Circolare INPS n. 27 del 17.02.2006

Articolo 1, comma 268, Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Circolare INPS n. 27 del 17.02.2006

SOMMARIO: Art. 1, comma 268, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Beneficiari del provvedimento. Determinazione dell’importo dei contributi. Decorrenza ed effetti della nuova normativa. Modalità di versamento ed accreditamento della contribuzione. Ricorsi pendenti al CAFPLD. Istruzioni contabili

Premessa
L’art. 1, comma 268, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), equipara il trattamento, in materia di versamenti volontari, dei lavoratori della ITALKALI s.p.a. (società appartenente al settore dei sali alcalini) rispetto ai lavoratori delle miniere solfifere siciliane.
Al riguardo, va tenuto presente che:
- la legge della Regione Sicilia n.42/1975, nel disciplinare i benefici in favore dei lavoratori ultracinquantenni del settore dello zolfo licenziati, ha previsto il pagamento, da parte della Regione, di un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita e dei contributi volontari fino al raggiungimento dell’età pensionabile;
- la legge statale n. 214/1982, al fine di migliorare il rendimento pensionistico dei contributi volontari, ha modificato, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n.42/1975, la base di calcolo prevista per tale contribuzione, rapportandola non più alle retribuzioni percepite ma all’indennità effettivamente liquidata all’interessato (successivamente, per consentire in ogni fattispecie la reale elevazione della base di calcolo, con legge n. 105/1991 è stata fornita l’interpretazione autentica della legge n. 214/1982);
- la legge della Regione Sicilia n. 27/1984, nel disporre nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori del settore dello zolfo, ha riproposto i benefici previsti dalla legge n.42/1975;
- la legge regionale n. 25/1993, modificata dalla legge regionale n. 8/1995, ha esteso al personale dipendente dell’ITALKALI i benefici di cui alla legge regionale n. 27/1984. Tale legge regionale non poteva disporre in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo della contribuzione volontaria e, pertanto, al personale dipendente dalla ITALKALI non sono stati applicati i criteri di maggior favore previsti dalla legge statale n.214/1982, destinata esclusivamente ai lavoratori dell’industria solfifera.
Tutto ciò premesso, la norma in questione viene ad eliminare tale disuguaglianza tra l’ITALKALI e le aziende del settore dello zolfo, stabilendo che per tutti i lavoratori dell’industria mineraria siciliana, ammessi ai benefici di cui alla legge regionale n. 42/1975, si applicano le più favorevoli disposizioni previste dalla legge statale n. 214/1982, come interpretata autenticamente dalla legge n.105/1991. In pratica è stabilito che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria è determinata dall’importo dell'indennità effettivamente percepita (80% della retribuzione lorda). Al riguardo, si sottolinea, che la legge 105/91 (norma di interpretazione della legge n. 214/82) consente l'applicazione della legge 214/82 solo se più favorevole rispetto ai criteri di calcolo di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 1432/71, ora modificato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 184/97.
Si fa presente che l’art. 10 del D. Lgs n. 184/97 ha abrogato ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quella recata dal decreto legislativo stesso e che l’art.9 del D. Lgs n. 184/97 stabilisce che relativamente alle domande esercitate dagli interessati anteriormente al 12.7.1997 continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni. Pertanto la norma avrebbe dovuto contenere una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 184/97, ferma restando la salvaguardia della base di calcolo più favorevole.
In mancanza di tale deroga, poiché la norma è formulata come interpretazione autentica delle citate leggi 214/82 e 105/91, la validità di detta interpretazione è limitata all’11.7.97.

Beneficiari del provvedimento
Destinatari della norma sono i lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI S.p.a. ai quali la legge della Regione siciliana 10 gennaio 1995, n. 8, modificando la legge n. 25/1993, ha consentito di usufruire dei benefici della legge regionale siciliana n. 42 del 1975 e successive modificazioni, stabilendo per essi le condizioni già in vigore per i minatori del settore solfifero, esodati ai sensi della medesima legge n.42 del 1975.

Determinazione dell’importo dei contributi
Per quanto concerne gli adempimenti indicati in epigrafe si rimanda a quanto previsto al punto 1) della circolare n.617 RCV – n. 302 B/72 del 28 aprile 1983.

Decorrenza ed effetti della nuova normativa
La norma è formulata come interpretazione autentica delle citate leggi 214/82 e 105/91, e, pertanto, opera “ex tunc” dall’entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993, ma con validità limitata all’11.7.97 in quanto, come riportato in premessa, non contiene una deroga alle disposizioni del D.Lgs. 184/1997.
Si rende, pertanto, necessario procedere alla revisione di tutti i versamenti effettuati in base alla normativa precedentemente applicata.
A tal fine, la RESAIS dovrà inviare, distintamente per Sede provinciale competente, i nuovi elenchi individuali e riepilogativi, accompagnati dai relativi eventuali versamenti integrativi.
La revisione di cui sopra dovrà essere effettuata:
a) a domanda per coloro che siano andati in pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, per coloro per i quali sia venuto meno il titolo al versamento della contribuzione volontaria;
b) d’ufficio per coloro per i quali la RESAIS, per conto della Regione siciliana, continua ad effettuare i versamenti (ex-lavoratori per i quali attualmente viene versato un contributo volontario a classe, che potrebbero avere la convenienza a versare a percentuale).
Tenuto conto degli adempimenti che la nuova normativa comporta, si consente che la regolarizzazione dei periodi pregressi venga effettuata entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare.
Avvenuta la regolarizzazione di cui sopra, le Sedi dovranno procedere, a far data dalla decorrenza originaria, alla riliquidazione delle pensioni erogate, sulla base dell’eventuale contribuzione integrativa versata ai sensi delle disposizioni in esame, sempreché l’importo scaturente dalla riliquidazione stessa sia superiore a quello posto in pagamento in base alla vecchia normativa. Del pari dovrà procedersi alla riliquidazione delle pensioni nei confronti di quei soggetti pensionati che abbiano già versato la contribuzione volontaria a percentuale ai sensi della legge n. 214/1982, e nei cui riguardi sia stata liquidata - in assenza di espressa disposizione normativa che li autorizzasse al versamento dell’anzidetta contribuzione volontaria a percentuale – un trattamentopensionistico – di importo inferiore - sulla base della contribuzione volontaria a classe. Le Sedi dovranno, conseguentemente, procedere alla corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.

Modalità di versamento e accreditamento della contribuzione
Per quanto concerne gli adempimenti indicati in epigrafe si rimanda a quanto previsto ai punti 5) e 6) della circolare n.460 C. e V. del 12.6.1978 ed al punto 3) della circolare n.617 RCV – n.302 B/72 del 28 aprile 1983.

Ricorsi pendenti al Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
I ricorsi pendenti presso questa Direzione Generale saranno restituiti alle Sedi per il riesame in base ai criteri sopraillustrati.

Istruzioni contabili
Per quanto concerne i conti di imputazione e i coefficienti di riparto devono essere utilizzati quelli previsti per i contributi volontari e allegati alle circolari emanate, anno per anno, in connessione con le variazioni degli importi dei contributi stessi.

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