Personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 26 del 18.02.2010
SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 23 ottobre 2009 per il rinnovo del C.C.N.L. per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (euro 585,00 lordi per il periodo 1.1.2009 -31.12.2009) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale
L’accordo 23 ottobre 2009, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato il 3 dicembre 2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 23 ottobre 2009, di un importo “una tantum” di 585,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 (v. testo contrattuale, allegato n. 1).
La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero.
L’una tantum è ridotto proporzionalmente, per i lavoratori a tempo parziale, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.
L’importo dell’una tantum - comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà corrisposto con le competenze del mese di dicembre 2009, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze. Si precisa, altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa “post partum”, ecc.); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’“una tantum” sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari “post-partum”, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio 2009 e di gennaio 2010 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare 58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. 25 del 27.1.1996) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Allegato N. 1 (dal sito INPS)
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