Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Decreto Ministeriale23 marzo 2001: rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità. Aziende agricole tenute alla presentazione delle dichiarazioni DMAG. D.lgs n. 81 del 28 febbraio 2000 : misure per favorire la ricollocazione lavorativa per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili
Circolare INPS n. 3 del 08.01.2002
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Disposizioni operative per gli operai agricoli e le aziende agricole tenute alla presentazione dei DMAG. 3. Disposizioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu
1. Premessa.
L’articolo 75, commi da 1 a 4 e 6, della legge finanziaria 2001, n° 388/2000 ed il decreto 23 marzo 2001 prevedono , dal 1 aprile 2001, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità di rinunciare all’accredito contributivo relativo al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La rinuncia all’accredito contributivo ha per effetto il mancato versamento della relativa contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001 sono state impartite le istruzioni applicative dell’articolo 75 in esame, alla quale si rimanda per ogni riferimento normativo.
Con la presente circolare vengono fornite le disposizioni operative per i datori di lavoro del settore agricolo tenuti alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali.
2. Disposizioni operative per gli operai agricoli e le aziende agricole tenute alla presentazione dei modelli DMAG.
Nel quadro delle disposizioni impartite con la citata circolare n. 118/2001, si ribadiscono le istruzioni di cui ai punti 3, 5, 6, il cui testo, ad ogni buon fine si riporta integralmente.
2.1. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo e relative condizioni.
A far tempo dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato possono esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme sostitutive della medesima.
Al momento dell’esercizio di tale facoltà il lavoratore deve impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (c.d. finestra) e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Qualora prima della scadenza del biennio intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, l’accesso al pensionamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a tale data.
I lavoratori per i quali l’accesso (c.d. finestra) al pensionamento di anzianità risulti già possibile alla data di esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo devono pertanto impegnarsi a posticipare il pensionamento di almeno due anni, ovvero fino alla data di compimento dell’età pensionabile se precedente alla scadenza del biennio, rispetto alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio di tale facoltà.
Tra le condizioni per avvalersi della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto 23 marzo 2001, prevede che i lavoratori stipulino con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato, all’atto dell’esercizio della facoltà, il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori dipendenti o nelle forme di esso sostitutive.
Stante l’impianto generale della norma, i datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento, sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, in corrispondenza dell’erogazione della retribuzione scaturente dal contratto a tempo determinato.
Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.
2.2. Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia.
Nei confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il diritto alla pensione di anzianità esercitando la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto a termine qualora la facoltà di rinuncia sia stata esercitata più volte.
La pensione deve essere liquidata a decorrere da tale data ancorché la relativa domanda venga presentata successivamente.
L’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo di posticipo sulla base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a termine ed alle retribuzioni percepite fino a tale data - nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile - rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo in argomento.
L’importo di pensione così determinato spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello scadenza del contratto a tempo determinato, aumentato degli aumenti perequativi intervenuti fino a tale data.
2.3 Estinzione anticipata del contratto.
Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto, in caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa.
2.4 Adempimenti degli operai agricoli.
I lavoratori che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall’art.
2.5 Adempimenti dei datori di lavoro agricolo tenuti alla presentazione delle dichiarazioni.
I datori di lavoro sottoscrittori del contatto a termine nell’ assumere i lavoratori destinatari delle norme dell’art. 75 della Legge 388/2000, devono comunque trasmettere le copie del modello del registro d’impresa, nei termine di legge, all’INPS ed alla Sezione Circoscrizionale competente.
Trimestralmente i datori di lavoro dovranno, tramite i modelli DMAG, dichiarare i dati dei lavoratori occupati.
I dati dei lavoratori dovranno essere dichiarati esclusivamente sulle denunce relative agli operai agricoli a tempo determinato.
Per gestire il calcolo contributivo dei lavoratori suddetti viene istituito il codice contratto “61” compatibile, sin dal II° trimestre 2001, con il tipo denuncia “1” ( operai a tempo determinato).
3. Disposizioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro agricolo che stabilizzano operai agricoli Lsu.
Poiché il beneficio previsto dall’art. 7 comma 1 del D.lgs. 81/2000 è applicabile anche alle aziende che occupano manodopera agricola, le quali devono fare riferimento per le disposizioni normative alla circolare 188 del 15 novembre 2000, sorge la necessità di mettere gli utilizzatori in condizione di richiedere il rimborso o di compensare le somme anticipate a titolo di incentivo per le assunzioni intervenute a decorrere dalla data in entrata in vigore del decreto ( 22 aprile 2000).
Pertanto le aziende agricole che già denunciano i contributi dovuti tramite il modello DM10/2 (personale impiegatizio e dirigenti in agricoltura e operai agricoli a tempo indeterminato alle dipendenze di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex art. 3 Legge 15 giugno 1984, n. 240) potranno conguagliare gli incentivi con le modalità di cui alla circolare n. 13 del 27.1.1999.
Anche per i soggetti utilizzatori non aventi una posizione aperta nel sistema DM è applicabile quanto previsto nella predetta circolare: le aziende agricole richiederanno quindi l'apertura di una posizione contributiva ai soli fini del conguaglio delle predette indennità che sarà contrassegnata dal codice autorizzazione "9M".
Il termine di presentazione del modello DM10/2, trattandosi nel caso specifico di adempimenti meramente amministrativi, deve considerarsi ordinatorio e non perentorio. Non saranno quindi applicate sanzioni nel caso di tardiva presentazione del modello.
Per quanto riguarda la compensazione nel modello F24 degli importi erogati o la richiesta di rimborso valgono le disposizioni impartite con circolare n. 103 del 12 maggio 1999.
Allegato 1
Mod. Anz./Agr.
Alla Sede INPS
di __________________
Area Assicurato/Pensionato
Alla Ditta
___________________
(Denominazione Ditta)
al
Provincia - Comune Prog. Az. Codice fiscale
Esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo a norma dell’art. 75, commi da 1 a 4 e 6, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388.
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________
nato il ________________ a ______________________ Prov. ____________
codice fiscale
residente a _______________________________ CAP _______ Prov. __________
Via _________________________________________________ n. ___________
Avendo maturato i requisiti di legge e potendo:
già accedere al pensionamento di anzianità dal |
accedere al pensionamento di anzianità dal |
avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo
dal | al |
DICHIARA
Di rinunciare alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto
E SI IMPEGNA
a posticipare l’accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo.
_______________________ _________________________
luogo e data firma
Si allega la copia del contratto.
[facsimile del documento - n.d.r.]
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi