INDICE
1. Premessa. Quadro normativo
Con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 il Consiglio Federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha previsto l’introduzione del professionismo sportivo, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.
Con la successiva delibera del 26 aprile 2022, il medesimo Consiglio Federale ha modificato le norme organizzative interne della FIGC (NOIF) adeguandole al professionismo femminile e ne ha stabilito l’entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022 (Allegato n. 1).
Al riguardo, si evidenzia che, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36[1], e successive modificazioni, lo status di sportivo professionista è attualmente definito dalla legge n. 91/1981, che all’articolo 2 prevede che: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.
Per effetto dell'articolo 9 della medesima legge n. 91/1981, a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 (compresi, quindi, quelli che esercitano la loro attività in forma autonoma o parasubordinata) è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS[2].
Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) di cui all'articolo 2 della citata legge n. 366/1973[3].
2. Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti e obblighi contributivi a seguito del passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di calcio femminile di Serie A
Sulla scorta di quanto delineato in premessa, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della citata legge n. 91/1981, per le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo[4] nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
a) i direttori sportivi;
b) i direttori tecnici;
c) le atlete calciatrici;
d) gli allenatori;
e) i preparatori atletici.
Si ricorda che taluni chiarimenti in merito all’iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti relativamente alle squadre di calcio, avendo in considerazione, tra l’altro, le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento FIGC, sono stati forniti con la circolare n. 20/2002 dell’ENPALS.
Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, rubricato “Prestazione sportiva dell’atleta”, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma.
Si rammenta altresì che l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (cfr. il D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, la legge n. 366/1973, la legge n. 91/1981 e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 166).
La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo (cfr. l’art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997).
Detta contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.
Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312[5].
È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438[6].
Per l’individuazione dei valori, per l’anno 2023, relativi al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, agli importi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del D.lgs n. 166/1997, e al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, si rinvia alla circolare n. 11/2023[7].
3. Decorrenza dell’obbligo di iscrizione. Istruzioni operative
Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile in qualità di datori di lavoro/committenti sono tenute a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative agli/alle sportivi/e professionisti/e alle proprie dipendenze titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, sulla scorta di quanto già illustrato con la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015.
In particolare, il datore di lavoro/committente sarà tenuto alla validazione dell’elemento
Le società sportive professionistiche che non siano già titolari di una matricola DM dovranno provvedere all’apertura di una apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS; al riguardo, nell’iscrizione dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° luglio 2022, e fino alla data di pubblicazione della presente circolare, le società sportive professionistiche in argomento già in possesso di matricola DM dovranno avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare[8].
Allo stesso modo, le società sportive professionistiche che provvedano all’apertura di una apposita posizione contributiva dovranno assolvere, nel rispetto del medesimo termine (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare), gli adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce UniEmens.
Il versamento dei contributi, effettuato entro il predetto termine, comporta l'applicazione sulle somme dovute degli interessi al tasso legale.
La Struttura territoriale INPS competente provvederà, una volta verificata la correttezza del pagamento integrale nei termini (contributi e interessi al tasso legale), all’annullamento delle sanzioni relative alla contribuzione dovuta fino al periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Il D.lgs n. 36/2021, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, stabilisce all’articolo 51, comma 1 (come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198), che le disposizioni ivi previste “si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.
[2] Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 36/2021 (come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. n. 198/2022), la legge n. 366/1973 e la legge n. 91/1981 sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 2023.
[3] Si rammenta che nei confronti degli sportivi professionisti trovano applicazione le disposizioni in materia di contributi e di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensione per gli sportivi professionisti di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
[4] Con riferimento all’atleta professionista, l’articolo 3, comma 1, della legge n. 91/1981, prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo nel ricorso di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma.
[5] Cfr. la circolare n. 154/2014.
[6] Per le modalità applicative del contributo aggiuntivo dell’1% si rinvia al messaggio n. 5327/2015.
[7] Con riferimento ai medesimi valori in relazione all’anno 2022 si rinvia alla circolare n. 15/2022.
[8] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.
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