Circolare INPS n. 176 del 04.12.2002

Legge 31 luglio 2002, n. 172. Disposizioni in materia di sostegno all’occupazione. Istruzioni contabili.Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 176 del 04.12.2002

SOMMARIO: Sintesi delle principali novità di carattere contributivo - previdenziale, introdotte dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, di conversione, con modificazioni, del DL n. 108/2002. Istruzioni per il versamento delle somme aggiuntive dovute, ai sensi dell’art. 1, c. 3, dalle aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile

Premessa.
Sulla G.U. n. 184 del 7/8/2002 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2002, n. 172, di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha apportato modificazioni alle disposizioni in materia di occupazione e previdenza previste dal citato decreto e ha introdotto, altresì, rilevanti novità di carattere contributivo - previdenziale.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo della normativa prevista dal Decreto n. 108/2002, nel testo coordinato con la legge di conversione (allegato 1), con particolare riguardo alle principali disposizioni aventi riflesso in materia di sostegno all’occupazione.
Si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 5, della legge 23/8/1988, n. 400, le modificazioni introdotte dalla legge di conversione hanno efficacia dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima (luglio 2002).

Contenuto della norma.

1. Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale.
Nel rispetto delle condizioni e delle misure nello stesso stabilite, l’articolo 1 della legge n. 172/2002, dispone la proroga della durata dell'indennità di mobilità spettante ai lavoratori dipendenti da aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile.
A tal fine, il terzo comma del medesimo articolo prevede, a carico delle aziende interessate dagli interventi di proroga, l’obbligo del versamento all'INPS, all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, di un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, comprensivo della relativa contribuzione figurativa.
Con circolare n. 149 del 6 settembre 2002 sono stati approfonditi i contenuti della disposizione in argomento.
Per le modalità di versamento degli oneri a carico dei datori di lavoro, si veda il successivo punto 6.

2. Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.
Per la fruizione dei benefici contributivi in caso di assunzione, l’articolo 2, c. 1, ha confermato la proroga al 31/12/2002 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Inoltre, il comma 1bis dell’articolo 2 – introdotto dalla legge di conversione – prevede, per i licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’inapplicabilità dei termini previsti per l'iscrizione nelle liste di mobilità dall'articolo 4 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (1).
I lavoratori interessati sono iscritti d'ufficio nelle liste di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.
Nel ribadire che, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, l'iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo al relativo trattamento, si fa presente che sulla materia sono state fornite istruzioni al punto 3 della circolare n. 116 del 21 giugno 2002.

3. Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3.1. Assunzioni da parte di regioni ed enti locali.
Per favorire lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, l’art. 2bis della legge in commento, modificando la previsione di cui all’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato al 31 dicembre 2002, il termine entro il quale regioni ed enti locali possono procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’assunzione dei suddetti lavoratori.
Si ribadisce, con l’occasione, che l'erogazione a regioni ed enti locali dell’incentivo di € 9.296,22 - previsto dall'articolo 7, c.1 del D.lgs n. 81/2000 per la stabilizzazione di lavoratori ex LSU - è curata direttamente dall'INPDAP.

3.2 Nuove disposizioni in materia di affidamento.
In tema di disposizioni per favorire la stabilizzazione degli ex LSU, di particolare rilievo appare la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 2bis.
Viene stabilito che, ove una società, anche cooperativa - destinataria di incentivi per lo svolgimento, in affidamento, di attività - perda l'affidamento, la società subentrante può continuare a beneficiare, relativamente ai lavoratori presi in carico, degli incentivi concessi per l'assunzione di ex LSU, nei limiti dell'ammontare residuo spettante.
Al riguardo appare utile ricordare che, al fine di consentire la creazione di stabili opportunità occupazionali, l’articolo 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997 (allegato n. 2), come modificato dell’art. 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81,ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano esternalizzare servizi dando in affidamento a terzi lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili.
La disposizione di cui all’articolo 2bis, c. 4 della legge n. 172/2002, mira alla salvaguardia occupazionale degli ex LSU, riducendo, per i lavoratori, i rischi di licenziamento conseguenti alla perdita dell’affidamento.
A tal fine la norma concede alla società subentrante la possibilità di accedere anche alle altre agevolazioni previste dalla legislazione vigente (es. benefici ex lege n. 223/1991 o ex lege n. 407/1990), entro i limiti residuali spettanti alle imprese precedentemente affidatarie.

3.3 Neutralizzazione del periodo di lavoro.
Per favorire l’accesso agli incentivi previsti, per la creazione di stabile occupazione, dall’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la legge n. 172/2002 dispone, inoltre, a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo (2), licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, la neutralizzazione del periodo oggetto di prestazione lavorativa.
La disposizione consente ai datori di lavoro che provvedono a stabilizzare soggetti (LSU) assunti e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, di accedere agli incentivi economici e contributivi previstidal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, entro i limiti residuali spettanti.

4. Adempimenti a cura dei datori di lavoro – Modalità operative.
Le imprese interessate dalla disposizione riportata al precedente punto 3.2, provvederanno a produrre alla competente Sede dell’Istituto idonea documentazione attestante che i lavoratori per i quali si chiede di accedere agli incentivi ex D.lgs n. 81/2000, provengono da un impresa precedentemente affidataria delle attività (3).
I datori di lavoro interessati dalla disposizione illustrata al precedente punto 3.3, provvederanno a produrre alla competente Sede dell’Istituto un’attestazione dalla quale risulti che il lavoratore per il quale si chiedono gli incentivi ex D.lgs. n. 81/2000, si trovi nelle condizioni previste dal c. 4 dell’articolo 2bis della legge n. 172/2002.
In entrambi i casi, le comunicazioni dovranno, inoltre, contenere:
- i nominativi dei lavoratori interessati agli incentivi;
- l’indicazione del periodo e/o della misura dei benefici già fruiti dall’azienda di provenienza del lavoratore.
Per le operazioni di conguaglio degli incentivi spettanti, i datori di lavoro si atterranno alle modalità già note.
Nel ricordare che la normativa di carattere generale in materia di incentivi per la ricollocazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili di cui al D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 é stata illustrata con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000, si fa presente che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 172/2002, le sopraccitate disposizioni dovranno essere riesaminate alla luce di quanto illustrato nella presente circolare.

5. Adempimenti a cura delle Sedi.
Le posizioni contributive relative a datori di lavoro ammessi agli incentivi di cui al D.lgs. n. 81/2000 in forza di quanto precisato ai precedenti punti 3.2 e 3.3, in aggiunta ai previsti codici di autorizzazione (9K o 1K, 5Q e/o 5N), dovranno essere contraddistinte anche dal codice di autorizzazione di nuova istituzione “1U” avente il significato di “azienda destinataria delle disposizioni di cui all’art. 2bis della legge n. 172/2002, entro i limiti residuali spettanti”.
Stante il particolare arco temporale di spettanza dei benefici, il suddetto codice di autorizzazione dovrà essere gestito attraverso l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede.

6. Indicazioni per la determinazione ed il versamento degli oneri previsti dall’art. 1, c. 3 della legge n. 172/2002.
Le disposizioni di proroga introdotte dalla legge in commento possono riguardare (art. 1 commi 1 e 2) lavoratori licenziati e già collocati in mobilità ovvero lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità a seguito di processi di ridimensionamento.
Ne consegue che la norma trova applicazione sia con riguardo ad imprese che devono ancora dar corso alla procedura di mobilità, sia ad imprese che hanno già concluso la procedura medesima.

6.1. Imprese che devono dare corso alla procedura di mobilità.
Le imprese in epigrafe, per la quantificazione degli oneri complessivamente dovuti ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi n. 223/1991 e n. 172/2002, opereranno come segue:
- per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 5 c. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 si atterranno alle consuete modalità.
Per la determinazione degli oneri aggiuntivi previsti dall'art. 1 c. 3 della legge 31 luglio 2002, n. 172, i datori di lavoro:
- individueranno i lavoratori destinatari degli interventi di proroga dell'indennità di mobilità;
- determineranno la somma aggiuntiva pari a 6 mensilità dell'indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori;
- calcoleranno l'ammontare della contribuzione figurativa relativa alle 6 (sei) mensilità di indennità di mobilità sopra determinata, applicando l'aliquota del 32,70% alla retribuzione cui è riferita l'indennità stessa.
L’importo complessivamente dovuto potrà essere versato in 30 rate mensili ovvero pagato in unica soluzione (4).
Le imprese interessate, entro la scadenza della denuncia contributiva relativa al mese in cui viene comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, provvederanno a trasmettere alla competente Sede dell'Istituto una dichiarazione rilasciata secondo il fac-simile (allegato 3) da compilare in ogni sua parte, nella quale dovrà essere riportato al punto E) l'importo dovuto ai sensi della legge n. 223/1991 ed al punto F) l'ammontare complessivo delle somme previste dalla legge n. 172/2002 (6 mensilità di mobilità e relativa contribuzione figurativa).
La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata da copia dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, nonché di quelli che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 1 della legge n. 172/2002.

6.2. Imprese che hanno in corso il versamento rateale.
Le imprese destinatarie degli interventi di proroga che hanno già concluso la procedura di mobilità ex lege n. 223/1991 con la quantificazione delle somme di cui all'art. 5 c. 4 e che hanno in corso il versamento rateale, ai fini della determinazione dell'onere aggiuntivo di cui all'art. 1 c. 3 della legge 31 luglio 2002, n. 172, si atterranno alle modalità indicate al precedente punto 6.1.
Ad integrazione della dichiarazione già presentata all'atto della comunicazione del recesso dei lavoratori, le medesime imprese provvederanno, inoltre, a compilare la dichiarazione di cui all’allegato fac-simile limitandosi, tuttavia, a valorizzare i campi contenenti i riferimenti aziendali nonché quelli relativi ai dati richiesti al punto F).
Atteso che, come in più occasioni ribadito, la procedura di mobilità è "unica", le somme dovute ex lege n. 172/2002, rivestono carattere aggiuntivo rispetto a quanto complessivamente dovuto dai datori di lavoro.
Il maggior onere a carico delle imprese potrà, pertanto, essere suddiviso esclusivamente sul numero delle rate ancora da versare.
I datori di lavoro che avessero già saldato gli importi dovuti ai sensi dell'art. 5, c. 4 della legge n. 223/1991, provvederanno ad effettuare il versamento delle somme ex lege n. 172/2002 in unica soluzione.

6.3. Codifica aziende.
Le imprese tenute al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 1, c. 3 della legge n. 172/2002, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione di nuova istituzione “6U” avente il significato di "impresa destinataria degli interventi di proroga previsti dalla legge n. 172/2002, tenuta al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 1 c. 3"

6.4. Modalità operative
Ai fini del versamento dell’anticipazione di cui all'art. 5 c. 4 della legge n. 223/1991, dovranno continuare ad essere utilizzati i previsti codici "M000" e "M001", secondo le modalità rese note al punto A) della circolare n. 197 del 30 luglio 1992.
Per il versamento degli oneri aggiuntivi previsti dall'art. 1 c. 3 della legge n. 172/2002 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- esporranno l'importo delle rate dovute utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "art. 1 c. 3 legge n. 172/2002" e dal codice di nuova istituzione "M003".
Per il versamento in unica soluzione dovrà essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M004" preceduto dalla dicitura "art. 1 c. 3 legge n. 172/2002".
In entrambi i casi nella casella "n. dipendenti" dovrà essere riportato il numero dei lavoratori posti in mobilità cui si riferisce l'importo versato.
Nessun dato dovrà, invece, essere riportato nelle caselle "n. giornate" e "retribuzioni".

7. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile del contributo di cui all'art. 1, comma 3, della già citata legge n. 172/2002, evidenziato dai datori di lavoro al punto F) della dichiarazione, come da fac-simile allegato alla presente circolare, il competente ufficio amministrativo dovrà predisporre, in triplice copia e per ciascuna azienda, apposito biglietto contabile di modello SC3 contenente la registrazione in P.D.:
GAU 00/22
a
GAU 21/22
Due copie del suddetto biglietto contabile che dovrà riportare, tra l'altro, qualora l'azienda avente diritto abbia optato per il versamento rateale, gli estremi della rateazione (scadenza della prima e dell'ultima rata ed il relativo importo), dovranno essere inviate all'ufficio competente per la contabilità, il quale, successivamente alla registrazione del biglietto stesso sul sistema contabile, dovrà:
- restituire una copia del B.C.F.C., completo degli estremi dell'avvenuta contabilizzazione, all'ufficio amministrativo per l'inserimento della copia stessa nel fascicolo aziendale;
- accendere, per la gestione contabile del credito, il partitario locale del conto GAU 00/22, nel quale andranno annotati anche i suddetti estremi della dilazione.
Pertanto, gli importi evidenziati nei modelli DM 10/2 con i codici "M003" e "M004", secondo le modalità riportate nel precedente punto 6.4., affluiranno, al momento della ripartizione contabile dei modelli stessi, in AVERE del conto GAU 00/22.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvederà anche all'emissione, in duplice copia, di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali che hanno interessato il conto GAU 00/22. Copia di detta lista dovrà essere trasmessa all'ufficio competente per la contabilità per l'aggiornamento del citato partitario.
Inoltre, si rappresenta la necessità che, ai fini di una più incisiva azione di recupero, attraverso le risultanze del partitario del suddetto conto GAU 00/22 vengano segnalate al competente ufficio amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l'effettuazione dei versamenti medesimi.
Naturalmente, per quanto concerne la rilevazione contabile del contributo dovuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, continueranno ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare n. 238 del 1 agosto 1994.
Nell'allegato n. 4 vengono riportati i conti GAU 00/22 e GAU 21/22 di nuova istituzione.
____________________________________
(1) L’art. 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 prevede che l’iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero, dalla comunicazione dei motivi quando non contestuale al licenziamento.
(2) Per l’individuazione dei soggetti destinatari si rinvia a quanto precisato al punto 1 della circolare n. 188 del 15 novembre 2000.
(3) Si indica a mero titolo esemplificativo:
Per la generalità delle imprese:
- verbale redatto presso i competenti uffici del lavoro attestante il subentro nelle attività precedentemente date in affidamento ai sensi dell’articolo 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modificazioni.
Per le imprese e/o società cooperative aderenti ad uno dei consorzi firmatari della convenzione “quadro” del 7/6/2001 (circolare n. 173 del 18 settembre 2001):
- atto del Consorzio attestante l’attribuzione in esecuzione di attività in precedenza svolte da altra impresa affidataria.
(4) Le ipotesi di pagamento in unica soluzione sono state illustrate con circolari n. 197 del 30 luglio 1992 e n. 238 del 1 agosto 1994.

Allegato 1

D.L. 108 11 giungo 2002, n. 108 convertito con Legge 31 luglio 2002, n. 172

Allegato 2

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1997, n. 468 (G.U. 8 GENNAIO 1998, N. 5).
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - STRALCIO -

(...)
Art. 10 - Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi (1):
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (1).
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio (1).
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.
___________________________
(1) Ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2001.

Allegato 3

Allegato n. 4

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