasione delle apposite elaborazioni.

3 – Attribuzione dell’importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni INPS
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.

4 – Controllo sugli importi di pensione
Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto, rispettivamente, per l’anno 2002 e per l’anno 2003.
Per l’anno 2002 è stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2002, stabilendo che:
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2002 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di euro 5.259,91, nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2002 è risultato minore o uguale a euro 5.094,97, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2002 è risultato compreso tra euro 5.094,97 e 5.259,91, al pensionato spetta la differenza tra l’importo delle pensioni e 5.259,91, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Per l’anno 2003 è stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2003, stabilendo che:
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2003 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di euro 5.382,50, nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2003 è risultato minore o uguale a euro 5.227,56, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2003 è risultato compreso tra euro 5.227,56 e 5.382,50 al pensionato spetta la differenza tra l’importo delle pensioni e 5.382,50, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Nei casi in cui il pensionato sia risultato titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo si è preso in considerazione anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.

5 – Controllo dei redditi personali e del coniuge
Se, sulla base degli importi delle pensioni, per almeno uno degli anni 2002 e 2003 è risultato il diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.
Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull’archivio REDDITI.
A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario.
In assenza di redditi sul nuovo archivio sono stati presi in considerazione i redditi memorizzati nell’anno più recente in GP2KE10, per il titolare e in GP2KE12, per il coniuge, in funzione del codice “stato civile” memorizzato in GP2KM76.
L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 7.657,46 per l’anno 2002 e di euro 7.481,34 per l’anno 2003. Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 15.314,91 per l’anno 2002 e di euro 15.682,68 per l’anno 2003 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 7.657,46 per l’anno 2002 e di euro 7.481,34 per l’anno 2003).
Gli importi spettanti per l’anno 2002 e non corrisposti a dicembre 2002 o corrisposti in misura inferiore al dovuto vengono ora posti in pagamento. Per gli importi corrisposti per l’anno 2002 e risultati non dovuti o dovuti per un importo inferiore, a seguito della verifica reddituale, è stato determinato l’importo dell’indebito.

6 – Pensioni con decorrenza nell’anno 2002 e nell’anno 2003
Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza in corso d’anno (sia per il 2002 che per il 2003) rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.

7 – Pensioni eliminate nel corso dell’anno
Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.
La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

8 – Aggiornamento del data base delle pensioni
Nei casi in cui siano risultati soddisfatti sia il requisito relativo all’importo complessivo delle pensioni che i requisiti reddituali del titolare e del coniuge, si è provveduto all’attribuzione dell’importo aggiuntivo e alla memorizzazione del codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e del codice 1 in GP1FMPNTIP.
L’importo aggiuntivo rideterminato per l’anno 2002 è stato memorizzato in GP1AXB3E, l’importo aggiuntivo determinato per il 2003 è stato memorizzato in GP1AXB4E. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti nei campi in argomento è stato memorizzato il valore 0 (zero).
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.

9 – Aggiornamento dell’archivio CONGUAGLI
L’importo aggiuntivo spettante per l’anno 2002 e/o per l’anno 2003 è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI.
Sull’archivio CONGUAGLI è stato memorizzato anche l’eventuale importo a debito per l’anno 2002, determinato a seguito della verifica reddituale relativo all’anno 2002.
Tali importi sono consultabili con la procedura ARTE.

10 – Pagamento dell’importo aggiuntivo per il 2002 e il 2003
Con la rata di dicembre 2003 viene corrisposto l’importo aggiuntivo spettante per l’anno 2003 e, se spettante e non corrisposto nel 2002, anche l’importo aggiuntivo relativo all’anno 2002.
L’importo aggiuntivo relativo all’anno 2002 viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 445
L’importo aggiuntivo relativo all’anno 2003 viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 494.

11 - Recupero dell’importo aggiuntivo corrisposto per l’anno 2002 e non dovuto in tutto o in parte
Il recupero dell’importo aggiuntivo corrisposto provvisoriamente per l’anno 2002 e risultato non dovuto in tutto o in parte a seguito della verifica reddituale viene effettuato in tre rate a partire da dicembre 2003.
L’importo di ogni recupero viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 447.

12 – Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati per i quali è stato determinato un importo a debito per l’anno 2002 viene inviata con POSTEL apposita comunicazione, riportata in allegato 1.
Per tutti i pensionati interessati la comunicazione, predisposta per il tramite degli Enti pagatori per l’ultima rata del 2003, riporta l’importo aggiuntivo pagato sia per il 2002 che per il 2003 e l’importo dell’eventuale quota di recupero dell’importo aggiuntivo corrisposto e non dovuto per l’anno 2002.
Per tutti i pensionati per i quali viene posto in pagamento l’importo aggiuntivo per l’anno 2003, sarà riportato sul Mod. ObisM dell’anno 2004 apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2003 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi dell’aato 1

Mod. 300DEB


Dati dell’Agenzia
Dati della pensione
Dati del pensionato
Indirizzo

Oggetto: Comunicazione dei redditi: ricalcolo dell’importo aggiuntivo per l’anno 2002.

Gentile Signore(a),

Sulla rata di pensione di dicembre 2002 le è stato corrisposto l’importo aggiuntivo, previsto dall’articolo 70 della legge finanziaria 2001.

Con il Mod. ObisM dell’anno 2003 le abbiamo fatto presente che tale importo era stato attribuito in via provvisoria sulla base dei redditi da Lei comunicati per anni precedenti.

A seguito della comunicazione dei redditi personali e del coniuge relativi all’anno 2002, è risultato che le è stata corrisposta la somma di euro xxxxx non dovuta.

Tale importo sarà recuperato ratealmente sulla pensione in tre rate, a partire da dicembre 2003.

Gli Uffici dell’INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione.

Lei può inoltre, per ogni eventuale chiarimento, telefonare al Call Center dell’INPS al numero 16464. Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che l’assisterà gratuitamente.

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