Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 novembre 2005 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 281 del 2.12.2005. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2006”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Circolare INPS n. 34 del 06.03.2006
SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2006. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 25 novembre 2005, G.U. n. 196 del 2.12.2005 (All. 1), ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2006, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2005, ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2005 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974, o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di capitale) delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP e all’ IPOST.
La certificazione CUD 2006 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione CUD 2006, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.
Termine per il rilascio della certificazione
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Devono essere certificati anche i compensi corrisposti durante l’anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
CUD 2006: Parte Previdenziale
La parte C del CUD 2006 (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All. 2) come già anticipato con la circolare n. 152 del 22 novembre 2004, è stata notevolmente semplificata, per effetto dell’introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, l’istituzione dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili (EMens) non ha fatto venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, comma 6 ter.
Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (All. 3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta).
In merito alla compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.
Particolarità
- Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali. Tali lavoratori sono stati, per il momento, esclusi dalla denuncia Emens.
- Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori, è invece prevista la denuncia EMens, per effetto dell’allineamento di quest’ultima con il mod. DM10.
- Per il lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito non è previsto il rilascio del CUD. E’ tuttavia necessaria la presentazione delle denuncia EMens per i motivi sopra detti.
- Il CUD 2006, per i dati previdenziali, deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:
contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni;
contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158;
contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.
- Il CUD 2006, per i dati previdenziali, non deve essere compilato nel caso in cui nell’intero anno il lavoratore ha svolto funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per tale fattispecie di lavoratori le informazioni saranno individuate nell’EMens.
Dati previdenziali e assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni:
- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi
SEZIONE 1
A) Lavoratori subordinati
1) Nel punto 1 del campo
2) Il punto 2
3) Il punto 3
4) Nel punto 4
Relativamente all’imponibile si forniscono i seguenti chiarimenti.
Retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.
Basi imponibili diverse per IVS ed altre forme
Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all’estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, fissato per l’anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Pertanto, nell’ipotesi di un dipendente soggetto al massimale contributivo e pensionabile, che ha superato nell’anno il relativo tetto imponibile, sul mod. Cud 2006 deve essere esposto solo l’imponibile riferito all’IVS nei limiti del massimale medesimo.
Indennità sostitutiva del preavviso
L’indennità sostitutiva del preavviso per i cessati entro il 31 dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l’anno 2006; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento
Arretrati retribuzioni
Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli corrisposti nell’anno 2005 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno 2005 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005 utilizzando l’EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Fondi integrativi
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D. Nelle “Annotazioni” potrà essere riportata la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.
Premi di risultato
Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).
Imponibile relativo alla contribuzione “aggiuntiva” art. 3, c. 5 e 6 D.Lgs. 564/96 (sindacalisti)
In considerazione del più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), nel CUD 2006 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione nell’anno 2005, ancorché riferito alla competenza 2004. Il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento
Imponibile relativo alla contribuzione”figurativa” art.6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito).
Relativamente ai periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2005 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferiti a periodi antecedenti l’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all’imponibile stesso.
Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono desumibile dall’EMens. In tale ipotesi, infatti, deve essere prodotta, per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella ordinaria, un’unica denuncia EMens composta di due sezioni
Contribuzione atipica ex Dirigenti INPDAI
In tale punto deve essere riportato l’importo indicato nell’elemento
Lavoratori a domicilio
In tale punto deve essere riportato oltre all’imponibile indicato nel relativo elemento dei
Variabili retributive
Si rammenta che l’imponibile riferito al 2005 deve essere rettificato:
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005, ma riferiti al mese di dicembre 2004;
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005.
Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.
Nella denuncia EMens del mese di gennaio 2005 sarà stato utilizzato l’elemento:
Tali elementi hanno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2004.
Nella denuncia EMens del mese di gennaio 2006 sarà stato utilizzato l’elemento:
I punti da 5 a 7
Nel punto 8
- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Nel punto 9
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 10
Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens. In relazione ai chiarimenti richiesti si precisa che non si tratta del mese in cui è stata trasmessa la denuncia del lavoratore ma del mese riportato nell’elemento
Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell’anno ovvero per i lavoratori intermittenti.
SEZIONE 2
B) Collaborazioni coordinate e continuative
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.
Nel caso in cui, durante l’anno, l’azienda committente abbia incorporato la precedente azienda committente del collaboratore, con conseguente estinzione della medesima, dovranno essere indicati i dati complessivi, come se l’azienda in questione fosse stata l’unica nell’anno 2005 ad erogare i compensi, a versare i contributi, eccetera.
9. Nel punto 12
10. Nel punto 13
11. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 16 “Tutti” e punto 17 “Tutti con l’esclusione di”.
La compilazione di questo campo, di nuova istituzione, è obbligatoria e riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens. La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2005, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica.
Al riguardo valgono le considerazioni svolte nell’analogo punto della Sezione1 per i lavoratori subordinati. A titolo d’esempio, nel caso di un collaboratore che è stato retribuito trimestralmente e la cui denuncia EMens è stata presentata solo in quattro mesi dell’anno, dovranno essere barrate le caselle relative ai rimanenti otto mesi.
Allegati in pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3 [vedi Provv. Agenzia Entrate del 25/11/2005 nella Raccolta di Tax & Lex]
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi