Circolare INPS n. 26 del 17.02.2006

Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005, recante ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania dell’ottobre 2002
Circolare INPS n. 26 del 17.02.2006

SOMMARIO: Si illustra il disposto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005 e si precisano i comuni interessati, i soggetti beneficiari e le modalità di recupero dei contributi sospesi

PREMESSA
Con ordinanza n. 3442 del 10 giugno 2005, pubblicata nella G.U. n. 139 del 17 giugno 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un provvedimento nel quale, dopo aver effettuato una valutazione comparativa dei contrapposti interessi pubblici e privati, ha disposto all’art.1, l’elenco dei comuni interessati ed i soggetti beneficiari, puntualmente individuati nei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1. Con tale precisazione inserita nell’ordinanza, il legislatore ha inteso sottolineare che il beneficio non può essere invocato dalle Amministrazioni Statali e dagli Enti Pubblici.
Inoltre, l’art.2, c.1, contiene la modifica delle modalità di recupero, fissate in rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
Sempre l’art.2, c.2, prevede un piano di rientro della durata massima di 24 mesi per i soggetti ora esclusi dal beneficio. Le Amministrazioni Pubbliche che si trovano nella condizione di dover restituire la contribuzione dovranno presentare alla sede competente apposita domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, nella quale indicheranno il numero delle rate costanti proposte, senza aggravio di oneri accessori.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressamente interessato alle problematiche derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni, ha precisato recentemente che “l’espressione sede legale od operativa va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento ai lavoratori impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro”.

COMUNI INTERESSATI
L’ordinanza 3442 apporta dunque significative modifiche all’ordinanza 3254 del 29 novembre 2002.
In particolare, per quanto riguarda i comuni, all’art.1,comma 1, fornisce il seguente elenco:
Belpasso
Castiglione di Sicilia
Linguaglossa
Nicolosi
Ragalna
Acireale
Milo
Piedimonte Etneo
Santa Venerina
Zafferana Etnea
Giarre
Sant’Alfio
Acicatena
Si evidenzia che, rispetto al precedente elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/CG/7287 del 14/2/2003 e recepito dall’Istituto con circolare n. 41 del 26/2/2003, sono esclusi i comuni:
Tre Castagni
Aci S. Antonio
Fiume Freddo
mentre sono inseriti i seguenti:
Belpasso
Nicolosi
Ragalna
Si precisa in proposito che per i comuni oggi esclusi, il recupero avverrà in massimo 24 rate.
I datori di lavoro aventi sede nei comuni oggi inseriti nell’elenco, che non abbiano versato i contributi alle previste scadenze, potranno avvalersi della restituzione in 17 mensilità, mentre non potranno essere autorizzati rimborsi dei versamenti già effettuati.

SOGGETTI INTERESSATI
Sempre all’art.1, comma 2, viene precisato che la sospensione disposta dall’art.5 dell’OPCM 3254/2002, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1.
Dall’espressione usata dal legislatore discendono due importanti principi:
- tutti i datori di lavoro “ pubblici” sono esclusi da tale beneficio. Rientrano in tale categoria non solo le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ma anche gli Enti territoriali e quelli previdenziali.
- i datori di lavoro che si avvalgono della sospensione sospendono anche la quota a carico del lavoratore, ma il lavoratore non ha un diritto autonomo di avvalersi della sospensione della propria quota se il datore di lavoro non se ne avvale. Le istanze presentate dai lavoratori (residenti nei comuni colpiti dall’evento calamitoso, che prestano attività lavorativa in comuni non calamitati) tese ad ottenere la sospensione della quota a proprio carico, non sono pertanto ammissibili. Ovviamente costoro, non avendo titolo alla sospensione, devono regolarizzare ai sensi dell’art.2, c.2.
- l’ordinanza, emanata per chiarirne l’ operatività, si ritiene che debba essere applicata agli stessi soggetti cui era originariamente concessa la sospensione nel pagamento dei contributi previdenziali. Pertanto anche i datori di lavoro domestico, i committenti che versano alla gestione separata ed i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e degli agricoli, questi ultimi relativamente ai contributi dovuti per la propria assicurazione, sono interessati dall’ordinanza solo se non abbiano versato alle normali scadenze e se non siano operanti nei Comuni oggi esclusi. In tal caso, potranno versare la contribuzione omessa in 17 rate mensili a partire dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Gli stessi soggetti operanti nei comuni oggi esclusi e che si siano avvalsi della sospensione divenuta indebita, possono regolarizzare la propria posizione in 24 mensilità, sempre con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare.

MODALITA’ DI RECUPERO
L’art.2, comma 1, stabilisce che i contributi sospesi devono essere restituiti in rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione. Poiché il periodo di sospensione è quello compreso tra il 5 novembre 2002 ed il 31/3/2004, i mesi interi di sospensione sono 17. Considerato che la sospensione è terminata il 31/3/2004 e che pertanto sono già state versate diverse mensilità, il debito residuo dovrà essere restituito in 17 rate a decorrere dal mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente circolare.
Al comma 2 è disposto che i contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall’art.1, sono oggetto di ripetizione in massimo 24 rate mensili.
Considerato che i contribuenti dei comuni di Tre Castagni, Aci S. Antonio e Fiume Freddo hanno sospeso il versamento dei contributi attenendosi a quanto disposto nelle circolare n. 41/2003, questi, unitamente ai soggetti diversi dai datori di lavoro privati ed ai lavoratori che hanno beneficiato della sola sospensione della quota a proprio carico, potranno avvalersi della rateizzazione in massimo 24 rate.
La mancata osservanza di una scadenza non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante la singola rata che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, c.8, lett.a), della legge 23.12.2000, n. 388 (cfr. circolare n. 110 del 25.5.2001). In tale ipotesi, le somme aggiuntive – calcolate al tasso vigente alla data del pagamento – sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo.
I contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10 dovranno essere pagati mediante il Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio - riproducente una sezione I.N.P.S. del medesimo modello - ed utilizzando il codice “DSOS”, istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nell’apposito campo deve essere esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del Mod. DM10 di denuncia per la rilevazione del credito, vale a dire “N943” che ha il significato di: “Contributi sospesi eruzione Etna ord. n. 3254/2002” per gli eventi dell’ottobre 2002.

Sede

Codice Contributo

Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

DSOS

PPNNNNNNCCN943

Le modalità di pagamento per le altre gestioni interessate sono indicate nella circolare n. 148/2004 cui si deve fare riferimento. In particolare gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dovranno provvedere al versamento con il modello F24 indicando la causale AD per gli artigiani e la causale CD per i commercianti, oltre alla codeline da farsi rilasciare dalla sede competente
Per il settore agricolo vedi circolare n. 112 del 17/10/2005.

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