Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002

Procedure concorsuali - Obblighi dei concessionari
Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002

SOMMARIO: In base a quanto previsto dal D. Lgs. N° 46/99 e dal D. Lgs 112/99, i concessionari hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante insinuazione nelle procedure concorsuali. Viene indicato l'ordine dei privilegi, come modificato dalla Legge n° 426/75 e dalla Legge 29 maggio 1982, n° 297, in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

La riscossione a mezzo ruolo, attuata con i Decreti Legislativi n° 46/99 e n° 112/99, così come modificati dal D.Lgs. n° 326/99, ha stabilito nuove disposizioni in merito ai rapporti tra concessionari e procedure concorsuali.
L’articolo 33 del D.Lgs. n° 112/99, tra gli obblighi a carico dei concessionari, stabilisce, infatti, che, relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n° 267 e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n° 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n° 95 (ora abrogato dal D. Lgs. 270/99, fatta eccezione per l’articolo 2-bis), l’Ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.
Da tale norma discende che:
- il concessionario deve provvedere al recupero del credito attraverso l’insinuazione in tutte le procedure concorsuali, compresa l’Amministrazione straordinaria
In caso contrario dovrà essere respinta la domanda di discarico per inesigibilità;
- resta ferma la responsabilità del concessionario del recupero del credito, anche se il contribuente è stato dichiarato fallito antecedentemente all’iscrizione a ruolo;
- l’intervento nelle procedure sopra indicate può essere anche tardivo, tenuto conto che, diversamente dalla normativa precedente, nessuna norma solleva il concessionario dal recupero del credito anche nel caso in cui lo stato passivo sia stato già dichiarato esecutivo, in base all’art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267.
La norma poi viene mitigata dal successivo articolo 34 che stabilisce che, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
Il decreto suddetto ancora non è stato ancora emanato.
Il D.Lgs. n° 46/99, all’art. 16, capo IV, “Procedure concorsuali”, sez. I, dà disposizioni in merito al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, mentre la sezione II dello stesso capo IV, al concordato preventivo e all’amministrazione controllata.
La sezione I in esame, mentre ribadisce che sulla base del ruolo il concessionario chiede l’insinuazione al passivo, affronta anche problematiche procedurali, inerenti l’ammissione al passivo con riserva e l’esenzione dell’azione revocatoria.
In particolare, per quest’ultima, stabilisce che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti ad azione revocatoria.
Per quanto riguarda le altre procedure sopra citate, la sezione II stabilisce che, sempre sulla base del ruolo, il concessionario compie ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito, da esso portato, nell’elenco dei crediti della procedura.
I concessionari, quindi, hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante l’insinuazione nelle procedure di che trattasi.

Ordine dei privilegi

Per quanto riguarda l’ordine dei privilegi stabiliti dal codice civile per i contributi vantati dall’Istituto e, più in generale, dagli istituti previdenziali, si rappresenta che la legge 29.07.1975, n° 426 e la Legge 29 maggio 1982, n° 297, hanno modificato alcune norme del codice civile e la legge n° 153/69 in materia di privilegi.
In sintesi:
- l’art. 4 ha sostituito gli articoli 2753 e 2754 c.c..
In particolare, nella nuova formulazione:
- all’art. 2753, è stato stabilito che:
“ hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”;
- all’art. 2754, è stato stabilito che:
“ hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo”.
Pertanto, i concessionari debbono richiedere l’ammissione al passivo in via privilegiata di tutti i contributi e le sanzioni civili, queste ultime limitatamente al 50%, mentre per il residuo 50% deve essere richiesta l’ammissione in vai chirografaria.
Per quanto riguarda la collocazione sussidiaria sugli immobili, l’art. 2776 del c.c. è stato così riformulato in base all’art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n° 297 (Modifiche di disposizioni del codice civile).
In particolare al secondo comma è stato stabilito che:
“ I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma”.
Il successivo art. 12 della Legge n° 426/75, per quanto riguarda l’ordine degli altri privilegi sui mobili, sostituendo il precedente art. 2778 c.c., salvo quanto disposto dall’art. 2777, (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti), ha collocato, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale:
al 1° posto, i crediti di cui all’art. 2753 ;
all’8° posto, i crediti di cui all’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare

Adempimenti delle Sedi

In allegato viene fornito il prospetto per ogni gestione di tutti i codici tributo con le relative descrizioni dei crediti iscritti a ruolo ed il rispettivo grado di privilegio.
Sono stati suddivisi, da una parte, i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione in via privilegiata, dall’altra i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione al 50% in via privilegiata e al residuo 50% in via chirografaria.
Le Sedi, pertanto, potranno fornire ai concessionari il suddetto prospetto al fine di una corretta insinuazione del credito.
Solo nel caso in cui espressamente il curatore fallimentare o il Giudice delegato ritenessero necessario, da parte del concessionario, una più puntuale specifica dell’ordine dei privilegi, le Sedi saranno tenute a fornire gli importi iscritti a ruolo suddivisi secondo l’ordine dei privilegi e, quindi, dovranno indicare
- con riferimento al privilegio generale sui mobili:
* l’importo per IVS in base all’art. 2753 c.c. da collocare al 1° posto;
* l’importo per altri crediti diversi dall’IVS di cui all’art. 2754 ed l’importo relativo al 50% delle somme aggiuntive e amministrative da collocare all’8° posto;
* l’importo residuo (50% delle somme aggiuntive e delle sanzioni amministrative) da collocare in via chirografaria;
- con riferimento al privilegio sugli immobili:
tutti i contributi di cui all’art. 2753 c.c. (IVS) da collocare sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza sui crediti chirografari, ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto.

PROSPETTO CODICI TRIBUTO DISTINTI PER GESTIONI CON L'INDICAZIONE DEL GRADO DI PRIVILEGIO

ALL. 1

Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2753 c.c. con collocazione al primo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.). Tali crediti sono inoltre collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari (art. 2776 co. 2° c.c.)

CONTRIBUTO I.V.S.

AREA AZIENDE

8050

MODELLO DM 10

8051

MODELLO DM 10 /V

8065

MODELLO DM 10 RETTIFICATIVO

AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

8094

CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE

8102

CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

8070

CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

8078

CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTI IL MINIMALE

AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO

8118

IVS / SSN PC/CF

8119

IVS PC/CF

8120

IVS/SSN PC/CF

8121

IVS OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

8123

IVS/SSN OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

8124

IVS OPERAI A TEMPO DETERMINATO- COMP. INDIVIDUALI

AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

8130

IVS/AM COLTIVATORI DIRETTI

8131

IVS COLTIVATORI DIRETTI

8134

CONTR. AZ. AGG.VO I.V. CD

8135

IVS/AM COLONI E MEZZADRI

8136

IVS COLONI E MEZZADRI

8139

CONTRIBUTO AZ. AGG.VO I.V. CM

8140

IVS IATP

8141

IVS COLONI E MEZZADRI OPTANTI

ALL. 2

Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2754 c.c., con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art.2778 c.c.)

CONTRIBUTO S.S.N.

AREA AZIENDE

8052

MODELLO DM 10/S

8053

MODELLO DM 10/S V

8054

RETTIFICA DA DM 10/S

AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

8098

CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE

8106

CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

8074

CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

8082

CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO

8122

SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO

8125

SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO - COMP. INDIVIDUALI

AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

8132

SSN COLTIVATORI DIRETTI

8137

SSN COLONI E MEZZADRI

8138

CONTRIBUTO AZ AGG.VO MALATTIA CM

Allegato 3)

Crediti per somme accessorie, ammessi in via privilegiata limitatamente al 50 % del loro ammontare, ed in via chirografaria per restante 50 % (art. 2754 c.c.). Per gli importi ammessi in privilegio con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.).

SOMME AGGIUNT.-SANZIONE UNA TANTUM-SANZ. AMMINIS.-INTERESSI LEGALI-INTER. DI MORA

AREA AZIENDE

8055

SOMME AGGIUNTIVE

8056

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

8057

INTERESSI LEGALI ARTICOLO 1284 C.C.

8058

SANZIONE UNA TANTUM

8059

SANZIONI AMM.VE EX ART. 30 LEGGE 843/78

8060

SANZIONI AMM.VE EX ART. 1 -2 LEGGE 467/78

8061

SANZIONI AMM.VE EX ART. 4 LEGGE 467/78

8062

SANZIONI AMM.VE EX ART. 40 (TRATTENUTE DI PENSIONE)

8063

SANZIONI EX ART. 8 D.L. 463/83

8064

SANZIONI AMMINISTRATIVE

AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

8055

SOMME AGGIUNTIVE

8056

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

8057

INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

8058

SANZIONE UNA-TANTUM

8095

SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTRIB. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

8096

SANZIONE UNA-TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR.IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

8097

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

8086

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

8099

SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

8100

SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

8101

SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

8087

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC SUL MINIMALE

8103

SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO SU CONTR. IVS A PERCENTUALE

8104

SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE

8105

SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE IVS

8089

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE

8107

SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

8108

SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI A PERCENT. SUL REDDITO

8109

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO

8088

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO

8152

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

8153

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

8154

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

8155

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

8156

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

8157

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

8158

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

8159

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

8055

SOMME AGGIUNTIVE

8056

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

8057

INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

8058

SANZIONE UNA-TANTUM

8071

SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

8072

SANZIONE UNA TANTUM CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

8073

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI FISSI

8066

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS/PERC. ENTRO IL MINIMALE

8075

SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENT. ENTRO IL MINIMALE

8076

SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN. FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

8077

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. ENTRO IL MINIMALE

8067

SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

8079

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

8080

SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

8081

SANZIONE UNA TANTUM OMESSO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

8068

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIB. IVS A PERCENTUALE

8083

SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN A PERCENTUALE

8084

SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

8085

SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE SSN

8069

SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

8144

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

8145

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

8146

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

8147

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

8148

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

8149

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

8150

INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

8151

INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

AREA AGRICOLA

8143

SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATO PAGAMENTO

CODICI COMUNI A PIU' GESTIONI

8055

SOMME AGGIUNTIVE

8056

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

8057

INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

8058

SANZIONE UNA-TANTUM

8064

SANZIONI AMMINISTRATIVE

8092

INTERESSI DI MORA

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