Circolare INPS n. 217 del 12.12.2001

Operazione ISEE: Convenzione con i CAF
Circolare INPS n. 217 del 12.12.2001

SOMMARIO: Premessa - Convenzione con i CAF - Rilascio dell’attestazione del calcolo ISEE

1 - PREMESSA
Con circolare n.153 del 31.7.2001 si comunicava il quadro normativo per l’indicatore della situazione economica equivalente che rappresenta l’indice della condizione economica e patrimoniale dei nuclei familiari per la verifica del diritto all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate non destinate alla generalità dei soggetti o comunque legate alla capacità economica del richiedente.
L’indicatore viene determinato sulla base dei dati forniti, dai cittadini interessati mediante dichiarazione sostitutiva unica, per la cui compilazione possono essere anche assistiti da soggetti o Enti autorizzati,che dovranno far affluire le risultanze in una banca dati informatica costituita presso l’INPS.
I soggetti di riferimento per l’operazione ISEE individuati dalla legge sono l’INPS,gli Enti o soggetti erogatori ,i Comuni e i CAF,in convenzione con l’INPS,i quali dovranno provvedere al rilascio della certificazione.
La legge ha assegnato poi unicamente all’Istituto la responsabilità della gestione della banca dati nazionale ,nonché della realizzazione della procedura informatica necessaria per il calcolo dell’indicatore sulla base dei dati forniti dai diretti interessati.
Mediante la utilizzazione di tale procedura a ciascun soggetto che abbia fornito la prescritta dichiarazione viene rilasciato il proprio indicatore di situazione economica equivalente,necessario per ottenere le previste agevolazioni nelle prestazioni sociali specificatamente individuate secondo i livelli di condizione economica per le stesse previste.

2 CONVENZIONE CON I CAF
Tenuto conto della complessità degli adempimenti previsti,la molteplicità dei soggetti coinvolti e l’importanza e la novità della realizzazione di una banca dati nazionale dei redditi, si è ritenuto essenziale raccordare l’attività dei vari Enti erogatori.
In particolare si ricorda il disposto normativo di cui all’articolo 3 comma 2 del DPCM del 18 maggio 2001 che recita :”i comuni,gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l’assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ,anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale (CAF)”.
Considerato che i CAF possono far valere una collaudata esperienza in termini di servizi di ricezione e gestione di modulistica per l’utenza e nell’invio telematico delle informazioni relative,in data 16 ottobre 2001(allegato 1) il Consiglio di Amministrazione ha adottato la deliberazione n. 266 con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale di procedere alla trattativa con i CAF ed è stato autorizzato il Presidente dell’Istituto alla stipula delle singole convenzioni.
A seguito della deliberazione sono state stipulate convenzioni con i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISE.
La convenzione (allegato 2) prevede:
- la ricezione e la verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive uniche da parte dei CAF;
- rilascio all’utente di copia dell’attestazione provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e l’impegno a trasmettere i dati alla banca dati dell’INPS entro 10 giorni;
- la trasmissione dei dati per via telematica all’apposita banca dati dell’INPS per il calcolo dell’ISEE.
- l’obbligo di conservazione dei dati acquisiti al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’Istituto;
- l’obbligo di informazione reciproca verso i cittadini e dell’INPS verso i CAF per la puntuale applicazione dell’ISEE;
- l’INPS fornisce ai CAF il tracciato record per l’invio dei dati alla Banca Dati Nazionale,il layout di stampa su modulistica INPS e su richiesta del singolo CAF il software per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE ;
- l’obbligo di trasmettere i dati entro massimo 10 giorni ed entro le 24 ore successive l’INPS trasmetterà ai CAF i nominativi di coloro le cui dichiarazioni non fossero considerate esatte;
- il CAF potrà accedere alla banca dati INPS per poter verificare l’ultima dichiarazione inoltrata nel caso in cui fossero intervenute variazioni e l’utente non fosse certo sugli ultimi dati inviati solo a fronte di specifica delega rilasciata dall’interessato;
- una polizza assicurativa accesa dai CAF per eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commesse dai propri operatori;
- validità annuale con possibilità di rinnovo espresso per un altro anno;
- decorrenza dal momento della sottoscrizione avvenuta nel mese di novembre.
Rimane fermo che quanti si presenteranno agli sportelli INPS saranno assistiti dall’INPS stesso per tutto l’intero ciclo dell’attività, così come disposto dalla richiamata circolare n.153 del 2001 dove vengono,appunto,evidenziati gli adempimenti delle Strutture sul Territorio.

3 RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE
Ai fini di una univoca interpretazione e per una esatta applicazione della convenzione,si precisa che il rilascio all’utente di copia dell’attestazione provvisoria di cui all’articolo 1 della convenzione è da considerarsi valida fin dal suo rilascio da parte del CAF,salvo il caso in cui l’Istituto riscontri un errore che verrà comunicato al CAF secondo le modalità previste dall’articolo 5 della convenzione stessa .
La certificazione rilasciata dal CAF potrà essere utilizzata per tutte le prestazioni sociali agevolate che l’utente intende richiedere.
Il CAF sulla attestazione rilasciata apporrà un proprio protocollo.
Sarà cura dell’Istituto associare un suo numero di protocollo sequenziale che ha anche il fine di agevolare la consultazione della banca dati da parte degli enti erogatori o fruitori per i dati di proprio interesse.
La fatturazione delle dichiarazioni avverrà con cadenza bimestrale.
Il servizio svolto dai CAF verso l’utenza interessata è a titolo gratuito .

Allegato 1

DELIBERAZIONE N. 266

OGGETTO: Operazione ISEE. Convenzione con i CAF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 16 ottobre 2001)

- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n.130/2000 concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Considerato che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’INPS;
- Visto che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001 e n.155 del 6 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati;

- Considerato che degli 11 milioni di utenti che in complesso chiederanno la certificazione ISEE, circa 4 milioni si rivolgeranno ai CAF, specificatamente individuati dalla legge unitamente ad altri gestori dell’operazione, i quali pertanto dovranno offrire al cittadino gli stessi servizi forniti dagli altri referenti istituzionali;
- Tenuto conto della collaudata
esperienza in termini di servizi di ricezione e gestione di modulistica all’utenza maturata dai predetti CAF nelle attività svolte per conto dell’INPS nella gestione dei moduli reddituali;
- Tenuto conto parte di tale attività - e in particolare quella relativa alla ricezione della modulistica già compilata - è funzionale alla implementazione della banca dati ISEE la cui gestione ricade nella responsabilità dell’INPS;
- Rilevato che l’attività di assistenza, invece, rientra in una competenza più generale riconducibile alle funzioni dei CAF, quali soggetti di riferimento nella ricezione della modulistica, mentre l’attività rimborsabile dovrà riguardare esclusivamente la definizione di un corrispettivo per le attività di ricezione della modulistica precompilata e delle successive fasi operative;
-Considerato che il rimborso va definito in convenzione, a carico dell’Istituto, quale gestore responsabile della banca dati, rispetto alla quale l’attività dei CAF è strettamente collegata;
- Tenuto conto che secondo le stesse modalità il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato ai CAF l’attività di gestione dei modelli 730 pre-compilati;
- Considerato che in relazione a quanto sopra detto appare necessario autorizzare la stipula di apposita convenzione con i CAF per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche, la verifica della completezza dei dati, l’acquisizione degli stessi, il rilascio della ricevuta, la trasmissione telematica dei dati all’INPS per il relativo calcolo, la stampa ed il rilascio della certificazione;
- Valutato che l’analisi dei costi effettuata con tecniche di contabilità industriale evidenzia che il costo unitario delle predette attività ammonta a L. 26.654;
- Considerato pertanto che l’onere complessivo annuo a carico dell’Istituto è valutabile nell’ordine di 106,600 miliardi circa, in relazione alla prevedibile platea di soggetti interessati di circa 4 milioni di utenti;
- Considerato, altresì, che gli oneri graveranno sul bilancio di previsione per l’anno 2001 per 20 miliardi e per lire 86,600 miliardi sul bilancio di previsione per il 2002;
- Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente dell’Istituto alla stipula di apposita Convenzione con i CAF, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
L’onere di 106,600 miliardi, risultante da detta Convenzione, verrà inserito quanto a 20 miliardi nell’esercizio di bilancio di previsione 2001 mediante apposita variazione al capitolo di spesa 10420 che verrà inserita nell’aggiornamento del bilancio stesso e quanto a lire 86, 600 miliardi nel bilancio di previsione 2002.

Allegato 2

CONVENZIONE FRA L’INPS E IL CAF………………………………………

…………………..PER L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ISE.

L’anno 2001 il giorno del mese di novembre in Roma

tra

Il Prof. Massimo Paci nella qualità di Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 266 del 16 ottobre 2001

e

il Centro Assistenza Fiscale………………………………………con sede in………..
…………..via……………………………………….……….in seguito denominato più semplicemente CAF, nella persona

PREMESSO

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- che ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 l’INPS deve fornire alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente e la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l’indicatore medesimo;
- che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’INPS;
- che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001 e n.155 del 6 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati;

VISTO

- che in base all’articolo 3 comma 2del DPCM del 18 maggio 2001i comuni,gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l’assistenza necessari al dichiarante per la corretta compilazione ance in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
- che esiste apposita convenzione tra l’Istituto e i CAF per le prestazioni legate al reddito, in base alla quale questi ultimi acquisiscono i dati reddituali dichiarati dal pensionato e provvedono alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali in modalità telematica e aggiornano il data base reddituale;
- i positivi risultati ottenuti dall’operazione RED, che dà garanzia della certezza dei dati e riduce dei tempi di esecuzione;
- che con nota del 27 aprile 2001 l’Istituto comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’intento di ricercare intese con i CAF in modo da ricevere dati attendibili seguendo la stessa metodologia utilizzata per la gestione della modulistica reddituale, in modo che la costituzione del data base così alimentato permetterebbe agli enti erogatori di interrogare direttamente la banca dati dell’INPS e avere disponibile l’indicatore medesimo.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’INPS concorda con i CAF lo svolgimento del servizio verso i soggetti che ne fanno apposita richiesta per:
- la ricezione e la verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art.4 del d.lgs.109/98 e secondo il modello-tipo contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001;
- il rilascio all’utente di copia dell’attestazione provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e l’impegno a trasmettere alla banca dati dell’INPS entro dieci giorni i dati in essa contenuti;
- la trasmissione dei dati per via telematica all’apposita banca dati dell’INPS per il calcolo dell’ISEE.
I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori.

Art. 2

L’INPS si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative e di fornire al CAF tutte le informazioni necessarie per la puntuale applicazione correlate alla certificazione ISE.

Da parte sua il CAF garantisce una specifica attività di informazione nei confronti di tutti i propri utenti per favorire l’utilizzo di questa nuova opportunità.

Art. 3

L’INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell’ottica di agevolare ai CAF un rapporto costruttivo con l’utenza

Art. 4

L’Istituto fornisce ai CAF:
- il tracciato record per l’invio dei dati alla Banca Dati Nazionale
- il programma di controllo del sequenziale ed i relativi sorgenti
- il layout di stampa su modulistica INPS
- e su richiesta del singolo CAF il software per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e la stampa della dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 5

Il CAF nel termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge trasmette i dati alla Banca dati la quale, entro le 24 ore successive, invia la conferma della esattezza degli stessi e del risultato del calcolo. Nella stessa comunicazione verranno evidenziati i nominativi delle dichiarazioni non accettate che saranno inviate dal CAF.

La comunicazione, inoltre, evidenzierà il numero delle pratiche acquisite che sarà valida al fine della determinazione dell’importo da fatturare da parte del CAF all’INPS.

Art. 6

Il CAF potrà accedere alla banca dati INPS per poter verificare l’ultima dichiarazione inoltrata nel caso in cui fossero intervenute variazioni e l’utente non fosse certo sugli ultimi dati inviati.

L’accesso potrà avvenire solo dietro specifica delega rilasciata dall’interessato e che il CAF si impegna a conservare ed esibire a fronte di controlli dell’Istituto.

Art. 7

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n.675, il CAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all’INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 8

Il CAF attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 9

Per l’attività prevista nella presente convenzione l’INPS corrisponde al CAF il corrispettivo nelle modalità ed importi di seguito specificati:

Ł.26.654 per ogni dichiarazione ; Euro 13.77.

Art. 10

La presente convenzione ha validità annuale, con possibilità di rinnovo espresso per un altro anno, a decorrere dal momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte dell’Istituto.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali inerenti al presente atto sono a carico del CAF.

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