Circolare INPS n. 3 del 13.01.2011

Convenzione fra l’INPS e la CONFIMPRESE ITALIA, per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n.852. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 3 del 13.01.2011

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la Confimprese Italia, per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti

In data 15 luglio 2010, è stata sottoscritta la convenzione con la CONFIMPRESE IT ALIA, per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 4 giugno 2010.
Si allega il testo della convenzione (v. allegato n. 1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
Il costo del servizio indicato dall’art. 7 della convenzione è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
La Confimprese Italia si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Si fa presente che su tali deleghe, l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: Confimprese Italia.
L'INPS invierà all’Associazione i supporti telematici, o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
E’ a carico della CONFIMPRESE ITALIA, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’ organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’Associazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):
GPA 25/237 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
GPA 11/237 - per la rilevazione del debito verso CONFIMPRESE ITALIA da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CONFIMPRESE ITALIA devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/237 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Associazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio.
Si comunica, inoltre, che la sede della CONFIMPRESE ITALIA è in Via Veturia n. 45 – 00181 Roma.
Il saldo del conto GPA 11/237 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2

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