Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n. 65. Misure per favorire la ricollocazione lavorativa dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici
Circolare INPS n. 173 del 18.09.2001
SOMMARIO: Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici
Premessa.
L’art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1) detta disposizioni in materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. In particolare, prevede la possibilità che, mediante apposito decreto ministeriale che assicuri la trasparenza e la competitività degli affidamenti, siano definite procedure di terziarizzazione dei servizi.
In attuazione del disposto della norma citata, è stato quindi emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65 (allegato 2).
Detto decreto prevede che dal 1 luglio 2001 i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze siano affidati a “imprese, consorzi di imprese e di società cooperative”, le quali sono tenute a provvedervi mediante l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.
Al fine poi di disciplinare compiutamente l’attività di terziarizzazione, il citato decreto, in linea con le disposizioni vigenti in materia (articoli 10, c. 3, e 12, c. 6, del D. Lgs. n. 468/1997, nonché articolo 6, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2000), prevede la stipula di una apposita convenzione.
In data 7 giugno 2001, è stata quindi sottoscritta una convenzione “quadro” tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed i seguenti consorzi di imprese e/o di società cooperative:
1) C.I.C.L.A.T. S.c.r.l. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico;
2) Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.;
3) Manital, Consorzio per i Servizi Integrati;
4) Consorzio Miles Servizi integrati.
In materia di incentivi per la ricollocazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni di carattere generale sono state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l’attuazione pratica di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2001, n. 65.
1) Soggetti beneficiari.
Gli incentivi, così come di seguito disciplinati, sono rivolti esclusivamente alle imprese e/o società cooperative -aderenti ad uno dei consorzi firmatari della convenzione “quadro” del 7/6/2001- che procedono, a decorrere dal 1 luglio 2001, all’assunzione di soggetti precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.
2) Benefici spettanti.
In base alla vigente normativa, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, definiti transitori, possono essere assunti:
- ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
- ai sensi dell'art. 25, c. 9 della legge n. 223/1991.
Le imprese e/o cooperative che hanno proceduto alle stabilizzazioni di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 65, hanno pertanto diritto a fruire, per ogni lavoratore stabilizzato, dei conseguenti benefici contributivi.
In aggiunta all’agevolazione di cui sopra, nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1 trova altresì applicazione il disposto di cui all’art. 7, c. 12, del D. Lgs. n. 81/2000 (contributo per l’attività formativa).
Tale ultima disposizione prevede, come noto, che, a fronte dello svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti stabilizzati, sia corrisposto al datore di lavoro l’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2000, spettante per ogni lavoratore assunto (si veda, al riguardo, il punto 7 della circolare n. 188/2000).
In base a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione, tale forma di incentivo trova applicazione per un periodo non superiore a tre mesi con decorrenza dal 1 luglio 2001 ovvero da data successiva.
L’importo delle somme spettanti a titolo di contributo ex art. 7, c. 12, del D. Lgs. n. 81/2000 è corrisposto ai datori di lavoro, in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti, secondo le modalità indicate al successivo punto 5.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, punto h) del Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alle imprese e/o cooperative che procedono alle stabilizzazioni in oggetto non compete invece l’incentivo pari a L. 18 milioni previsto dall’art. 7, c. 1 del decreto legislativo n. 81/2000.
3) Adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Al fine di semplificare l’accesso ai benefici spettanti, in considerazione del peculiare status dei soggetti cui si riferiscono (ex LSU), le imprese e/o cooperative, anche per il tramite dei loro consorzi, si limiteranno ad attestare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:
- l’impresa è associata ad uno dei consorzi firmatari della convenzione “quadro” con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, stipulata in base al D.M. 20 aprile 2001, n. 65;
- sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale non inferiore a 30 ore settimanali, a decorrere dal 1 luglio 2001 ovvero (in via eccezionale e dietro idonee motivazioni) da data successiva, i lavoratori riportati in un elenco da allegare; quest’ultimo dovrà altresì contenere, per ogni nominativo, l’indicazione dell’agevolazione contributiva spettante (ex lege n. 407/1990 ovvero ex lege n. 223/1991);
- è stata inviata ai competenti Servizi per l’Impiego comunicazione dell’avvenuta assunzione dei soggetti ex LSU;
- nei confronti dei lavoratori assunti è stata svolta attività formativa, con l’indicazione del periodo di svolgimento.
4) Codifica aziende - Modalità operative.
Le Sedi, dopo aver ricevuto la documentazione di cui al precedente paragrafo, provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo con il codice di autorizzazione “1H” che assume il significato di “azienda destinataria dei benefici ex D.M. n. 65/2001”.
Le medesime posizioni saranno altresì contraddistinte dal codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante (“5Q” per benefici ex lege n. 223/1991 ovvero “5N” per beneficio ex art. 8, c. 9 L. 407/1990).
5) Modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro “B-C” del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:
“75” per i benefici ex lege n. 223/1991;
“58 o 59” per beneficio ex art 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
indicheranno l’importo della riduzione contributiva spettante nel quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:
“L180” ex lege n. 223/1991;
“L174” o “L175” ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990.
Si ricorda che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.
Si richiama inoltre l’attenzione dei datori di lavoro sull’obbligo di riportare mensilmente, dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, in uno dei righi in bianco di quadri “B-C” del modello DM10/2, nella casella “n. Dipendenti”, il numero dei lavoratori precedentemente impegnati in Lsu facendolo precedere dal codice “LS01”.
Stante la finalità statistica di tale rilevazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “giornate, retribuzioni e somme a debito”.
Ai fini della fruizione dell’assegno per l’attività formativa, di cui all’art. 7, c. 12 del D. Lgs. n. 81/2000, i datori di lavoro
provvederanno, in unica soluzione, al conguaglio dell’importo loro spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura “conguaglio assegno ex Art 7, c. 12, D. Lgs. n. 81/2000” e dal previsto codice “L994”.
Allegato 1
Articolo 78 comma 31 legge n. 388/2000.
31. Ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Allegato 2
Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n.65
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO
CON I MINISTRI
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8;
VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124";
VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;
VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;
VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1°dicembre 1997, n.468;
VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
VISTO il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili;
VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000 e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi;
DECRETA
Art.1 - (Soggetti beneficiari)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto.
Art.2 - (Attività da affidare)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.
Art.3 - (Procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia, criteri di trasparenza e di competitività)
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10, comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di :
garantire criteri di trasparenza e competitività degli affidamenti ai contraenti terzi;
regolare in modo uniforme le modalità di esecuzione dei servizi nelle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, presso le quali sono presenti soggetti impegnati in Attività Socialmente Utili, di cui al precedente articolo 1;
garantire costo complessivo indifferenziato per addetto;
assicurare standard qualitativi omogenei dei servizi, unitarietà gestionale e univocità delle responsabilità contrattuali.
2. Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri:
struttura societaria e organizzativa a carattere nazionale, consolidata da almeno cinque anni, con presenza, diretta o associata, in almeno quattro Regioni, di cui almeno una nel Mezzogiorno;
certificazione di qualità secondo norme UNI EN ISO 9002;
specifica esperienza, da almeno cinque anni, nell'esecuzione dei servizi, come indicati nel precedente articolo 2, certificata da analoghi contratti di appalto sottoscritti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici economici, con enti locali o con società a prevalente partecipazione pubblica;
esperienze realizzative di interventi di stabilizzazione occupazionale di soggetti, a seguito di progetti LPU/LSU, di cui ai Decreti Legislativi n. 81/2000, n.468/97;
fatturato annuo complessivo, degli ultimi tre anni, non inferiore a lire 50 miliardi;
numero di addetti, inclusi i soci lavoratori, non inferiore a 1000, come dato medio del triennio;
applicazione di costi per addetto indifferenziati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla consistenza numerica dei soggetti presenti nei plessi scolastici; tali costi dovranno essere così composti:
costo del lavoro annuo per addetto, in applicazione della vigente normativa ed in particolare della Legge 7/11/200 n. 327, del CCNL e dei contratti collettivi integrativi del Settore Imprese di pulimento, con inquadramento al 5° livello e con orario di lavoro non inferiore alle 30 ore settimanali, dedotti gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 12, del D. Lgs. n. 81/2000, tenuto conto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n.407/90 e all'articolo 25, comma 9, della Legge n.223/93;
spese generali e utile di impresa, definiti per analogia, nei limiti delle percentuali stabilite dall'art. 34, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 554/99 e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ordine alla percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale dei costi di servizio, con circolare n. 87 del 10/9/93.
rinuncia espressa all'incentivo di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2000.
3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate. dovrà prevedere:
l'assunzione, da parte delle imprese interessate, a decorrere dal 1° luglio 2001, previa stipula del contratto di affidamento dei servizi, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto con contratto a tempo indeterminato per un totale di ore/settimana non inferiore a 30 e con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore imprese di pulimento;
la programmazione degli obiettivi da conseguire;
i costi complessivi per addetto da applicare, indistintamente, per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche interessate;
gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, compreso l'obbligo delle Imprese, Consorzi di Imprese e di società cooperative, attraverso accordi tra i soggetti sopra indicati contraenti ovvero con assegnazione diretta da parte del committente, ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, presenti nelle istituzioni scolastiche pubbliche, localizzate in regioni anche diverse da quelle indicate dagli stessi come richiesto alla lettera a) comma 1 del presente articolo, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare;
l'individuazione delle Scuole o reti di Scuole e dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi;
la durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468 e dell'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4;
il modello del capitolato del contratto di affidamento dei servizi;
la ripartizione delle risorse tenendo conto del numero dei soggetti da stabilizzare;
-i tempi e le modalità per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche in ambito territoriale compatibile con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utile.
4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A.. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n. 81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in Ł. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A.
Art.4 - (Risorse finanziarie)
1. L'esternalizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli 7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi 269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002.
2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi.
Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi