Importo dei contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici
Circolare INPS n. 23 del 01.02.2011
SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,6%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF è aumentata di 0,22 punti percentuali, come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 raggiungendo l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275 %.
Si precisa che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 - si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota |
fino a € 7,34 oltre € 7,34 fino a € 8,95 oltre € 8,95 | € 6,50 € 7,34 € 8,95 | € 1,36 (0,33) (2) € 1,54 (0,37) (2) € 1,88 (0,45) (2) | € 1,37 (0,33) (2) € 1,55 (0,37) (2) € 1,89 (0,45) (2) |
Orario di lavoro | € 4,72 | € 0,99 (0,24) (2) | € 1,00 (0,24) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
D.S. C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 17,4275% 2,0325% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,97% | 0,831068 0,096924 0,000000 0,000000 0,062470 0,009538 1,000000 | 17,4275% 2,1525%
0,0000% 1,31% 0,20% 21,09% | 0,826339 0,102063
0,000000 0,062115 0,009483 1,000000 |
Riferimenti normativi:
- In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
- In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
- L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
- A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
- In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, D.L. 31 DICEMBRE 1996 N.669 convertito con modificazioni nella L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
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