Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 174 del 27.09.2001
SOMMARIO: Provvedimenti della Banca d’Italia del 30 agosto e del 17 settembre 2001. Variazione del tasso di riferimento al 4,25% con decorrenza dal 5 settembre 2001 e al 3,75% dal 19 settembre 2001
Sulle Gazzette Ufficiali n. 204 del 3 settembre 2001 e n. 217 del 18 settembre 2001 sono stati pubblicati i provvedimenti del 30 agosto 2001 e del 17 settembre 2001con i quali la Banca d’Italia, visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgv. 24 giugno 1998 n. 213 e le Delibere del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 30.08.2001 e del 17.09.2001, ha fissato rispettivamente nella misura del 4,25% a decorrere dal 5 settembre 2001 e del 3,75% a decorrere dal 19 settembre 2001 , il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 10,25 % a decorrere dalla data del 5 settembre 2001 e al 9,75% dal 19 settembre 2001
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 5 settembre 2001, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dal 10,25%,mentre per quelle concesse dal 19 settembre 2001, l’interesse dovrà essere calcolato sulla base dal tasso del 9,75%. Detti tassi saranno inseriti, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, si applicherà l’aliquota del 9.75% a partire dalla retribuzione del mese di settembre 2001.
3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle Sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari ai TUR (4,25% e 3,75%) maggiorati di 5,5 punti e, quindi, al 9,75% e 9,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso per le inadempienze sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c.8 lettera b)
- sempre per le inadempienze sorte successivamente al 30.09.2000, previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto è pari ai TUR (4,25% e 3,75%) maggiorati di 5,5 punti e quindi al 9.75% e 9,25% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento (4,25% e 3,75%).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.
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