Circolare INPS n. 19 del 19.02.2008

Lavoratori addetti all’industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 19 del 19.02.2008

SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 20 gennaio 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (euro 267,00 per il periodo 1.7.2007-31.12.2007) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale

L’accordo 20 gennaio 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato il 19 gennaio 2006 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza ad una data compresa tra il 20 gennaio ed il 29 febbraio 2008, di un importo forfettario lordo di 267,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 2007 (v. testo contrattuale, all. n. 1).
La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero.
L’importo dell’una tantum - comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze. Si precisa, altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Come per il passato, l’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione ( ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di agosto 2007 e gennaio 2008 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° luglio / 31 dicembre 2007), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare 58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Allegato N. 1 (in formato pdf dal sito INPS)

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