Circolare INPS n. 31 del 12.03.2008

Lavoratori in mobilità ordinaria. Applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 1, commi 18 e 18 bis della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247
Circolare INPS n. 31 del 12.03.2008

1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” che ha, tra l’altro, apportato alcune modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Nella fattispecie in oggetto ci si riferisce, in particolare, alle modifiche contenute nell’articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n, 247, che recitano, rispettivamente:
“Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
“il comma 19 è così modificato:
1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis”.

Destinatari
Per effetto delle disposizioni appena citate la salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 si applica nei limiti di 10.000 unità ai lavoratori:
- collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e
- ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.”
Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.

Ripartizione del plafond
A parere del Ministero del lavoro, opportunamente interpellato, sulla scorta dell’articolazione del comma 18, rafforzata dall’introduzione dell’ulteriore contingente di 5000 unità, la salvaguardia prevista dal citato articolo 1, comma 18, della legge n. 243 del 2004, deve intendersi così ripartita:
5000 posti per i lavoratori ammessi ai Fondi di settore istituiti entro il 1° marzo 2004. I lavoratori sono stati individuati al momento dell’accesso alla prestazione;
5000 posti per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 1° marzo 2004;

4. Monitoraggio dei lavoratori in mobilità
Il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004, come modificato dalla legge n. 247 del 2007 prevede che la verifica del numero dei beneficiari di cui ai citati commi 18 e 18 bis sia effettuata dall’INPS attraverso un’azione di monitoraggio.
In materia è intervenuto, peraltro, l’articolo 7-quaterdecies della legge n. 43 del 2005, norma di interpretazione autentica del citato comma 19, stabilendo che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS deve essere riferita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tale orientamento e limitatamente al solo comma 18, le Direzioni Centrali delle Prestazioni e delle Prestazioni a sostegno del reddito hanno provveduto ad effettuare la ricognizione circa i potenziali fruitori della deroga in argomento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria, ovvero di decorrenza dell’assegno straordinario (cfr. messaggio n. 15774 del 18 aprile 2005).
Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del lavoro, relativo all’individuazione dei potenziali destinatari della norma in argomento, è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potevano usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento di anzianità, era da considerarsi esaurito.
L’introduzione del comma 18 bis ha reso necessario effettuare un ulteriore monitoraggio per individuare i soggetti ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 che possono accedere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alla pensione di anzianità con la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007.
Con successiva comunicazione saranno inviati ad ogni Sede Regionale i files contenenti le posizioni di rispettiva competenza territoriale di tali soggetti. Sarà cura di tali Sedi effettuare con la massima urgenza le verifiche propedeutiche alla certificazione del diritto e comunicarle alla D.C. Prestazioni attraverso la specifica procedura che sarà rilasciata con successivo messaggio.
A conclusione della predetta fase istruttoria la Direzione provvederà ad inviare la certificazione ai soggetti che rientrano nei plafond di 5.000 unità previsti, rispettivamente, dai predetti commi 18 e 18 bis dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004.
Al riguardo, come previsto dal citato articolo 7-quaterdecies della legge n. 43 del 2005, l’ordine di accesso al suddetto plafond viene determinato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro cui ha fatto seguito l’accesso alla mobilità ordinaria.
Nella certificazione sarà indicato il diritto a poter conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2007, la data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e la prima finestra utile per l’accesso al pensionamento.
Si ribadisce, peraltro, che la norma in esame prevede espressamente che possano beneficiare della salvaguardia in parola i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni e che maturino i predetti requisiti pensionistici “…entro il periodo di fruizione…” della relativa indennità.
Nella medesima certificazione verrà, altresì, specificato che l’avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione o la perdita del diritto all’indennità di mobilità ordinaria produrrà l’esclusione del soggetto dai benefici della salvaguardia in esame.

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