Convenzione INPS-ENPAPI. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 32 del 12.03.2008
SOMMARIO: Premessa - Soggetti destinatari - Oggetto del trasferimento - Adempimenti - Istruzioni contabili
Premessa
Con deliberazione n. 149 del 7 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato lo schema dell’allegata convenzione tra INPS ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), sottoscritta dai rispettivi Presidenti in data 20 novembre 2007.
La convenzione consente il trasferimento, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 ed in linea con i principi dettati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’INPS all’ENPAPI, delle somme corrispondenti ai contributi versati ai fini pensionistici per gli infermieri, iscritti nei Collegi IPASVI, che esercitano attività libero professionale autonoma o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché dall’ENPAPI all’INPS per i lavoratori non infermieri assicurati indebitamente all’ENPAPI.
Soggetti destinatari
L’art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in via sostitutiva, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
A tale scopo, l’articolo 3, comma 1, lettera b), del già citato Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha previsto la costituzione di enti di categoria aventi la configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
In base a tale normativa è stato costituito l’ENPAPI, al quale sono obbligatoriamente iscritti coloro che, già iscritti nei Collegi IPASVI, esercitano attività libero professionale, oltre i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i soci di Cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.
Oggetto del trasferimento
Oggetto del trasferimento all’ENPAPI è la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) acquisita o comunque accreditata dall’INPS per il periodo dal 1° gennaio 1996 – in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - e fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento della contribuzione all’Ente legittimato alla riscossione, relativo alle posizioni assicurative di soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS come professionista o come collaboratore, che hanno effettuato attività di natura infermieristica.
Oggetto del trasferimento all’INPS è la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e superstiti (IVS) acquisita o accreditata dall’ENPAPI per attività diverse da quella infermieristica, indebitamente versata all’Ente stesso.
Gli importi dovuti all’INPS o all’ENPAPI, sono crediti ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti dai due Enti Previdenziali da parte dei professionisti e dei committenti iscritti; eventuali azioni di recupero sono a carico dell’Ente cui la contribuzione spetta.
Adempimenti
In attuazione di quanto sopra il trasferimento diretto dei predetti contributi dall’INPS all’ENPAPI dovrà avvenire secondo le modalità di seguito esposte:
a) per gli infermieri iscritti alla Gestione separata dell’INPS come professionisti, si trasferisce l’importo totale della contribuzione versata dal professionista medesimo;
b) per gli infermieri iscritti alla Gestione separata dell’INPS come collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, si trasferisce l’importo pari ad un terzo (1/3) del contributo versato dal committente (corrispondente alla quota a carico del collaboratore) maggiorato del due per cento (2%) del reddito imponibile (corrispondente al contributo integrativo);
La Direzione Centrale per i Sistemi Informativi e Telecomunicazioni provvederà a mettere in linea apposita procedura informatica con relative istruzioni operative, affinché ciascuna struttura periferica possa agevolmente provvedere al trasferimento di propria competenza.
La predetta procedura fornirà i seguenti elementi:
1 - l’importo da trasferire all’ENPAPI per ciascun singolo infermiere (professionista o collaboratore);
2 - la lettera di comunicazione, da inviare a ciascun infermiere, del trasferendo importo;
3 - il totale degli importi di cui sopra, riferito alla somma complessiva dei trasferimenti da operare;
4 - la lettera di comunicazione all’ENPAPI dell’importo complessivo di cui al punto 3);
5 - le coordinate bancarie per il trasferimento delle somme alla Direzione Generale dell’ENPAPI.
Le Sedi dovranno comunicare alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, Area Lavoratori Autonomi, la somma trasferita all’ENPAPI e la relativa data del trasferimento.
Nell’ipotesi di trasferimento di indebita contribuzione dall’ENPAPI all’INPS si fa riserva di impartire successivamente le relative disposizioni operative.
Istruzioni contabili
L’importo da trasferire all’ENPAPI, trattandosi sostanzialmente di un rimborso di contributi, dovrà essere imputato al conto esistente PAR 34/000, previa emissione del mandato di pagamento di mod. IP 6 bis. Gli estremi del mandato e della relativa contabilizzazione dovranno essere riportati sulla copia della lettera indirizzata al predetto Ente e sulla copia dell’apposita lista che dovrà rimanere agli atti della Sede.
Per quanto concerne le istruzioni relative alla rilevazione del trasferimento dei contributi da parte dell’ENPAPI si fa rinvio al momento in cui verrà sciolta la riserva di cui sopra è cenno.
ALLEGATO n. 1
CONVENZIONE
per il trasferimento – ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed in linea con i principi dettati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 - dall’INPS all’ENPAPI, delle somme corrispondenti ai contributi versati ai fini pensionistici per gli Infermieri, iscritti nei Collegi IPASVI, che esercitano attività libero professionale autonoma o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché dall’ENPAPI all’INPS per i lavoratori non infermieri assicurati indebitamente all’ENPAPI.
L’anno duemilasette, il giorno venti, del mese di novembre
TRA
L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, avv. Gian Paolo Sassi
e
l’ENPAPI, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.27, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Sig. Mario Schiavon,
PREMESSO
- che l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in via sostitutiva, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione negli appositi albi o elenchi;
- che l’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, prevede la costituzione di enti di categoria aventi configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, alla condizione che l’ente stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti;
- che l’articolo 4, comma 1, dello Statuto dell’ENPAPI, approvato con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 24 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che sono iscritti obbligatoriamente all’Ente, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza, tutti coloro che, iscritti nei Collegi IPASVI, esercitano attività libero professionale;
- che l’articolo 4, comma 2, dello Statuto dell’ENPAPI, estende l’obbligo previsto al comma 1) anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per i soci di Cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali – a seguito di specifica richiesta formulata dall’INPS, ha espresso il parere, con nota del 19 luglio 2002, protocollo n.9PP/80763/AUT-Q-75, che siano attuati appositi accordi tra l’INPS e l’ENPAPI al fine di trasferire la contribuzione indebitamente versata;
- che l’articolo 116, ultimo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l’ente previdenziale che ha ricevuto il pagamento, è tenuto a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggiunta di interessi, all’ente titolare della contribuzione;
- che tale ultima norma non trova diretta applicazione nei confronti dell’ENPAPI trattandosi di ente previdenziale di diritto privato per il quale appare opportuno, al fine di semplificare gli adempimenti del trasferimento dei contributi, stipulare apposita convenzione;
- che per il periodo oggetto di trasferimento, e precisamente per il periodo decorrente dalla data del 1° gennaio 1996 e senza tener conto dei termini prescrizionali ordinari, non sono applicabili le sanzioni civili, considerato che i soggetti tenuti al pagamento dei contributi hanno provveduto all’adempimento degli obblighi sia presso l’INPS e sia verso l’ENPAPI;
- che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha introdotto il “Codice in materia di protezione dei dati personali;
tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Oggetto del trasferimento)
1. Oggetto del trasferimento all’ENPAPI è la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) acquisita o comunque accreditata dall’INPS per il periodo dal 1° gennaio 1996 – in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - e fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento della contribuzione all’Ente legittimato alla riscossione, relativo alle posizioni assicurative di soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS come professionista o come collaboratore, che hanno effettuato attività di natura infermieristica.
2. Gli importi della contribuzione da trasferire all’ENPAPI sono calcolati come segue:
a) per gli infermieri iscritti alla Gestione separata dell’INPS come professionisti, si trasferisce l’importo totale della contribuzione versata dal professionista medesimo;
b) per gli infermieri iscritti alla Gestione separata dell’INPS come collaboratori coordinati e continuativi si trasferisce l’importo pari ad un terzo (1/3) del contributo versato dal committente (corrispondente alla quota a carico del collaboratore) maggiorato del due per cento (2%) del reddito imponibile (corrispondente al contributo integrativo);
3. Oggetto del trasferimento all’INPS è la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) acquisita o accreditata dall’ENPAPI per attività diverse da quella infermieristica, indebitamente versata all’Ente stesso.
Art. 2
(Contribuzione non pensionistica)
L’ulteriore contribuzione non pensionistica versata all’INPS, di cui all’articolo 1, resterà acquisita alla Gestione separata dell’INPS e saranno fatti salvi gli effetti dalla stessa derivanti.
Art. 3
(Individuazione dei destinatari)
L’INPS e l’ENPAPI si impegnano ad impartire con apposita circolare, le istruzioni idonee per la corretta determinazione delle posizioni assicurative nominativamente individuate, dei periodi di legittima iscrivibilità nonché dei relativi importi da trasferire.
Art. 4
(Accertamento delle posizioni assicurative)
L’INPS e l’ENPAPI, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano alla sistemazione delle posizioni assicurative provvedendo alla loro cancellazione ed alla contestuale costituzione in relazione alla competenza dei due Enti. In ogni caso, la cessazione dell’incarico che dà titolo all’iscrizione all’ENPAPI determinerà la costituzione della posizione assicurativa presso l’Ente previdenziale di pertinenza.
Art. 5
(Trasferimento della contribuzione pensionistica)
L’INPS e l’ENPAPI si impegnano a trasferire tempestivamente, in linea con i principi dettati dall’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza aggiunta di interessi, gli importi relativi ai contributi pensionistici, attraverso le proprie sedi periferiche, sui conti correnti bancari intestati a ciascuno dei due Enti, fornendo le specifiche indicate nell’articolo 3:
- per i trasferimenti in favore dell’ENPAPI, sul conto corrente n. 78910/5, codice CAB 03211, codice ABI 05696, CIN O, intestato ad ENPAPI, presso la Banca Popolare di Sondrio, Sede di Roma.
- per i trasferimenti in favore dell’INPS, l’ENPAPI si impegna a trasferire tempestivamente i contributi pensionistici di pertinenza dell’INPS sulla contabilità delle strutture periferiche, previo accordo con le stesse.
Art. 6
(Differenze contributive)
Eventuali differenze relative alla contribuzione di cui alla presente convenzione saranno oggetto di richiesta o rimborso a cura dell’INPS o dell’ENPAPI, in base alle rispettive competenze e secondo la misura delle aliquote previste in relazione alla posizione contributiva o pensionistica del professionista o del collaboratore.
Art. 7
(Privacy)
L’INPS e l’ENPAPI si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
L’INPS e l’ENPAPI cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
Si assicureranno altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8
(Eventuali controversie)
Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 9
(Reciprocità dei costi)
I costi sostenuti per l’attuazione della presente convenzione saranno a carico dei due Enti, ciascuno per la parte di propria competenza.
Art. 10
(Validità della convenzione)
La convenzione ha durata fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento della contribuzione all’Ente legittimato alla riscossione per la regolarizzazione delle singole posizioni dei soggetti interessati.
IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELL’ENPAPI
Avv. Gian Paolo Sassi Sig. Mario Schiavon
AteneoWeb s.r.l.
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi