Circolare INPS n. 185 del 23.10.2001

Criteri di applicazione della legge 9 giugno 1999, n.172, di riapertura del termine per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 36 del 1974, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
Circolare INPS n. 185 del 23.10.2001

SOMMARIO: Riliquidazione delle pensioni, a seguito di riapertura dei termini per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 36/1974. Inapplicabilità del termine decennale di prescrizione agli importi arretrati scaturenti dalla riliquidazione delle pensioni contemplate dalla norma

La legge 9 giugno 1999, n. 172, ha disposto la “Riapertura del termine di regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali”( messaggio n. 2298 del 6 luglio 1999).
L’articolo 1 della citata legge ha stabilito che “il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell’articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, e’ differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Poiché il provvedimento in parola è entrato in vigore il 1° luglio 1999, le domande degli assicurati sono state presentate entro il 28 dicembre 1999.
Per le situazioni per le quali l’apposito Comitato Centrale ministeriale, costituito a norma dell’articolo 5 della legge n. 36, ha riconosciuto la dipendenza del licenziamento da motivi politici, religiosi o sindacali, le Sedi stanno provvedendo a “ricostruire” il rapporto assicurativo, con conseguente riliquidazione delle pensioni.
Al riguardo si ricorda che la legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante “Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali”, aveva stabilito che per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto di lavoro era stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, fossero da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguivano i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L’articolo 8 della citata legge n. 36, dopo aver sancito la parificazione a tutti gli effetti dei contributi accreditati ex lege n. 36 ai contributi effettivi versati in costanza di rapporto di lavoro, stabilisce che i contributi stessi “quando si riferiscano a periodi pregressi danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa”.
Il secondo comma dell’articolo 8, al fine di risarcire integralmente i danni sofferti dal lavoratore in conseguenza della interruzione del rapporto assicurativo obbligatorio, dispone che “qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell’interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono.”
Le disposizioni applicative impartite nel tempo sulla materia appaiono ispirate alla finalità di ripristinare integralmente la situazione degli interessati quale sarebbe stata ove non si fosse verificato il licenziamento (v. in particolare le circolari n.53558 Prs.del 19 aprile 1978 e n.1645 C. e V. n.728 Prs. del 7 settembre 1978).
In sede di applicazione della legge n. 172 del 1999, si è posto il problema di stabilire se debbano essere corrisposti agli interessati gli importi arretrati relativi agli ultimi dieci anni, computati dalla data di presentazione della domanda (presentata nel periodo 1.7.99-28.12.99) con la quale è stata richiesta la ricostruzione del rapporto assicurativo, ovvero se, in considerazione dei fini “riparatori” della legge in esame, gli arretrati stessi debbano essere corrisposti dalla decorrenza originaria della pensione, anche se anteriore al decennio.
Al riguardo, nel confermare le istruzioni applicative di cui alle suddette circolari, su conforme parere del Coordinamento Generale Legale, si precisa che la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa, disciplinata dall’articolo 1 della legge n.172/1999, comporta l’inapplicabilità del termine decennale di prescrizione agli importi arretrati scaturenti dalla riliquidazione delle pensioni contemplate dalla norma, per cui gli arretrati debbono essere corrisposti dalla decorrenza originaria della pensione, anche se anteriore al decennio.

Allegato 1

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

Messaggio n. 2298 del 6.7.1999

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa ex lege 15.2.1974, n. 36.

La Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 139 del 16.6.99, ha pubblicato la legge 9 giugno 1999, n.172, sulla “Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali”.
L’articolo 1 della legge così recita “Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell’articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, e’ differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Poiché il provvedimento in parola è entrato in vigore dì 1° luglio 1999, le domande degli assicurati potranno pervenire entro il 28 dicembre del corrente anno.
Non avendo il nuovo provvedimento apportato variazioni al testo della legge n. 36/74, codeste Sedi dovranno far riferimento alle circolari emanate a suo tempo per la trattazione delle relative domande, che per il momento, andranno tenute in sospeso, in attesa della ricostituzione del competente Comitato ministeriale previsto dall’articolo 5 della legge in parola.

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