Circolare INPS n. 27 del 05.03.2008

Aziende agricole - definizione in via stragiudiziale dei giudizi pendenti in materia di cumulo delle agevolazioni per fiscalizzazione e agevolazioni previste per zone montane o svantaggiate.- art. 2, commi 506-507 legge 24 dicembre 2007, n. 244
Circolare INPS n. 27 del 05.03.2008

SOMMARIO: Premessa.- Ambito di applicazione- Art. 2, co 506, legge 24 dicembre 2007, n. 244: applicazione ai soggetti beneficiari - Art. 2, co 507, legge 24 dicembre 2007, n. 244: applicazione ai soggetti beneficiari (cooperative sociali) - Istruzioni per le Sedi

Premessa
L’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) al comma 506 autorizza l’Istituto a definire in via stragiudiziale i giudizi pendenti in materia di cumulo delle agevolazioni per fiscalizzazione e agevolazioni previste per zone montane o svantaggiate.
Il comma 507 del medesimo art. 2 prevede che la disposizione di cui al comma 506 si applica, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Ambito di applicazione:
Al fine di delimitare l’ambito nel quale la norma in argomento deve essere applicata si ritiene utile richiamare i provvedimenti normativi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali-benefici in favore delle aziende agricole montane o svantaggiate che sono alla base del contenzioso in riferimento.
L’art. 1, comma 5 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (fiscalizzazione) aveva testualmente disposto “Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie”. Il sesto comma del medesimo articolo ha, poi, previsto che “ A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.”
L’art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha, successivamente, disposto che:”a decorrere dal 1.1.1988 i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e determinato nei territori montani di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 22.12.1977, n. 948 nella misura del 40% e dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate comprese nei territori di cui all’art. 1 del testo unico sulle leggi negli interventi del Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6.3.1978, n.218, nella misura del 20%”.
E, ancora, il successivo comma 6 della stessa norma aveva previsto che:”per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell’art. 1 del d.l. 30.12.1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29.12.1988.”
La Suprema Corte con sentenza n. 14227 anno 2000 aveva ritenuto che il beneficio della fiscalizzazione e quelli ulteriori previsti in favore delle aziende operanti nei territori montani e svantaggiati fossero cumulabili, rilevando, in particolare, il differente livello di tutela che sottendeva all’uno e all’altro istituto (sul presupposto che la fiscalizzazione competesse a tutte le aziende agricole tutelate dalla c.d. normativa sul Mezzogiorno ed i benefici ulteriori a quelle che tra le prime operavano nei territori montani e svantaggiati).
La Suprema Corte, aveva, inoltre, ritenuto che il disposto di cui al comma 6 dell’art. 9 della legge 67/1988 non precludesse il cumulo ma semplicemente imponesse che nella base di calcolo per lo sgravio dovesse tenersi conto dell’abbattimento dovuto per fiscalizzazione.
Nel descritto contesto è intervenuta una norma di interpretazione autentica: l’art. 44 comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 296.
Detta norma recita: “L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni“.
Con sentenza n. 274 anno 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con varie ordinanze e ha accolto integralmente le conclusioni dell’INPS (cfr msg n. 20480/2006).
Già prima dell’emanazione della sentenza n. 274/2006, l’Istituto con circolare n. 30 del 13 febbraio 2004 aveva disposto che le Sedi provvedessero a notificare il conseguente provvedimento, motivandolo con i contenuti dell’articolo 44 citato e, nel contempo, invitava gli Uffici Legali a resistere nel sostenere la tesi della inammissibilità del cumulo delle agevolazioni contributive.

Art. 2, co 506, legge 24 dicembre 2007, n. 244: applicazione ai soggetti beneficiari.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 autorizza l’Istituto a definire in via stragiudiziale i giudizi pendenti fissando le modalità di recupero delle agevolazioni impropriamente godute.
In particolare, al primo periodo del comma 506 sono state fornite le disposizioni per i soggetti che hanno ancora dei contenziosi in atto e non hanno restituito le somme percepite a titolo di agevolazione prevedendo che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali.
Al secondo periodo del medesimo comma sono state previste agevolazioni per coloro che in pendenza di giudizio abbiano già provveduto a restituire all’INPS le somme indebitamente percepite disponendo che ai soggetti opponenti è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento fino alla data di entrata in vigore della legge.
In particolare occorre distinguere tra :
A - aziende che hanno un contenzioso in atto e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme.
- L’INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale;
- La condizione della definizione in via stragiudiziale è subordinata al totale pagamento delle somme godute a titolo di agevolazioni per fiscalizzazione;
- La restituzione delle predette somme può avvenire in venti rate annuali con l’aggravio degli interessi legali.
B - aziende che hanno un contenzioso in atto e che, nelle more della definizione, hanno provveduto spontaneamente alla restituzione delle somme.
- A tali soggetti è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40% delle somme restituite;
- Alle somme restituite a titolo di agevolazione si sommano gli interessi legali calcolati dalla data di pagamento e fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1 gennaio 2008).

Art. 2, co 507, legge 24 dicembre 2007, n. 244: applicazione ai soggetti beneficiari (cooperative sociali).
La possibilità di restituzione delle somme godute per il cumulo delle agevolazioni, con le modalità previste al comma 506, è estesa alle cooperative sociali che hanno un numero di dipendenti tra soci e lavoratori non superiore alle quindici unità.

Istruzioni per le Sedi
Il contenzioso pendente, in qualsiasi grado si trovi, può essere definito per intervenuta cessazione della materia del contendere alle seguenti condizioni:
- in caso di pagamento in unica soluzione, l’Ufficio amministrativo che ha in gestione il credito oggetto di causa, dovrà fornire all’Ufficio legale formale comunicazione attestante l’avvenuto pagamento;
- in caso di pagamento dilazionato, l’Ufficio amministrativo che ha in gestione il credito, dovrà trasmettere all’Ufficio legale copia della documentazione attestante l’avvenuto accoglimento dello stesso pagamento rateale. A tal proposito si chiarisce che la domanda di pagamento rateale deve essere redatta sulla modulistica normalmente in uso, con assunzione, da parte del debitore, degli impegni che tale modulistica prevede. L’azienda deve, altresì, fornire garanzia fideiussoria, a prima chiamata, e prova del pagamento della prima rata.
- in caso di pagamento già anticipato, l’Ufficio amministrativo che ha in gestione il credito, dovrà fornire all’Ufficio legale formale comunicazione che attesti il riconoscimento in favore dell’azienda del credito previdenziale, indicato nel suo esatto ammontare, pari, come è noto, al 40% delle somme versate all’I.N.P.S. nonché dei relativi interessi legali così come previsti dalla norma in oggetto;
In ordine al disposto di cui all’art. 2, comma 507, della legge n. 244/2007, si deve precisare che il legislatore nel disporre all’art. 44, comma 1, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il divieto di cumulo dei benefici in questione non ha operato alcuna distinzione in ordine all’ambito soggettivo dei destinatari, né, per quanto a conoscenza dell’Avvocatura Centrale, il contenzioso giudiziario pendente investe anche questioni connesse a tale distinzione soggettiva.
In ogni caso si può ritenere che il sintagma “cooperative sociali” venga utilizzato dal Legislatore in senso tecnico, ossia con riferimento alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sulla base di quanto innanzi esposto, deve, quindi, dedursi che la specificazione contenuta nel citato comma 507 non influisca sull’applicazione della definizione del contenzioso giudiziario pendente, così come individuato dal precedente comma 506.
Si fa, comunque, riserva di fornire specifiche istruzioni, qualora dovessero prospettarsi questioni connesse all’applicazione di tale disposizione.
A conclusione delle operazioni di sottoscrizione della definizione in via stragiudiziale le Direzioni regionali faranno conoscere con ogni tempestività al Presidio unificato previdenza agricola, il numero delle aziende interessate, gli importi oggetto di definizione e, distintamente, quanti casi sono riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera “A“ e quanti alla lettera “B“ del precedente punto 3.
Dovrà, inoltre, essere comunicato se la fruizione del cumulo delle agevolazioni ha generato debiti in estratto conto aziendale, specificando se gli stessi siano stati oggetto di cartolarizzazione e/o ristrutturazione.
Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori istruzioni operative anche con riferimento alla emissione del piano di ammortamento.

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