Circolare INPS n. 18 del 30.01.2004

Proroga dello sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (art. 2, c. 5, della legge finanziaria 2004). Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 18 del 30.01.2004

SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

Come già reso noto (1), l’art. 2, c. 5, della finanziaria 2004 (2) ha previsto la proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte dall’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari.
Nel far presente che lo sgravio resta fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente dovuta (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), si rinvia alla circolare n. 120 del 26 giugno 2002 per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo (imprese destinatarie, lavoratori interessati, ecc.).
Con decorrenza dal periodo di paga “gennaio 2004”, ai fini delle operazioni di conguaglio delle somme loro spettanti, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità comuni (3);
- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari al 70% della contribuzione dovuta, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “sgravio ex art. 2 c.5 L. 350/2003” e dal codice di nuova istituzione “R830”.
La previsione di un codice nuovo deriva dalla necessità che gli oneri in questione siano rendicontati allo Stato distintamente da quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 11 della legge n. 388/2000, di cui alla già citata circolare n. 120/2002.
Di conseguenza, si sottolinea che a decorrere dal periodo di paga sopra indicato non dovrà più essere utilizzato il già previsto codice “R810”.

Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla proroga degli sgravi contributivi in argomento, evidenziati nelle denunce di modello DM 10/2 con il codice “R830”, sono stati istituiti i conti GAW 37/171 e GAW 37/101, a seconda che gli sgravi di che trattasi siano, rispettivamente, di competenza dell’anno in corso oppure di competenza degli anni precedenti.
Naturalmente il conto GAW 37/101 verrà movimentato a partire dall’esercizio 2005.
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.
Gli sgravi contributivi di che trattasi, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2003, continueranno ad essere imputati al già esistente conto GAW 37/068, relativo alla competenza di anni precedenti.

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Nell’allegato che segue vengono riportati i citati conti GAW 37/101 e GAW 37/171.
(1) Si veda la circolare n. 11 del 22 gennaio 2004, punto 1.4.
(2) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, Suppl. Ordinario n. 196.
Il testo dell’art. 2, c. 5, è il seguente: “Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
(3) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)

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