Circolare INPS n. 28 del 28.01.2002

Attività socialmente utili relative al periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002. Corresponsione per il mese di gennaio 2002 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori già a carico del Fondo per l’occupazione
Circolare INPS n. 28 del 28.01.2002

SOMMARIO: Istruzioni relative al proseguimento nell’anno 2002 delle attività LSU già a carico diretto del Fondo per l’occupazione e al pagamento degli assegni spettanti per il mese di gennaio

Con circolare n. 155 del 31.7.2001 sono state fornite le istruzioni relative alla corresponsione dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (assegno ASU) in favore dei lavoratori che nel periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001 hanno continuato a svolgere le attività già a carico del Fondo per l’occupazione, sulla base dei provvedimenti appositamente adottati dalle Regioni interessate a seguito del trasferimento alle stesse delle competenze riguardanti la materia dei lavori socialmente utili.
Per effetto di tale trasferimento di competenze, ai fini dell’erogazione da parte dell’Istituto del predetto assegno è stato necessario stipulare apposita convenzione con ciascuna Regione fissandone la durata in sei mesi, in analogia a quanto previsto per le convenzioni stipulate con gli Enti (Regioni, Province, Comuni) che gestiscono lavori socialmente utili finanziati con risorse proprie e che affidano all’INPS il servizio di pagamento dell’assegno spettante ai lavoratori interessati.
Essendo terminato il 31 dicembre scorso il semestre di durata delle convenzioni stipulate con le Regioni per le attività LSU già a carico del Fondo per l’occupazione, ai fini dell’erogazione degli assegni spettanti ai lavoratori che proseguono le attività stesse nel corrente anno è necessario pervenire alla stipula di nuove convenzioni.
A tale riguardo si precisa che, avendo le Regioni interessate chiesto che le nuove convenzioni vengano stipulate per l’intero anno 2002 anziché per periodi semestrali ed avendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali convenuto sull’opportunità che le convenzioni stesse siano riferite ad un arco temporale di dodici mesi per uniformarne la durata a quella delle convenzioni che il Ministero medesimo stipula con le Regioni ai fini dell’attribuzione alle stesse delle risorse del Fondo per l’occupazione relative al corrente anno, le nuove convenzioni INPS/Regioni finalizzate all’erogazione dell’assegno ASU avranno durata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.
Resta invece invariata la durata semestrale delle convenzioni da stipulare con gli Enti che svolgono attività LSU interamente finanziate con risorse proprie, di cui alla circolare n. 143 dell’1.8.2000 (attualmente sono in corso quelle riguardanti il periodo 1.11.2001/30.4.2002).
Lo schema di convenzione inviato ai Direttori Regionali con nota n. 215 del 17 luglio 2001 e utilizzato per le convenzioni relative al semestre luglio/dicembre 2001 dovrà conseguentemente essere modificato nelle parti che si riferiscono al periodo di validità, al fine di prevedere l’erogazione dell’assegno ASU nei confronti dei lavoratori interessati per tutto l’anno 2002.
Il predetto schema dovrà altresì essere modificato nella parte relativa all’importo dell’assegno ASU da corrispondere agli aventi titolo. Il nuovo importo da indicare in convenzione è pari a euro 463,35 (lire 897.170) per effetto della rivalutazione operata, dal 1° gennaio 2002 , in misura pari all’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Poiché è emersa la necessità di apportare anche altre modifiche allo schema già adottato, si fa riserva di trasmettere non appena possibile il testo aggiornato che dovrà essere inoltrato alle Regioni interessate per la relativa sottoscrizione.
Al fine di consentire la continuità dei pagamenti nei confronti dei lavoratori interessati, nelle more della stipula delle nuove convenzioni con le Regioni le Sedi sono autorizzate a mettere in pagamento l’assegno ASU relativo al mese di gennaio 2002 attraverso la procedura automatizzata già in uso, sempre che il rispettivo Ente utilizzatore abbia adottato la delibera di prosecuzione delle attività.
Per quanto riguarda l’acquisizione procedurale dei dati necessari per la liquidazione degli assegni in parola si precisa che, al momento, dovranno essere lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni con le Regioni (data della stipula, inizio e fine validità), mentre dovranno essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, compresi quelli concernenti le delibere adottate dai singoli Enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività nell’anno 2002. I dati riguardanti la convenzione dovranno in ogni caso essere acquisiti non appena la convenzione stessa sarà stata firmata.
Si richiama l’attenzione delle Sedi sull’inderogabile necessità che, in procedura, vengano esattamente acquisiti sia i dati relativi al codice fiscale e alla denominazione dell’Ente utilizzatore sia quelli relativi all’Ente finanziatore, in modo da consentire la corretta rendicontazione delle somme corrisposte ai lavoratori interessati.
Ai fini del pagamento dell’assegno ASU restano confermate le disposizioni riportate al punto 2 della citata circolare n. 155/2001. In particolare, si sottolinea che detto pagamento è subordinato all’acquisizione da parte della Sede di copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall’Ente utilizzatore, comprensiva dell’elenco dei lavoratori interessati, e che tale delibera deve essere stata “validata” dalla Regione di riferimento, nel senso che all’Istituto deve essere stato confermato che quell’Ente è effettivamente autorizzato a proseguire l’attività con oneri a totale o parziale carico della Regione. Nel caso in cui la Regione - oltre alla indicazione degli Enti per i quali sussiste la copertura regionale degli oneri - faccia pervenire all’INPS anche l’elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo all’assegno ASU, l’assegno stesso potrà essere corrisposto unicamente a tali lavoratori; in caso contrario, ai fini dei pagamenti fa fede l’elenco trasmesso dal singolo Ente utilizzatore.
Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che l’erogazione dell’assegno in parola è subordinato al preventivo accreditamento all’INPS, con le consuete modalità (v. circolare n. 183/2000), delle somme mensili occorrenti per i relativi pagamenti, comprese quelle concernenti i pagamenti da effettuare per i lavoratori ultracinquantenni.
Per quanto riguarda le Regioni che fino al 31 dicembre scorso hanno fatto ricorso alle anticipazioni a carico del Fondo per l’occupazione, con conseguente decurtazione dei relativi importi dalle risorse finanziarie che il Ministero del Lavoro si è impegnato a trasferire alle Regioni stesse, si precisa che non essendo ancora intervenuto tale trasferimento di risorse il Ministero medesimo ha autorizzato analoga anticipazione anche per i mesi di gennaio e febbraio 2002.
Per poter beneficiare dell’anticipazione in parola è peraltro indispensabile che le singole Regioni trasmettano al Ministero del Lavoro e all’INPS (Direzione Generale, Progetto Interventi in Favore dell'Occupazione) specifica lettera di formalizzazione del ricorso all’anticipazione stessa.
La procedura dei pagamenti dell’assegno ASU verrà tempestivamente sbloccata (per il momento limitatamente al mese di gennaio) non appena perverrà tale lettera ovvero, per le altre Regioni, quando la competente Sede Regionale avrà dato conferma, alla stessa Struttura di Progetto, dell’avvenuto accredito all’Istituto delle somme occorrenti per i relativi pagamenti mensili.
I lavoratori destinatari dei pagamenti in parola sono naturalmente gli stessi che, avendone diritto, hanno già beneficiato dell’assegno ASU in quanto già a carico del Fondo per l’occupazione, sempre che prosegua la loro utilizzazione nelle attività socialmente utili.

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