Circolare INPS n. 33 del 03.03.2006

Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art.1, comma 363: ulteriore proroga dei termini di pagamento dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia
Circolare INPS n. 33 del 03.03.2006

SOMMARIO: La legge n. 266/2005, finanziaria 2006, pubblicata nel supplemento ordinario n.211 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, ha disposto la proroga al 30 settembre 2006 del termine fissato per il pagamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’art.9 della L. 27/12/2002 n. 289, ed al 1 ottobre 2006 del termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17. Per le imprese operanti nei territori colpiti dal sisma della Sicilia del 1990, i contributi sospesi sono sempre quelli relativi al periodo dicembre 1990- dicembre 1992, il cui termine era stato differito al 30/6/2006 dalla L. 311/2004

Come è noto, il comma 142 dell’art.1 della L. 311/2004 aveva stabilito che il termine concernente i contributi previdenziali ed i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa era prorogato al 30 giugno 2006”.
Il comma 363 dell’art.1 della L. 266/2005, prevede che “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006”.
La norma richiamata - l’art. 9 della L. 27/12/2002 n. 289- prevede, al comma 17, che le imprese operanti nei territori colpiti dal sisma citato, già beneficiarie della sospensione dei termini di versamento dei contributi relativi agli anni 1990/1991/1992 , possono definire in maniera automatica la propria posizione versando, entro il 30 settembre 2006 l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10.
Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1 ottobre 2006). L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali”.
Circa le modalità di pagamento, si rammenta che i contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10 dovranno essere pagati mediante il Mod. F24, da redigere come nell’esempio:

Sede

Codice Contributo

Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

DSOS

PPNNNNNNCCN922

Sono, altresì, beneficiari della norma i soggetti che nei comuni interessati hanno svolto la loro attività industriale, commerciale, artigiana e agricola, ancorché residenti altrove e limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.
Questi ultimi dovranno provvedere al versamento utilizzando i bollettini di c/c postale, secondo le modalità contenute nella circolare n. 165/1991.
A seguito di chiarimenti richiesti, si precisa che è escluso il differimento dei termini per il condono di cui alle leggi n. 166/91 e n. 724/94 in quanto non espressamente richiamate.
Infatti, l’ultima disposizione normativa concernente i due condoni è la L. 266/97, espressamente esclusa dalle varie finanziarie succedutesi negli anni che dispongono la proroga dei termini riguardanti il periodo di sospensione da dicembre 1990 a dicembre 1992.
L’interpretazione autentica dell’art.11 della L. 266/97 fornita dal legislatore con l’art. 52, c.24, lett.a della L. 448/2001, è nel senso che il contribuente poteva versare la metà delle rate previste nel decreto del Ministro delle Finanze e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31/7/1993 e nella L. 341/95 e dilazionare il residuo in altrettante rate.
In particolare, relativamente al condono di cui alla L. 166/91, si ricorda che la sospensione riguardava il pagamento delle rate in scadenza nel periodo oggetto di sospensione, ma non i periodi, fissati fino agosto 1990, e che il pagamento decorreva da ottobre 1997 dietro corresponsione degli interessi legali introdotti dal comma 3 dell’art.25 della L. 341/95.
Circa la definizione di tale condono vedi messaggio n. 42066 del 28/12/2005.
Per quanto riguarda il condono di cui alla L. 724/94 ( efficace per i periodi fino ad agosto 1994), occorre valutare due fattispecie:
se nella domanda di condono rientrano periodi oggetto di sospensione, questi possono essere sospesi a richiesta del contribuente;
se la domanda attiene all’arco temporale tra il 1/1/93 ed agosto 1994, la sospensione non può essere consentita.
Le sedi interessate avranno cura di predisporre per la definizione le partite oggetto di condono che presentano pagamenti totali o parziali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole all’emanazione della presente circolare.
Si ricorda che sul sisma della Sicilia del 1990 sono state emanate le seguenti circolari: n. 3/91; 165/91; 226/91; 8/92; 208/92; 62/93; 216/93; 120/95; 238/95; 220/97; 151/2001; 114/2002.

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