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Circolare INPS n. 18 del 18.01.2002

Introduzione dell’EURO e adeguamento della modulistica dell’area agricola
Circolare INPS n. 18 del 18.01.2002

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Aziende che assumono manodopera dipendente: modulistica. 3. Aziende autonome. 4. Compartecipanti familiari e piccoli coloni:modulistica. 5. Riscossione - modello F24. 6. Adempimenti per le Sedi

1. Premessa

Con circolare n. 208 del 27 novembre 2001, alla quale si rinvia, è stato esemplificato il quadro normativo di riferimento e puntualizzati i criteri adottati dall’Istituto nel passaggio dalla Lira all’EURO sul versante delle Entrate Contributive. Con la presente circolare vengono illustrati i riflessi, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’adozione dell’EURO nei confronti delle Aziende operanti nel comparto agricolo:
- Aziende che assumono manodopera dipendente
- Aziende autonome
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Nel merito delle tre gestioni, sono state apportate le modifiche, di cui ai successivi punti, alla modulistica in uso che con l’occasione è stata in parte ristrutturata in relazione ad alcune novità introdotte da recenti disposizioni di legge.
L’insieme della modulistica, in corso di stampa, sarà distribuita alle Sedi nei mesi di gennaio - febbraio p.v.
Come è noto l’operazione “EURO” interessa anche la conversione nella nuova divisa dei dati memorizzati negli archivi centrali.
Nella fattispecie con apposita circolare sarà portato a conoscenza delle strutture periferiche il piano e la tempificazione della conversione per l’intera area agricola, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 213/1998 e secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998.

2. Aziende che assumono manodopera dipendente ( OTI/OTD/CI):

Modulistica dell’area agricola oggetto delle modifiche conseguenti all’introduzione dell’EURO:
- Denuncia aziendale “DA”;
- Registro d’impresa;
- Dichiarazione trimestrale “DMAG”
Si premette innanzitutto che per tutti i modelli i riferimenti alle eventuali sanzioni amministrative sono stati convertiti all’unita’ di EURO con troncamento delle eventuali cifre decimali risultanti dalla conversione così come previsto dall’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 213/1998, nonché dalle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 83 del 4 ottobre 2001.

2.1 Denuncia aziendale.
Per il modello “DA” si è proceduto a modificare i fogli 1 e 2 per la parte interessata all’applicazione della Delibera CIPE n.° 13 del 1/02/2001 - riordino delle zone svantaggiate - :

Foglio n. 1

PUNTO TERZO: CAMPO E: QUARTA CASELLA (Zona):

E’ STATA SOSTITUITA LA FRASE “ deve essere trascritto ……… l’appezzamento trattato” con

deve essere trascritto il codice della zona tariffaria in cui è ubicato l’appezzamento, così come riclassificato dalla Delibera CIPE n. 13 dell’ 1.2.2001, rilevandolo dall’elenco trascritto a tergo del foglio 2.”

Foglio n. 2

ELENCO DELLE ZONE TARIFFARIE E RELATIVI CODICI

ELENCO DELLE ZONE TARIFFARIE E RELATIVI CODICI

COMUNI NON OGGETTO DELLA RICLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DELIBERA CIPE:

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

COD.

Non svantaggiata

01

Aree svantaggiate ob.1 Reg. CEE-f.sud

02

Aree svantaggiate

03

Aree svantaggiate ob.1 Reg.CEE

04

Aree particolarmente svantaggiate

05

COMUNI OGGETTO DELLA RICLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DELIBERA CIPE:

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

COD.

Non Svantaggiata ex Svant. Nord

13

Svantaggiata ex Zona Montana

15

Svantaggiata ex Fiscalizzata Nord

31

Svantaggiata ex Zona Montana

35

Svantaggiata ob.1 Reg.CEE ex Zona M.

45

Partic. Svantaggiata ex Fiscalizzata Nord

51

Partic. Svantaggiata ex Svantaggiata Nord

53

Partic. Svantaggiata ex Svantaggiata Sud

54

2.2 Registro d’impresa.
Sono stati modificati i modelli “Registro d’Impresa”, matricola e paga e semplificato per permettere l’esposizione in EURO degli elementi relativi alla retribuzione.
Sostanzialmente il prospetto relativo alla sezione paga, è stato così adattato:

Imposta lorda
Giornate di presenza n. .... a EURO ..........,.... = EURO ..........,.... Detrazioni: lavoro dipendente ..........,....
ore lav. ord. n. .... a EURO ..........,.... = EURO ..........,.... coniuge a carico ..........,....
ore lav. straord. n. .... a EURO ..........,.... = EURO ..........,.... figli a carico ..........,....
ore lav. festivi n. .... a EURO ..........,.... = EURO ..........,.... Totale detrazioni ______.__

Totale lordo

EURO _______,00 Imposta netta ______.__

Ritenute previdenziali a carico del lavoratore

EURO _______,__

Totale netto

EURO _______,__

Totale netto corrisposto EURO

Per quanto riguarda le retribuzioni e i compensi imponibili individuali ai fini contributivi, in conformita’ della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n.1123 del 17 novembre 1998, successivamente ribadito dallo stesso Consiglio con delibera n° 176 del 26 giugno 2001, gli importi devono essere esposti in EURO e l’arrotondamento deve essere così effettuato:
- fino a 49 centesimi si arrotonda all’unita’ di EURO inferiore
- da 50 centesimi in poi si arrotonda all’unita’ di EURO superiore.

2.3 Dichiarazione trimestrale per operai a tempo indeterminato, per operai a tempo determinato e compartecipanti individuali (Modello DMAG).
La versione in EURO del modello DMAG è stata predisposta sin dal 1998, anno in cui i suddetti modelli hanno sostituito i modelli ACC1 (limitata tiratura a suo tempo distribuita alle Sedi.).
Il predetto modello DMAG in versione EURO già prevedeva, nell’apposito riquadro relativo alle retribuzioni, un punto seguito da due zeri per consentire l’esposizione dei dati arrotondati all’unita’ di EURO.
Tale fornitura potrà essere utilizzata esclusivamente per le dichiarazioni di competenza quarto trimestre 2001 e precedenti, ciò in quanto dal primo trimestre 2002 sarà disponibile il nuovo modello “DMAG-UNICO” in corso di stampa.

3. Aziende autonome.

In previsione della ristampa della modulistica utilizzata dalle aziende autonome del settore si è provveduto alla rivisitazione dei modelli attualmente in uso e in particolare a scorporare dalla denuncia di iscrizione quella relativa alla variazione e/o cessazione dell’azienda.
Ne consegue che nei prossimi mesi saranno distribuiti alle Sedi i nuovi modelli in versione EURO:
D1,
CD1 VAR,
IATP1,
IATP1 VAR
Nel frattempo si invitano le Sedi a raccomandare all’utenza specifica ed in particolare alle Associazioni datoriali ed Enti di Patronato di indicare valori in EURO laddove sul modello venivano riportati i dati nella vecchia divisa (Lire).
Ad esempio i redditi dei terreni prima esposti in lire ora dovranno essere esposti in EURO arrotondati al centesimo di EURO ( reddito di 150.000 = 77.468 € arrotondato al centesimo = 77.47€) secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze con circolare n. 293 del 24 dicembre 1998 (materia fiscale: catasto).
L’esigenza di ristrutturare la modulistica delle aziende autonome è stata determinata dalla pubblicazione sulla G.U. del 15 giugno 2001, supplemento ordinario n° 149, dei decreti legislativi n. 226, 227 e 228, che hanno introdotto rilevanti e oggettive variazioni alla previgente normativa con la conseguenza di determinare notevoli riflessi nelle attività delle Sedi ed in particolare nella classificazione e l’inquadramento delle aziende nell’area agricola. E’ in corso di emanazione la circolare che illustra i contenuti dei decreti legislativi citati.

4. Compartecipanti familiari e piccoli coloni: modulistica.

Il modello di dichiarazione dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato modificato nelle note per l’indicazione della zona tariffaria così come previsto dalla Delibera CIPE n° 13 del 1 febbraio 2001:

ELENCO DELLE ZONE TARIFFARIE E RELATIVI CODICI

ELENCO DELLE ZONE TARIFFARIE E RELATIVI CODICI

COMUNI NON OGGETTO DELLA RICLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DELIBERA CIPE:

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

COD.

Non svantaggiata

01

Aree svantaggiate ob.1 Reg. CEE-f.sud

02

Aree svantaggiate

03

Aree svantaggiate ob.1 Reg.CEE

04

Aree particolarmente svantaggiate

05

COMUNI OGGETTO DELLA RICLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DELIBERA CIPE:

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

ZONA T.

COD.

COD.

Non Svantaggiata ex Svant. Nord

13

Svantaggiata ex Zona Montana

15

Svantaggiata ex Fiscalizzata Nord

31

Svantaggiata ex Zona Montana

35

Svantaggiata ob.1 Reg.CEE ex Zona M.

45

Partic. Svantaggiata ex Fiscalizzata Nord

51

Partic. Svantaggiata ex Svantaggiata Nord

53

Partic. Svantaggiata ex Svantaggiata Sud

54

5. Modalità di pagamento: modello F24.

Con il provvedimento del 14 novembre 2001, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 19 novembre 2001, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello F24, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2002.
I nuovi modelli consentono di effettuare i versamenti arrotondati al centesimo di EURO al contrario dei modelli in uso fino al 2001.
Pertanto i modelli F24 che saranno inviati nel 2002, quindi sin dal III° trimestre 2001 per le aziende agricole e dalla rata di luglio 2002 per le altre categorie, conterranno gli importi da versare arrotondati al centesimo di EURO.
Contemporaneamente la lettera di personalizzazione, allegata al modello stesso, conterrà i dati espressi in EURO arrotondati al centesimo.

6. Adempimenti per le Sedi.

Con messaggio 0000006 del 16 gennaio 2002 sono state fornite le prime indicazioni alle Sedi in attesa che venga distribuita la nuova versione dei modelli.
Le aziende che a tutt’oggi utilizzano il supporto cartaceo per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali potranno continuare ad utilizzare i modelli in Lire dopo aver effettuato i seguenti adempimenti:
- sul frontespizio dei modelli DMAG/D e R dovrà essere apposta la dicitura che “ I dati sono riportati in EURO”;
- dovrà essere apposta, nei campi contenenti importi in lire, una virgola al posto del punto che originariamente era considerato separatore delle migliaia.
Si fa presente inoltre che qualora sul frontespizio del modello sia stata riportata la dicitura “I dati sono riportati in EURO”, anche se non è stata apposta la virgola i dati imponibili saranno considerati in EURO.

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