Prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Una tantum
Circolare INPS n. 179 del 10.10.2001
SOMMARIO: Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3.7.2001 (Ł 450.000 -Euro 232,41- per il periodo 1.1.2001-30.6.2001) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale
Nel verbale di accordo 3 luglio 2001, Federmeccanica Assistal e Fim Cisl, Uilm-Uil, hanno riconosciuto, a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001, l’importo forfetario di Ł 450.000 lorde (232,41 Euro), suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001 (v. testo contrattuale, all. n.1).
L’arretrato retributivo di cui trattasi, come già previsto dal C.C.N.L. 8 giugno1999 (v. circolare n. 191 del 28.10.1999), è suddivisibile in sei quote mensili di Ł 75.000 lorde (38,73 Euro) e non anche in quote giornaliere, essendo stato confermato il principio secondo il quale la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata agli effetti in questione come mese intero.
Pertanto l’una tantum è ragguagliata a tante quote mensili per quanti sono i mesi interi (applicando il criterio dei 15 giorni) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo predetto.
Il pagamento della somma in questione - comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - è previsto in due rate, pari, rispettivamente, a Ł 300.000 lorde (154,94 Euro) e a Ł 150.000 lorde (77,47 Euro), da corrispondere la prima, con la retribuzione relativa al mese di luglio del 2001 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di luglio 2002, ovvero all’atto della liquidazione delle competenze nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Si precisa altresì che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Come per il passato, l’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.
Analogo contratto di rinnovo è stato stipulato dalla Unionmeccanica Confapi, con la particolarità che l’importo forfetario complessivo previsto a titolo di una tantum - non riconosciuto nei confronti dei lavoratori a domicilio - è pari a Ł 420.000 (216,91 Euro), erogabili con le retribuzioni dei mesi di luglio 2001 e di novembre 2001, nella uguale misura di Ł 210.000 lorde (108,46 Euro).
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio e luglio 2001 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene gli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° gennaio / 30 giugno 2001), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà -il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Allegato 1
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001, é corrisposto un importo forfetario di lire 450.000 lorde (232,41 Euro) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L’importo dell’una tantum, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, l’una tantum é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- lire 300.000 lorde (154,94 Euro) nel corso del mese di luglio 2001;
- lire 150.000 lorde (77,47 Euro) nel corso del mese di luglio 2002.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerati utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
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