Importo dei contributi dovuti per l’anno 2006 per i lavoratori domestici. Chiarimenti
Circolare INPS n. 19 del 08.02.2006
SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Chiarimenti
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici.
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell’1,70%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici.
La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 361 e 362, riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nel limite massimo di un punto percentuale.
Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico detto esonero, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, opera come segue: CUAF per lo 0,48%, maternità per lo 0,24% e disoccupazione per lo 0,28%.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31 DICEMBRE 2006
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | comprensivo quota CUAF | senza quota CUAF(1) |
Fino a € 6,70 Oltre € 6,70 Oltre € 8,18 | € 5,94 € 6,70 € 8,18 | €1,23 (0,28) (2) €1,39 (0,32) (2) €1,69 (0,39) (2) | € 1,16 (0,28) (2) € 1,31 (0,32) (2) € 1,60 (0,39) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 4,32 | € 0,89 (0,20) (2) | € 0,85 (0,20) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore
Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione – Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. D.S. (1) (2) C.U.A.F. (1) (2) MATERNITA’ (1) (2)(3) INAIL Fondo garanzia tratt.fine rapporto TOTALE | 17,1275% 2,0325% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,6700% | 0,828616 0,098331 0,000000 0,000000 0,063377 0,009676 1,000000 | 15,9075% 2,1525%
0,0000% 1,31% 0,2000% 19,5700% | 0,812851 0,109990
0,000000 0,066939 0,010220 1,000000 |
Nota
(1) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(2) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(3) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(4) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(5) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(6) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
Chiarimenti
A chiarimento dei quesiti pervenuti da più sedi si ritiene opportuno ribadire alcuni concetti di massima sui rapporti di lavoro domestico:
1) Rapporto di lavoro domestico fra parenti o affini entro il terzo grado.
Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo salvo nei casi in cui il “coniuge datore” sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile e fruisca dell’indennità di accompagnamento.
L’esistenza di altri vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere autocertificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) (circ. 6 maggio 1989, n. 89), nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 23/06/1972.
Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’operatore può ricorrere ad accertamenti ed alla convocazione delle parti interessate;l’onere della prova, non è necessario, comunque, nei casi in cui l’attività venga prestata in favore di grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile che fruiscono dell’indennità di accompagnamento o in favore di ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare.
2) Rapporto di lavoro domestico nelle convivenze di tipo familiare.
Possono essere considerate datori di lavoro domestico le convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - (circ.3.5.1973, n. 1315 CV) - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Per rientrare nella fattispecie del lavoro domestico, è indispensabile che si tratti, come specificato nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989, di una "convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno parte", e che si tratti di una "comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa".
Perché si possano riconoscere le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari le comunità destinatarie delle prestazioni devono presentare la natura di "convivenza di tipofamiliare", cioè diretta ad appagare in comune quelle consuete esigenze di servizi domestici che sono caratteristiche della vita di famiglia (circolare 19 giugno 1972, n. 1255).
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