Circolare INPS n. 20 del 08.02.2006

Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art.1, comma 255: sospensione dei termini fino al 31/12/2005 per gli enti non commerciali di cui all’art.41, c.7 della L. 289 del 27/12/2002, che abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti dal sisma del 2002 in Molise, Foggia e Catania. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 20 del 08.02.2006

SOMMARIO: La legge n. 311/2004, finanziaria 2005,pubblicata nel supplemento ordinario n.192 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, ha stabilito la sospensione al 31 dicembre 2005 dei termini indicati all’art.4 della L. 286/2002 esclusivamente per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori colpiti dagli event sismici del 2002 (Molise, Foggia e Sicilia)

SISMA MOLISE, FOGGIA E CATANIA ( ANNO 2002).
L’art.1, comma 255 della L. 311/ 2004 prevede: “ Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004”.
I requisiti tassativamente previsti dalla norma per usufruire della sospensione al 31/12/2005 sono i seguenti:
- i soggetti devono essere enti non commerciali operanti nel settore sanità privata ed in situazione di crisi per riconversione e ristrutturazione aziendale. Infatti, il richiamo all’art. 41, c.7, della L. 289/2002, ha lo scopo precipuo di individuare i soggetti beneficiari della disposizione (1); circa il requisito occupazionale si ritiene che debba farsi riferimento all’organico esistente alla data dell’evento sismico ( 29/31-10-2002);
- gli stessi devono avere almeno una sede operativa nei territori individuati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia. Come previsto dall’art.1 della citata legge, i territori sono quelli colpiti dal sisma del 31/10/2002 di Campobasso e Foggia ex D.P.C.M. del 31/10/2002 e dell’8/11/2002, e quelli connessi all’attività vulcanica e sismica nel territorio di Catania ex DPCM del 29/10/2002.
Per tali enti non commerciali, che operano nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.1260/1999 (2) aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni in provincia di Campobasso, Foggia e Catania sono sospesi fino al 31/12/2005, i termini indicati all’art.4 della L. 286/2002, e cioè i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.
Inoltre sono sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati ed alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo nonché, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Sempre per gli stessi enti, il comma 255 prevede che, per i versamenti dei contributi riferiti a tutte le dipendenze dell’azienda e non eseguiti alla data del 31/12/2005, compresi i sostituti di imposta, si applicano l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354. Degli articoli richiamati da quest’ultima norma, riguarda l’Istituto solo l’art. 3, c.2 dell’OPCM 3354/2004 nella parte in cui richiama l’art.4, c.4 dell’OPCM 3308/2003, che a sua volta rinvia all’art. 7 dell’OPCM 3253/02.
Dall’espressione usata dal legislatore nel citato comma, consegue che tali aziende possono versare in unica soluzione, o in rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione, i contributi ancora dovuti all’Istituto e non versati alla data del 31/12/2005. Il periodo interessato dalle agevolazioni va dal 31/10/2002 al 31/12/2005 per Campobasso e Foggia, mentre va dal 29/10/2002 al 31/03/2004 per Catania.
Il versamento in unica soluzione o della prima rata, dovrà essere effettuato entro il 16/3/2006.
Per quanto superfluo, si precisa che non saranno rimborsati i contributi versati.
Eventuali crediti riferiti a periodi estranei alla sospensione per calamità devono essere conteggiati con gli oneri accessori. Analogamente per le sedi che non rientravano nei territori calamitati il credito va contabilizzato con aggravio di oneri accessori.
Il totale sarà poi rateizzato senza applicare gli interessi di dilazione e con le modalità sopra descritte.
In data 25/11/2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole all’emanazione della presente circolare.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Le aziende contemplate nel comma 255 della citata legge 311/2004 che avessero già richiesto la sospensione per la dipendenza compresa nei territori indicati nella circolare n. 41 del 2003, cui sia stato a suo tempo attribuito il C.A.8U, continueranno ad osservare le disposizioni già fornite per il suddetto evento.
Le aziende il cui diritto alla sospensione si perfeziona ai sensi della disposizione in esame, dovranno essere contrassegnate dal C.A. “2J” che assume il nuovo significato di “Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L. 311/04 art. 1, c. 255” e che sarà reso compatibile con il CSC 7.07.04.
Ai fini della compilazione dei DM10, si precisa che i contribuenti interessati che non abbiano ancora presentato le denunce, provvederanno ad indicare nel quadro D del modello l’importo dei contributi oggetto di sospensione con i codici già previsti per le province di Campobasso e Foggia ( N942) e per Catania ( N943).
I contributi previdenziali in essi esposti dovranno essere pagati mediante il Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio –riproducente una sezione INPS del medesimo modello – ed utilizzando il codice DSOS , istituito con la circolare n.98 del 28.5.2002 per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nell’apposito campo deve essere esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del modello DM10 di denuncia per la rilevazione del credito, vale a dire “N942” che ha il significato di : contributi sospesi sisma Campobasso e Foggia del 2002 e “N943” che ha il significato di contributi sospesi per il sisma di Catania.

Sede

Codice Contributo

Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

DSOS

PPNNNNNNCCN943

Resta confermato quanto disposto nelle relative circolari.
I modelli già presentati e transitati nell’archivio recupero crediti senza codifica dovranno essere annullati e sostituiti da modelli DM10 V di tipo integrativo e provenienza 3, per i quali l’inadempienza in cui sono confluiti, dovrà essere definita senza addebito di sanzioni, manualmente, a pagamento avvenuto nei termini consentiti.
Si ricorda che per il sisma Molise, Foggiae Catania sono state emanate le circolari n. 41/03; 90/03; 149/03;170/03; 183/03; 105/04; 148/04.

ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi sospesi in favore degli Enti non commerciali e da questi evidenziati mediante le denunce mensili di mod. DM 10/2 con il codice “N942”, se relativi al sisma verificatosi nelle province di Campobasso e di Foggia, ovvero “N943”, per l’eruzione dell’Etna e a seguito degli eventi sismici accaduti nel territorio di Catania, devono essere imputati, rispettivamente, al conto GPA 00/102 e al conto GPA 00/103, già esistenti, ai quali è stata opportunamente modificata la denominazione (v. allegato).

(1) art. 41, c.7 L. 289/2002, recante disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà: “ Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.
(2) obiettivo 1: Abruzzi, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania ( cfr circ.05.07.1993 n.148 )
Obiettivo 2: (cfr. circ.12.11.1992 n.260);

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