Sommario:
Scioglimento del Patronato Famiglia Italiana
Istruzioni operative e cancellazione del codice
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2013, (all. 1) pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 7 gennaio 2014, con effetto dalla data del citato provvedimento ? stato sciolto l?Istituto di patronato e assistenza sociale "FAMIGLIA ITALIANA?, promosso da CONFLAVORATORI, la cui costituzione era stata approvata in via provvisoria con decreto ministeriale 25 settembre 2012.
Per quanto sopra, il codice 35, corrispondente al citato Patronato, non ? pi? acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere alla verifica dell?attivit? espletata dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche dell?Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la rilevazione dell?attivit? del disciolto Patronato.
Il Patronato FAMIGLIA ITALIANA, ai sensi dell?art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, ha l?obbligo di dare comunicazione dell?avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l?estero, alle autorit? diplomatiche e consolari. Dovr? altres? restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
Le strutture territoriali dell?Istituto avranno cura di cancellare il codice del Patronato FAMIGLIA ITALIANA in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, di notificare al domicilio dell?assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.
Gli operatori del Patronato FAMIGLIA ITALIANA non potranno pi? svolgere attivit? di patrocinio presso gli uffici dell?Istituto a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato avente i requisiti di cui all?art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
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