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Circolare INPS n. 208 del 27.11.2001

Passaggio dalla Lira all’Euro
Circolare INPS n. 208 del 27.11.2001

SOMMARIO: Dal 1/1/2002 l’Euro è adottato, quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira. Attività connesse al passaggio dalla lira all’Euro in materia di Entrate Contributive. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 21 giugno 2001.

Com’è noto, a decorrere dal 1/1/2002 l’adozione dell’Euro è obbligatoria, quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira (art.16 D.L.gs. 24 giugno 1998, n.213).
La presente circolare illustra i criteri che saranno adottati dall’Istituto nel passaggio dalla Lira all’Euro e porta a conoscenza delle Sedi i riflessi sul versante delle Entrate Contributive.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

La normativa in materia è contenuta in:
- Regolamento n. 1103/97, del Consiglio C.E. del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’Euro (allegato n. 1);
- Legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al governo per l’introduzione dell’Euro (allegato n.2);
- Regolamento n. 974/98, del Consiglio C.E. del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’EURO (allegato n. 3);
- Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433 (allegato n. 4);
- Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (allegato n. 5).

Le disposizioni amministrative per l’adozione dell’Euro sono contenute in:
- Inps deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998;
- Inps circolare n. 245 del 7 dicembre 1998;
- Inps deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 26 giugno 2001;
- Inps circolare n. 139 del 12 luglio 2001;
- Ministero delle finanze, circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 (allegato n. 6);
- Ministero del lavoro, circolare n. 83/2001 del 4 ottobre 2001 (Allegato n. 7);
- Inps circolare n. 196 del 8 novembre 2001;

Tasso di conversione.

Il tasso di conversione, irrevocabilmente fissato, è: “Euro 1 = Lire 1936,27”.

Principi generali.

I principi generali che regolano la materia sono i seguenti.
L’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17 dicembre 1997, n. 433, sancisce il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’Euro e degli effetti conseguenti.
Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità Euro in base ai tassi di conversione.
Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contiene le disposizioni per l’adozione delle norme comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla Lira all'Euro, in particolare l’art. 3 (calcoli intermedi) e l’art. 4 (importi in Lire contenuti in norme vigenti) illustrano le regole inerenti la conversione Lira/Euro ed i relativi criteri di arrotondamento.

PROCEDURE ED ARCHIVI AUTOMATIZZATI

Area aziende.

Denunce contributive dei datori di lavoro non agricoli.

Le denunce riferite al periodo di paga relativo al mese Dicembre 2001 potranno essere presentate in lire entro il termine legale di scadenza (16/1/2002, ovvero 31/1/2002 per quelle presentate su supporto magnetico o via INTERNET).
Le denunce riferite al periodo di paga fino al mese Dicembre 2001 per i datori di lavoro per i quali è previsto un termine differito (aziende amatoriali, della pesca, e Amministrazioni dello Stato) potranno essere presentate in Lire entro il predetto termine differito.
A partire dal periodo di paga Gennaio 2002 le denunce Mod. DM10/2 (anche quelle presentate su supporto magnetico o via INTERNET) dovranno essere obbligatoriamente presentate in Euro.
A partire dal mese di Gennaio 2002 le denunce relative a periodi pregressi, quelle insolute e quelle relative a regolarizzazioni contributive (mod. DM 10/V), dovranno essere obbligatoriamente presentate in Euro.
Ai fini della compilazione delle denunce in Euro si rinvia alla circolare n. 245 del 7 dicembre 1998 che contiene in allegato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998, nella quale sono indicati i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili individuali da assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro (i predetti criteri sono stati recepiti dal Ministero del lavoro nella circolare n. 83/2001).
Si precisa che l'arrotondamento all'unità di Euro è riferito:
alle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi;
alle retribuzioni, ai compensi cumulativi ed alle somme a debito e a credito da esporre sulle denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Inps in base alla normativa vigente.
L'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore.
Si ribadisce altresì, che per le denunce presentate su supporto magnetico o via Internet -fermo restando il criterio di arrotondamento sopra enunciato- le informazioni devono essere esposte senza l’indicazione delle due cifre decimali.

Pagamenti per note di rettifica da DM10/2:

L’importo è arrotondato all’unità di Euro con le stesse modalità del Mod. DM10/2.

Abbuono dei piccoli crediti/debiti.

La materia è stata trattata nella circolare n. 265 del 14 dicembre 1989 che illustra la Deliberazione del Comitato esecutivo n. 872 del 27 luglio 1989.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17 dicembre 1997, n. 433, l’importo di Lire 20.000 per la rinuncia all'azione amministrativa è convertito in € 10,33.
Gli importi dovuti o rimborsati saranno arrotondati all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1123 del 17 novembre 1998.

Sanzioni amministrative.

Sull’argomento si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 83 del 4 ottobre 2001, contenuta in allegato.

Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Si fa rinvio alla circolare di prossima emanazione per la determinazione per l'anno 2002 dei valori in argomento.
In merito a tale circolare, si anticipano alcuni criteri inerenti ai principi guida delle operazioni di conversione.

Minimali di retribuzione giornaliera (art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537).

I minimali in argomento sono quelli determinati ai sensi del DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, annualmente aggiornati, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, con il coefficiente dato dalla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni calcolato dall'Istat.
Al riguardo, si specifica che l'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2002, preso a base delle successive operazioni, sarà calcolato e arrotondato al centesimo di Euro superiore, aderendo ai criteri contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001, emanata a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 26 giugno 2001, la quale, in deroga alla regola generale, stabilisce che “a decorrere dal 1/1/2002 tutti gli importi di pensione che costituiscono valore autonomo da contabilizzare, sono arrotondati al centesimo di Euro superiore se a favore del pensionato; sono arrotondati al centesimo di Euro inferiore in caso contrario”.
I valori dei minimali giornalieri saranno espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale.
Si allega la tabella degli importi dei minimali retributivi dal 1/5/1952 al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di Euro (allegato n. 8), la quale sarà utilizzata dalle procedure informatiche.
Tale criterio di espressione è stato adottato in ossequio al principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’Euro e degli effetti giuridici conseguenti.
I predetti minimali dovranno essere utilizzati in caso di regolarizzazioni contributive.

Limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali delle cooperative ex DPR n. 602/1970.

Il limite minimo delle retribuzioni convenzionali per le cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602, salve le competenze ministeriali, sarà convertito secondo il principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo e sarà arrotondato secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.
Si fa rinvio alla Circolare di prossima emanazione, nella quale sarà illustrato il D.Lgs. emanato in base all’art. 4, c.3 della legge n. 142/2001.
Si allega la tabella degli importi dei minimali retributivi, ex art. 4 DPR n. 602/1970 ed ex art. 2 DM 3/12/1999, fino al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di Euro (allegato n. 9).

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438).

Per quanto concerne la quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, l’arrotondamento sarà effettuato all’unità di Euro seguendo le regole in materia di imponibile contributivo previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo sarà arrotondato all’unità di Euro seguendo le regole in materia di imponibile contributivo previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (art. 7, c. 1, del DL 12 settembre 1983, n. 463)

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, sarà calcolato sull'importo del trattamento minimo mensile di pensione in pagamento alla data del 1/1/2002 in base ai criteri contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001, ed arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.
Si fa riserva di comunicare i limiti di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi a far tempo dall’anno 1984.

Quote associative.

L’importo cumulativo a debito dei datori di lavoro, da esporre sulla denuncia mensile di DM10/2, dovrà essere arrotondato all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Altri valori.

Il minimale giornaliero delle retribuzioni convenzionali diverso da quello stabilito per le cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602, i valori delle retribuzioni convenzionali in genere e gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 48, c. 9 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), salve le competenze ministeriali, saranno convertiti secondo il principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo (art. 4 D.Lgs. n. 213/1998: gli importi contenuti in norme vigenti, espressi in migliaia di lire, vengono convertiti utilizzando due cifre decimali).
Gli imponibili risultanti saranno arrotondati secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.

Apprendisti.

Si rimanda alla circolare di prossima emanazione per la determinazione del contributo settimanale per l'anno 2002.
L’importo del contributo settimanale sarà espresso in centesimi di Euro.

Area Contributi Individuali

Lavoratori domestici.

Con la circolare n. 71 del 22 marzo 2001 sono stati determinati, per l’anno 2001, gli importi delle fasce retributive ed i relativi importi della contribuzione espressi in Lire con la corrispondente conversione in Euro.
L’Istituto invierà ai datori di lavoro la modulistica per il pagamento della contribuzione dovuta dal 1/1/2002, compreso ovviamente il bollettino relativo al quarto trimestre 2001, predisposta per il pagamento in Euro. L’importo da esporre, a cura del datore di lavoro, dovrà pertanto essere indicato al centesimo di Euro.
Si rimanda alla circolare di prossima emanazione per la determinazione per l'anno 2002 delle fasce retributive e del contributo orario.
Le procedure di ripartizione contabile ed accreditamento dei contributi, saranno disponibili in lire, utilizzando l’attuale procedura fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001.
Si fa presente fin d’ora la necessità di completare entro tale periodo la gestione di eventuali SC7/24 ancora sospesi, poiché, con l’avvio dell’anno contabile 2002, gli archivi di gestione su AS400 non saranno più utilizzabili, in quanto l’attuale procedura verrà dismessa.
Con l’avvio della gestione in Euro, sarà rilasciata una nuova procedura in corso di reingegnerizzazione.
Ovviamente, nel caso in cui, presso qualche sede, fossero rimasti ancora inevasi versamenti in lire, gli stessi saranno acquisibili in lire, con conversione automatica in Euro all’interno della nuova procedura.
Al momento del rilascio saranno comunicate le opportune istruzioni operative.
Per quanto riguarda i versamenti da condono ancora in corso, verrà messa a disposizione delle sedi una procedura “ad hoc” per la stampa di specifici bollettini in Euro.
Al riguardo, si rinvia a quanto disposto nel messaggio della D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni n. 677 del 13 novembre 2001.

Pescatori autonomi.

Si rimanda alla circolare di prossima emanazione per la determinazione della contribuzione in Euro dovuta per l'anno 2002.
L'Istituto provvederà, come di consueto, alla fornitura dei modelli F24 personalizzati necessari per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.
Le procedure di ripartizione contabile ed accreditamento dei contributi, saranno disponibili in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001.
Si fa presente fin d’ora la necessità di completare entro tale periodo la gestione di eventuali SC7/24 ancora sospesi, in quanto, con l’avvio dell’anno contabile 2002, gli archivi di gestione su AS400 saranno azzerati, al fine di ripartire “ex novo” con la nuova gestione in Euro.
Ovviamente, nel caso in cui, presso qualche sede, fossero rimasti ancora inevasi versamenti in lire successivamente alla chiusura del periodo suppletivo, gli stessi saranno acquisibili in lire, con conversione automatica in Euro all’interno della procedura stessa.
Al momento del rilascio saranno comunicate le opportune istruzioni operative.
Per quanto riguarda invece le procedure connesse alla gestione della posizione assicurativa, in seguito all’emissione dell’estratto conto già annunciata, si fa riserva di comunicarne le modalità sia amministrative che tecniche con apposita comunicazione.

Prosecutori volontari.

L'Istituto provvederà alla fornitura dei bollettini di c/c postale personalizzati necessari per il pagamento in Euro della contribuzione dovuta a partire dal quarto trimestre 2001 (scadenza 31 marzo 2002). L’importo dei contributi sarà pertanto arrotondato al centesimo di Euro.
Una volta determinate le variazioni da applicare per il 2002, sarà effettuato il relativo rinnovo.
Le procedure di ripartizione contabile ed accreditamento dei contributi, saranno disponibili in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001.
Si fa presente fin d’ora la necessità di completare entro tale periodo la gestione di eventuali SC7/24 ancora sospesi, in quanto, con l’avvio dell’anno contabile 2002, gli archivi di gestione su AS400 saranno azzerati, al fine di ripartire “ex novo” con la nuova gestione in Euro.
Ovviamente, nel caso in cui presso qualche sede fossero rimasti ancora inevasi versamenti in lire successivamente alla chiusura del periodo suppletivo, gli stessi saranno acquisibili in lire, con conversione automatica in Euro all’interno della procedura stessa.
Al momento del rilascio saranno comunicate le opportune istruzioni operative.
Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e relativo riesame o ricorso, nonché quelle per l’emissione di eventuali duplicati, o rilascio di VV08, o riammissione in termini, saranno sostituite con procedure in Euro, reingegnerizzate su piattaforma Intranet, comprensive della gestione dell’istruttoria.
Al riguardo si fa presente che le nuove autorizzazioni rilasciate dopo il 1/1/2002, ma con decorrenza anteriore a tale data, continueranno a calcolare la Retribuzione Media in lire per omogeneità con le autorizzazioni precedentemente rilasciate, in quanto:
- per i lavoratori autonomi le tabelle di riferimento sono in lire e non verranno convertite;
- per i lavoratori dipendenti con il calcolo a percentuale vige la precedente regola dell’arrotondamento alle 50 lire per eccesso o per difetto, prima di applicare l’aliquota contributiva.
Nella documentazione rilasciata, tale importo in lire verrà convertito al centesimo di Euro.
Il mantenimento della regola suddetta per le autorizzazioni con decorrenza anteriore al 2002, comporta l’esigenza di continuare a gestire in lire l’applicazione della rivalutazione annuale fino a quella dell’anno 2001, e conseguentemente a calcolare in lire il contributo dovuto fino al 31/12/2001.
Ovviamente la determinazione dell’importo da versare, corrispondente al periodo suddetto calcolato in lire (senza arrotondamento finale alle 10 lire come previsto attualmente), verrà effettuata in Euro con arrotondamento al centesimo di Euro.
Il successivo periodo sarà calcolato direttamente in Euro, prendendo a base la Retribuzione Media vigente al 2001 convertita da lire a Euro con quattro decimali, determinando l’importo del contributo:
- per i lavoratori autonomi con le nuove tabelle di riferimento in Euro;
- per i lavoratori dipendenti applicando le rivalutazioni successive al 2001 con l’indice ISTAT e l’importo settimanale dovuto con l’aliquota contributiva.
L’importo unitario del contributo così determinato (mensile per gli autonomi e settimanale per i lavoratori dipendenti) è sempre al centesimo di Euro.
Per le autorizzazioni con decorrenza posteriore al 1/1/2002 la Retribuzione Media e il relativo contributo saranno determinati al centesimo di Euro.
Le innovazioni contenute in tali procedure saranno comunicate con apposita circolare e daranno luogo ad opportuni interventi formativi.

Area Lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) e Parasubordinati.

Lavoratori autonomi.

Sino alla chiusura dell’esercizio contabile 2001 (la chiusura del bilancio suppletivo avverrà il giorno 18 gennaio 2002) gli archivi di gestione rimarranno espressi in Lire congiuntamente a tutte le applicazioni collegate (intese come processi interni) e pertanto almeno in una prima fase temporale essi continueranno a lavorare in Lire.
Dopo il 18 gennaio 2002 agli utilizzatori di sede i risultati delle applicazioni appariranno visualizzati in Euro; a disposizione degli operatori sarà comunque presente nelle procedure, il pulsante funzionale F 13 il quale permetterà la conversione degli importi da Euro a Lire.
Dall’emissione relativa all’anno 2002 in poi, i dati saranno tutti registrati e presentati in Euro.
Nelle attività di adeguamento che verranno effettuate sulle basi dati riguardanti le emissioni per gli anni 2001 e precedenti, le operazioni di conversione intermedie opereranno con il criterio della conversione in Euro con quattro decimali (decimillesimi di Euro).
Questo garantirà la precisione alla lira nelle conversioni predette, nonché l’assoluta corrispondenza con la situazione contabile precedentemente espressa in Lire.
Sulle maschere procedurali, agli operatori di Sede verranno visualizzati i valori finali espressi al centesimo di Euro.

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è ottenuto sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Tale valore è convertito secondo i principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro normativo.
Per quanto concerne l’esposizione degli importi prestampati dall’Istituto sul modello di pagamento F24, relativo ai contributi dovuti sul minimale, tali importi saranno arrotondati per le prime tre rate all’Euro superiore mentre per quanto riguarda la quarta rata, essa verrà ridotta degli arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate emesse; l’importo risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.

Contribuzione dovuta sulla base della quota di reddito d'impresa eccedente il minimale.

La contribuzione dovuta sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale, in analogia alla contribuzione IVS sul minimale di reddito, dovrà anch’essa essere arrotondata all’unità di Euro.

Massimale di reddito imponibile.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è stabilito dal comma 4 dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Tale valore è convertito secondo i principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro normativo.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è quello previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Contribuzione per le prestazioni di maternità.

Il contributo, per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già fissato nella misura di Lire 1.208,33 mensili, è convertito in Euro 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Quote associative.

Come è noto, l’importo annuale delle quote associative è suddiviso in quattro rate trimestrali.
Per le quote di competenza dell’anno 2002, le prime tre rate, in deroga ai principi generali, saranno arrotondate per eccesso all’unità di Euro.
Sull’importo della quarta rata verrà effettuato lo scomputo dei centesimi di Euro versati in eccedenza sulle prime tre rate.
Essa sarà, pertanto, ridotta degli arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate emesse e l’importo risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.
L’importo annuale delle quote associative viene cumulato all’importo dei contributi sul minimale.

Parasubordinati.

Le attuali maschere di visualizzazione sotto modulo base, in ambiente AS 400, prevederanno una funzione di conversione automatica dei dati da Lire a centesimi di Euro.
Sugli archivi della Gestione Separata è presente un apposito “flag” che identifica il tipo di valuta, il quale permette di sapere se il GLA è stato presentato in Lire od in Euro.
Attualmente solo la fase relativa alla visualizzazione dei contributi versati prevede l’esposizione, in due colonne affiancate, degli importi sia in Lire che in Euro.
Sugli archivi della Gestione Separata, l’esposizione dei dati avverrà in Euro, fermo restando che le basi dati informatiche “storiche” manterranno, almeno in una prima fase, i valori in Lire.
Nei passaggi intermedi delle operazioni di conversione da Lire ad Euro, le applicazioni -operando anche con quattro decimali- garantiranno la precisione alla lira anche per il periodo precedente al 1998 (anni 1996 e 1997).
Per quanto concerne, invece, i modelli GLA di competenza dell’anno 2001 (da presentare entro il 31 marzo 2002 se valorizzati su modello cartaceo, ed entro il 30 aprile 2002 se valorizzati su supporto magnetico od inviati mediante trasmissione telematica dei dati via INTERNET, utilizzando l’apposito software realizzato e distribuito gratuitamente dall’Istituto, circolare n. 191 del 30 ottobre 2001) l’esposizione dei dati sui modelli GLA/R e GLA/C da parte dei contribuenti, potrà avvenire sia con i valori espressi in Lire sia in unità di Euro, secondo gli orientamenti recentemente espressi dall’Amministrazione Finanziaria (comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 23 ottobre 2001).

Ulteriori importi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente disciplinato occorre fare riferimento ai principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro normativo ed ai criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro.

Modello F24 sezione INPS.

Con riguardo ai contenuti riportati nelle avvertenze fornite ai contribuenti per la compilazione del modello F24, si chiarisce che, nella Sezione INPS del modello, l’importo va esposto in unità di Euro -sia nelle singole righe degli importi a debito versati che in quelle degli importi a credito compensati- nonché nelle caselle relative al totale ed al saldo, indicando dopo la virgola, nello spazio dedicato ai decimali, le due cifre “00”.

Compensazione nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili, a decorrere dal 1/1/2001, è pari a Lire 1 miliardo per ciascun anno solare (art. 34 della legge 28 dicembre 2000, n. 388).
Per effetto delle disposizioni richiamate nel quadro normativo tale importo è pari a Euro 516.456,90.

Allegato 1

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997
relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro
(G. U. C. E. n. L 162 del 19/06/1997)

(…)
Articolo 3
L’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

Articolo 4
I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.
I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all’atto delle conversioni.
I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
Gli importi monetari da convertire da un’unità monetaria nazionale in un’altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell’altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

Articolo 5
Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all’articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale o dell’unità della moneta nazionale. Se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.
(…)

Allegato 2

LEGGE 17 dicembre 1997, n. 433.
Delega al Governo per l’introduzione dell’euro.
(G.U. n. 295 del 19/12/1997)

(…)
Articolo 2 (Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;
b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’euro e degli effetti conseguenti;
c) piena informativa delle regole della transizione;
d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;
e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l’adeguamento alle esigenze derivanti dall’introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei princìpi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;
g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell’articolo 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.
(…)

Articolo 5 (Calcoli intermedi)
Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalità di utilizzo dell’euro nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

Articolo 6 (Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti)
1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in euro degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovrà prevedersi l’irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in euro, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall’importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l’ordine di grandezza del l’originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell’ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in euro ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l’omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in euro nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell’ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell’equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.
(…)

Allegato 3

REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998
relativo all’introduzione dell’euro
(G.U.C.E. n. L 139 del 11/05/1998)

(…)

PARTE I
(DEFINIZIONI)

Articolo 1
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
“Stati membri partecipanti”: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia;
“strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
“tasso di conversione”: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell’articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
“unità euro”: l’unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase;
“unità monetarie nazionali”: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, così come definite il giorno precedente l’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria;
“periodo transitorio”: il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
“ridenominare”: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere da un’unità monetaria nazionale all’unità euro, come definito all’articolo 2; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

PARTE II
(SOSTITUZIONE DELL’EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI)

Articolo 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.
(…)

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Articolo 14
I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.
(…)

Allegato 4

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213.
Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. n. 157 del 08/07/1998 suppl .ord. n. 116/L)
(modificato ed integrato con decreto legislativo n. 206 del 15/6/1999)

Allegato 5

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n. 206.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
(G.U. n. 149 del 28/06/1999)

Allegato 6

MINISTERO DELLE FINANZE Circolare 23 dicembre 1998 n. 291.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.Adempimenti fiscali derivanti dall’introduzione dell’euro.

Allegato 7

MINISTERO DEL LAVORO Circolare N. 83/2001
OGGETTO: Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire

Allegato 8

IMPORTI DEI MINIMALI RETRIBUTIVI

PERIODO

IMPORTO GIORNALIERO

dal

al

Lire

Euro

1 maggio 1952

31 dicembre 1957

400

0,2066

1 gennaio 1958

31 dicembre 1973

500

0,2582

1 gennaio 1974

30 giugno 1975

1.500

0,7747

1 luglio 1975

31 dicembre 1978

2.500

1,2911

1 gennaio 1979

31 dicembre 1979

10.000

5,1646

1 gennaio 1980

31 dicembre 1980

11.400

5,8876

1 gennaio 1981

30 aprile 1981

13.350

6,8947

1 maggio 1981

31 dicembre 1981

16.070

8,2995

1 gennaio 1982

31 dicembre 1982

19.130

9,8798

1 gennaio 1983

31 dicembre 1983

22.210

11,4705

1 gennaio 1984

31 dicembre 1984

25.720

13,2833

1 gennaio 1985

1 dicembre 1985

28.860

14,9050

1 gennaio 1986

31 dicembre 1986

31.460

16,2477

1 gennaio 1987

31 dicembre 1987

33.640

17,3736

1 gennaio 1988

1 dicembre 1988

35.530

18,3497

1 gennaio 1989

31 dicembre 1989

42.969

22,1916

1 gennaio 1990

31 dicembre 1990

46.028

23,7715

1 gennaio 1991

31 dicembre 1991

49.357

25,4908

1 gennaio 1992

31 dicembre 1992

53.495

27,6279

1 gennaio 1993

31 dicembre 1993

54.886

28,3463

1 gennaio 1994

31 dicembre 1994

57.223

29,5532

1 gennaio 1995

31 dicembre 1995

59.513

30,7359

1 gennaio 1996

31 dicembre 1996

62.729

32,3968

1 gennaio 1997

31 dicembre 1997

65.175

33,6601

1 gennaio 1998

31 dicembre 1998

66.282

34,2318

1 gennaio 1999

31 dicembre 1999

67.474

34,8474

1 gennaio 2000

31 dicembre 2000

68.552

35,4042

1 gennaio 2001

31 dicembre 2001

70.333

36,3240

Allegato 9

Minimali giornalieri e retribuzioni convenzionali mensili art. 4 DPR 30 aprile 1970, n. 602

Art. 4 DPR 602/1970 non pensionistici

Centro Nord

Giornaliero

mensile

Validità

Lire

Euro

Lire

Euro

1/1/1984 - 31/12/1984

16.010

8,2685

416.000

214,9803

1/1/1985 - 31/12/1985

17.970

9,2807

467.000

241,2990

1/1/1986 - 31/12/1986

19.590

10,1174

509.000

263,0522

1/1/1987 - 31/12/1987

20.950

10,8198

545.000

281,3141

1/1/1988 - 31/12/1988

22.130

11,4292

575.000

297,1590

1/1/1989 - 31/4/1989

23.290

12,0283

606.000

312,7353

1/5/1989 - 31/12/1990

25.000

12,9114

650.000

335,6970

1/1/1991 - 31/12/1991

26.730

13,8049

695.000

358,9272

1/1/1992 - 31/12/1992

28.850

14,8998

750.000

387,3943

1/1/1993 - 31/12/1993

30.640

15,8242

797.000

411,4302

1/1/1994 - 31/12/1994

32.700

16,8881

850.000

439,0917

1/1/1995 - 31/12/1995

33.030

17,0586

859.000

443,5229

1/1/1996 - 31/12/1996

34.820

17,9830

905.000

467,5588

1/1/1997 - 31/12/1997

36.180

18,6854

941.000

485,8207

1/1/1998 - 31/12/1998

36.800

19,0056

957.000

494,1460

1/1/1999 - 31/12/1999

37.470

19,3516

974.000

503,1426

1/1/2000 - 31/12/2000

38.200

19,7287

993.000

512,9450

1/1/2001 - 31/12/2001

39.060

20,1728

1.016.000

524,4930

Art. 4 DPR 602/1970 non pensionistici

Mezzogiorno

Campania/Basilicata

Giornaliero

mensile

mensile

Validità

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

1/1/1984 - 31/12/1984

16.010

8,2685

256.100

132,2956

224.000

115,7586

1/1/1985 - 31/12/1985

17.970

9,2807

288.000

148,4917

252.000

129,9302

1/1/1986 - 31/12/1986

19.590

10,1174

313.000

161,8783

274.000

141,6435

1/1/1987 - 31/12/1987

20.950

10,8198

335.000

173,1164

293.000

151,4768

1/1/1988 - 31/12/1988

22.130

11,4292

354.000

182,8671

310.000

160,0087

1/1/1989 - 31/4/1989

23.290

12,0283

373.000

192,4525

326.000

168,3959

1/5/1989 - 31/12/1990

25.000

12,9114

400.000

206,5828

350.000

180,7599

1/1/1984 - 31/12/1991

26.730

13,8049

428.000

220,8783

374.000

193,2685

1/1/1984 - 31/12/1992

28.850

14,8998

462.000

238,3965

404.000

208,5969

1/1/1984 - 31/12/1993

30.640

15,8242

490.000

253,1878

429.000

221,5394

1/1/1994 - 31/12/1994

32.700

16,8881

523.000

270,2102

458.000

236,4340

1/1/1995 - 31/12/1995

33.030

17,0586

528.000

272,9371

462.000

238,8200

1/1/1996 - 31/12/1996

34.820

17,9830

557.000

287,7285

487.000

251,7624

1/1/1997 - 31/12/1997

36.180

18,6854

579.000

298,9666

507.000

261,5957

1/1/1998 - 31/12/1998

36.800

19,0056

589.000

304,0898

515.000

266,0786

1/1/1999 - 31/12/1999

37.470

19,3516

600.000

309,6262

525.000

270,9230

1/1/2000 - 31/12/2000

38.200

19,7287

611.000

315,6585

535.000

276,2011

1/1/2001 - 31/12/2001

39.060

20,1728

664.000

322,7649

664.000

282,4193

art. 2 DD 3/12/1999 pensionistici

Validità

Giornaliero

mensile

Lire

Euro

Lire

Euro

1/1/2000 - 31/12/2000

48.110

24,8467

993.000

646,0153

1/1/2001 - 31/12/2001

49.360

25,4923

1.283.000

662,8001

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