Decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 "Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1? gennaio 2014?, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.
Sommario:
Variazione all?1% del saggio di interesse legale dal 1? gennaio 2014.
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 ? stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell?Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1? gennaio 2014, ? stata fissata al?1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all?art. 1284 del codice civile.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L?art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l?ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
Al riguardo, si precisa che tale previsione ? subordinata all?integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell?accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarit? dei versamenti dovuti.
La misura dell?1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1? gennaio 2014.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verr? effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall?Istituto a decorrere dal 1? gennaio 2014.
In relazione a ci? la misura dell?interesse dell?1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1? gennaio 2014.
A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni ? stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2013 (GU n. 292 del 13-12-2013)
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1?
gennaio 2014.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1? gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata all'1 per cento in ragione d'anno,
con decorrenza dal 1? gennaio 2014.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Periodo di validit? | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 - 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 - 31-12-2011 | 1,5 % |
01.01.2012 - 31-12-2013 | 2,5 % |
01.01.2014 - | 1 % |
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