Cartelle di pagamento - Provvedimenti di revoca di dilazione e di estinzione anticipata
Circolare INPS n. 198 del 23.12.2003
SOMMARIO: Viene illustrato il tracciato telematico che consente la gestione delle seguenti tipologie di provvedimenti riconducibili alla revoca di dilazione: 1) revoca in caso di decadenza; 2) revoca in caso di estinzione anticipata ;3) revoca in caso di annullamento della rateazione e riproposizione del piano.Con la presente circolare si illustrano le disposizioni tecniche e amministrative inerenti il provvedimento di revoca della dilazione per decadenza e di revoca per estinzione anticipata del debito. Il provvedimento di annullamento e riproposizione del piano di ammortamento verrà rilasciato successivamente
Premessa
Con circolare n° 129 del 4 Luglio 2002 sono state illustrate le disposizioni di carattere amministrativo inerenti i provvedimenti di dilazione su cartella.
Con la presente circolare si danno gli opportuni chiarimenti sulla procedura telematica di revoca del provvedimento di rateazione, concordata con i concessionari, con la Sogei, l’Ascotributi ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La procedura è stata implementata su un tracciato che di fatto consente di gestire tre diverse tipologie di provvedimenti:
1) revoca in caso di decadenza;
2) revoca in caso di estinzione anticipata della dilazione;
3) revoca in caso di annullamento e riproposizione della dilazione.
1) Revoca di dilazione in caso di decadenza
Cenni amministrativi
Si ricorda che la rateazione di pagamento, come previsto dalla delibera n° 356 dell’11/3/1997 potrà, di norma, essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento anche di una sola rata mensile o non si mantenga al corrente con il versamento dei contributi.
Nel caso che il debitore, pur sospendendo i versamenti correnti maturati successivamente, continui a pagare le rate della rateazione in corso, sarà valutata dal Direttore di Sede, con la necessaria prudenza, l’opportunità di lasciare o meno in essere detta rateazione.
Preme sottolineare che la revoca del provvedimento di dilazione potrà essere adottata dopo una attenta valutazione della situazione globale del contribuente, in considerazione anche dei pagamenti delle rate che potrebbero essere effettuati non in modo costante.
Come indicato nella delibera sopra citata, la decisione dei Direttori Regionali sull’accoglimento delle domande di dilazione è basata sulla valutazione dell’efficacia della concessione del provvedimento allo scopo di agevolare il recupero dei crediti e, pertanto, il provvedimento di revoca dovrà,parimenti, tener conto di tale finalità.
Ad ogni buon fine, tenuto conto che in alcuni rari casi i versamenti del contribuente effettuati tramite il bollettino F35 vengono accreditati in ritardo al concessionario , è opportuno che la Sede,ove le circostanze lo richiedano, contatti tempestivamente il contribuente per una maggior verifica delle somme pagate prima di adottare il provvedimento di che trattasi.
Procedura telematica
Il contribuente, dopo la concessione della dilazione sulle somme iscritte in cartella e il conseguente invio del piano d’ammortamento al concessionario, è tenuto a pagare a quest’ultimo le singole rate, comprensive degli interessi di dilazione, entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
Qualora l’interessato, pur avendo sottoscritto il piano, sospenda il pagamento delle singole rate, a partire dalla prima rata, denominata “in contanti” oppure dopo il pagamento di alcune rate costanti, decade dalla dilazione per cui si rende necessario provvedere alla revoca del provvedimento, finalizzata al ripristino degli atti esecutivi da parte del concessionario.
Per una corretta gestione del provvedimento di revoca, è stata evidenziata la necessità di uno scambio manuale di informazioni tra la Sede interessata ed il concessionario in merito ai pagamenti effettuati dal contribuente, anche perché, in caso di versamento tramite c/c postale con il modello F35, le distinte in possesso dei contribuenti in alcuni casi non sono sufficientemente dettagliate da consentire di individuare le informazioni relative al pagamento di ogni singola rata.
Pertanto, la Sede interessata, per procedere alla revoca del provvedimento di dilazione, dovrà richiedere ai concessionari, (vedi nota allegata), la data di scadenza dell’ultima rata pagata, indicando il codice fiscale dell’interessato e l’identificativo del provvedimento di dilazione inviato.
La data dell’ultima rata pagata per intero consentirà alla procedura il corretto calcolo degli interessi di dilazione da sgravare.
Si segnala che si sta cercando di ovviare allo scambio manuale delle informazioni con i concessionari in quanto l’ottimizzazione del tracciato degli esiti prevede che a breve tale informazione possa pervenire, come per le altre, con gli esiti di riscossione.
Il provvedimento telematico di revoca da trasmettere ai concessionari, dopo aver acquisito la data dell’ultima rata pagata, dovrà riportare, tra l’altro, una serie di indicazioni, quali la data di decorrenza del provvedimento, la segnalazione sul recupero delle somme aggiuntive e la motivazione della revoca, a seconda della tipologia del provvedimento:
In caso di revoca per decadenza:
a) data di decorrenza del provvedimento di revoca: tale data si diversifica a seconda della data comunicata dal concessionario sull’ultima rata pagata per intero , in relazione al piano di ammortamento inviato.
Corrisponderà :
- alla data della domanda di dilazione se non esiste alcun versamento;
- alla data dell’ultima rata pagata per intero nell’ipotesi in cui il contribuente abbia pagato la rata “in contanti” e/o alcune rate costanti;
La data di decorrenza della revoca è necessaria per segnalare al concessionario le modalità di calcolo delle ulteriori somme aggiuntive nei seguenti casi:
a1) se non è stato effettuato alcun versamento , è come se la dilazione non fosse mai iniziata per cui vengono ripristinate dal concessionario le modalità di recupero dei contributi e di ricalcalo delle somme aggiuntive, cristallizzate alla data di domanda.
Di conseguenza il concessionario calcolerà le ulteriori somme aggiuntive, dalla data di notifica alla data di pagamento, sugli acconti versati dalla data della domanda fino all’invio del piano di ammortamento nonché sul carico residuo della cartella;
a2) se esistono versamenti , significa che la dilazione è stata soddisfatta solo parzialmente.
Di conseguenza il concessionario calcolerà le ulteriori somme aggiuntive sul carico residuo dalla data dell’ultima rata pagata fino alla data di versamento.
Resta fermo che :
- in tutti i casi sugli acconti versati entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella non decorrono le ulteriori somme aggiuntive;
- sugli eventuali acconti versati dopo i sessanta giorni dalla notifica della cartella ma prima della domanda di dilazione decorrono le ulteriori somme aggiuntive.
b) segnalazione somme aggiuntive: con apposita segnalazione si indicherà al concessionario che le ulteriori somme aggiuntive vanno recuperate.
c) motivo della revoca: a seconda della motivazione indicata, il concessionario è in grado di conoscere il comportamento della Sede. Con l’indicazione telematica che la motivazione della revoca è la decadenza, verranno riattivati gli atti esecutivi.
Sgravio degli interessi di dilazione
Poiché con il provvedimento di revoca gli interessi di dilazione sulle rate non pagate non sono più dovuti, l’archivio delle dilazioni invierà al concessionario lo sgravio (totale o parziale) degli interessi di dilazione a cui seguirà il provvedimento di revoca, senza attendere il timbro sul provvedimento di sgravio.
Comunicazione al contribuente
La procedura, al momento dell’invio del provvedimento di revoca, emetterà apposita comunicazione al contribuente nella quale verranno specificate le modalità di recupero dei contributi e delle ulteriori somme aggiuntive da parte del concessionario e viene altresì rammentato che, nel caso in cui dovesse invece avvalersi del mod. F 35, lo stesso,ai fini del calcolo delle somme aggiuntive, dovrà tener conto delle istruzioni riportate nella cartella di pagamento.
Pagamenti in ritardo
E’ importante segnalare che nel corso della dilazione possono verificarsi i seguenti casi:
1) pagamento in ritardo di una rata : riguarda il caso di un contribuente che versa la rata con qualche giorno di ritardo oltre l’ultimo giorno del mese stabilito. Il concessionario in tale ipotesi calcola sui giorni di ritardo le ulteriori somme aggiuntive, nonché l’aggio pari al 4,65 di cui all’art. 17, comma 3 del D.Lgs n° 112/99.
2) pagamento con uno o più mesi di ritardo: riguarda i contribuenti che pagano le rate non in modo costante. In tal caso il concessionario attribuirà il pagamento alle rate scadute e non pagate fino a concorrenza e calcolerà sui giorni di ritardo le ulteriori somme aggiuntive nonché l’aggio pari al 4,65%.
2) Estinzione anticipata della dilazione
Può verificarsi che il contribuente, dopo la firma del piano di ammortamento e il pagamento di una parte della rateazione, chieda alla Sede l’estinzione anticipata del debito.
In tal caso, è stato concordato con i concessionari che il contribuente, dietro presentazione della lettera di autorizzazione dell’Istituto, possa recarsi allo sportello del concessionario e pagare l’intero capitale residuo e l’importo degli interessi di dilazione, ricalcolati dalla Sede alla data di pagamento richiesta.
La Sede, al fine di attivare la procedura di estinzione anticipata, dovrà:
a) richiedere al concessionario,secondo il facsimile allegato, la data dell’ultima rata pagata per intero dal contribuente;
b) provvedere al ricalcalo degli interessi di dilazione;
c) inviare al contribuente la lettera di autorizzazione con l’indicazione degli importi da pagare, distintamente per contributi e interessi;
d) trasmettere,dietro esibizione della quietanza di pagamento, il provvedimento telematico di revoca per estinzione anticipata.
Tale provvedimento si concretizzerà:
1) nell’invio al concessionario del provvedimento di sgravio della parte degli interessi di dilazione non più dovuti;
2) nel successivo invio del provvedimento di revoca di dilazione, impostando i seguenti campi:
- data revoca : sarà la data in cui il contribuente avrà estinto il debito;
- motivo della revoca: si indicherà che trattasi di estinzione anticipata;
- calcolo delle ulteriori somme aggiuntive: verrà indicato che non vanno recuperate.
Si raccomanda di invitare il contribuente a pagare gli importi relativi al capitale e agli interessi indicati nella lettera di autorizzazione direttamente allo sportello della concessione al fine di consentire la corretta imputazione dell’importo parziale pagato a titolo di interessi di dilazione.
In caso di pagamento tramite modd. F35, il contribuente al fine di evitare disguidi,dovrà avere l’accortezza di specificare nella causale di versamento che trattasi di estinzione anticipata e di indicare distintamente l’importo da attribuire al capitale e l’importo parziale relativo agli interessi di dilazione.
3) Annullamento della dilazione e riproposizione del piano di rateazione
Il tracciato di revoca concordato ha previsto anche l’opportunità per le Sedi di annullare il piano di ammortamento originario già inviato al concessionario, di correggere gli errori materiali del piano, modificando l’importo o il numero delle rate della dilazione, e di inviare, dopo le verifiche contabili e i provvedimenti ritenuti necessari, un nuovo piano di ammortamento al netto dei versamenti effettuati.
Infatti si può verificare che il contribuente, dopo la concessione della dilazione chieda alla Sede il prolungamento della rateazione in corso, risultando troppo oneroso l’importo della rata mensile, oppure che si renda necessario emettere uno sgravio su alcuni articoli di una cartella per la quale è già stato trasmesso il piano di ammortamento.
Al riguardo si fa presente che tale ulteriore tipologia del provvedimento verrà rilasciata in un secondo tempo con gli opportuni chiarimenti.
Sgravi su cartella in presenza di dilazione
Premesso che il piano di ammortamento da inviare al concessionario deve essere al netto delle partite oggetto di sgravio, si è verificato che in sede di acquisizione delle quietanze fornite dal contribuente per predisporre il piano telematico, l’operatore abbia acquisito anche le quietanze i cui importi erano già stati imputati dalla concessione a partite successivamente oggetto di sgravio.
Tale acquisizione ha generato un disallineamento con gli archivi dei concessionari in quanto erroneamente tali somme sono state considerate acconti a fronte dilazione.
In questi casi, le Sedi dovranno invitare i contribuenti ad effettuare comunque i versamenti al concessionario ,così come dal piano di ammortamento sottoscritto.
Successivamente l’implementazione della procedura di annullamento e di riproposizione del piano permetterà la sistemazione di tali casistiche.
Al fine di evitare il ripetersi di tali problematiche, l’operatore, prima di procedere all’acquisizione delle quietanze per predisporre il piano di ammortamento, dovrà verificare attentamente quali sono gli importi da dilazionare che dovranno essere al netto degli sgravi già effettuati, e successivamente dovrà acquisire solo le quietanze riferite a partite non oggetto di provvedimenti di sgravio.
Si segnala che con il prossimo rilascio della procedura relativamente alla revoca per decadenza e per estinzione anticipata verrà trasmesso apposito manuale .
Allegato 1
Agenzia di *************************************
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Ufficio ********************************************
Telefono **************** Fax ****************
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Data, ************
Al Concessionario del Servizio Nazionale
della Riscossione della provincia di……….
Oggetto: Revoca della concessione del pagamento dilazionato
Richiesta dati
Si richiede la data di scadenza dell’ultima rata interamente pagata per i seguenti provvedimenti di rateazione:
- identificativo del provvedimento ( data di emissione-anno di emissione-numero provvedimento)
- codice fiscale dell’intestatario: soggetto intestatario
al fine di poter emettere la revoca della rateazione in oggetto
IL DIRETTORE
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi