Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2003
Circolare INPS n. 19 del 29.01.2003
SOMMARIO: Importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2003
I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1989, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivate dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ciò premesso, si comunica che – tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2002 – gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2003, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1) euro 791,21 747,38
2) euro 950,95 898,27
Settore edile
1) euro 949,45 896,85
2) euro 1.141,14 1.077,92
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in euro 1.711,71.
II – INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1) euro 791,21 747,38
2) euro 950,95 898,27
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.711,71.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2003 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 791,21 ed a euro 950,95.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2002, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002 (euro 776,12 ed euro 932,82).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili – che, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1° gennaio 2003, a euro 472,36. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
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