Circolare INPS n. 20 del 04.02.2005

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2005 per i lavoratori domestici
Circolare INPS n. 20 del 04.02.2005

SOMMARIO: Importo dei contributi .Coefficienti di ripartizione

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 è risultata del 2%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2005 AL 31 DICEMBRE 2005

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

Fino a € 6,59

Oltre € 6,59

fino a € 8,04

Oltre € 8,04

€ 5,84

€ 6,59

€ 8,04

€1,27 (0,28) (2)

€1,43 (0,31) (2)

€1,74 (0,38) (2)

€1,14 (0,28) (2)

€1,29 (0,31) (2)

€1,57 (0,38) (2)

Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 4,25

€ 0,92 (0,20 )(2)

€ 0,83 (0,20) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI
GESTIONE CON CUAF SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,1275% 0,790378 15,9075% 0,812851
D.S. 2,3125% 0,106714 2,1525% 0,109990
C.U.A.F. 0,4800% 0,022151
MATERNITA' 0,2400% 0,011075 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,060452 1,31% 0,066939
Fondo garanzia trattamento fine rapporto 0,20 0,009230 0,20% 0,010220
TOTALE 21,6700% 1,000000 19,5700% 1,000000

Nota: in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002).

L'art. 120 della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

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