Circolare INPS n. 34 del 06.03.2006

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 novembre 2005 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 281 del 2.12.2005. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2006”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Circolare INPS n. 34 del 06.03.2006

SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2006. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento

Premessa
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 25 novembre 2005, G.U. n. 196 del 2.12.2005 (All. 1), ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2006, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2005, ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2005 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974, o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di capitale) delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP e all’ IPOST.
La certificazione CUD 2006 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione CUD 2006, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Termine per il rilascio della certificazione
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Devono essere certificati anche i compensi corrisposti durante l’anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

CUD 2006: Parte Previdenziale
La parte C del CUD 2006 (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All. 2) come già anticipato con la circolare n. 152 del 22 novembre 2004, è stata notevolmente semplificata, per effetto dell’introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, l’istituzione dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili (EMens) non ha fatto venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, comma 6 ter.

Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (All. 3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta).
In merito alla compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

Particolarità
- Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali. Tali lavoratori sono stati, per il momento, esclusi dalla denuncia Emens.
- Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori, è invece prevista la denuncia EMens, per effetto dell’allineamento di quest’ultima con il mod. DM10.
- Per il lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito non è previsto il rilascio del CUD. E’ tuttavia necessaria la presentazione delle denuncia EMens per i motivi sopra detti.
- Il CUD 2006, per i dati previdenziali, deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:
contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni;
contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158;
contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.
- Il CUD 2006, per i dati previdenziali, non deve essere compilato nel caso in cui nell’intero anno il lavoratore ha svolto funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per tale fattispecie di lavoratori le informazioni saranno individuate nell’EMens.

Dati previdenziali e assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni:
- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

SEZIONE 1

A) Lavoratori subordinati
1) Nel punto 1 del campo deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
2) Il punto 2 va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS [FPLD; ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende Elettriche private; ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi]. A seguito dei chiarimenti richiesti si precisa che nelle “Annotazioni” potrà essere specificata l’iscrizione al Fondo (Fondo elettrici, telefonici, FF.SS. ecc).
3) Il punto 3 deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS, forme pensionistiche estere, ecc).
4) Nel punto 4 deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).
Relativamente all’imponibile si forniscono i seguenti chiarimenti.

Retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Basi imponibili diverse per IVS ed altre forme
Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all’estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, fissato per l’anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Pertanto, nell’ipotesi di un dipendente soggetto al massimale contributivo e pensionabile, che ha superato nell’anno il relativo tetto imponibile, sul mod. Cud 2006 deve essere esposto solo l’imponibile riferito all’IVS nei limiti del massimale medesimo.

Indennità sostitutiva del preavviso
L’indennità sostitutiva del preavviso per i cessati entro il 31 dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l’anno 2006; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento dell’ EMens.

Arretrati retribuzioni
Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli corrisposti nell’anno 2005 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno 2005 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005 utilizzando l’EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).

Fondi integrativi
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D. Nelle “Annotazioni” potrà essere riportata la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Premi di risultato
Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

Imponibile relativo alla contribuzione “aggiuntiva” art. 3, c. 5 e 6 D.Lgs. 564/96 (sindacalisti)
In considerazione del più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), nel CUD 2006 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione nell’anno 2005, ancorché riferito alla competenza 2004. Il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento , attributo “ANNO”, , periodo dell’EMens.

Imponibile relativo alla contribuzione”figurativa” art.6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito).
Relativamente ai periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2005 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferiti a periodi antecedenti l’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all’imponibile stesso.
Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono desumibile dall’EMens. In tale ipotesi, infatti, deve essere prodotta, per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella ordinaria, un’unica denuncia EMens composta di due sezioni una identificata dal tipo lavoratore CR o CF, l’altra dal tipo lavoratore “normalmente” utilizzato ovvero caratterizzata dall’assenza del tipo lavoratore.

Contribuzione atipica ex Dirigenti INPDAI
In tale punto deve essere riportato l’importo indicato nell’elemento contenuto in dei della denuncia EMens.

Lavoratori a domicilio
In tale punto deve essere riportato oltre all’imponibile indicato nel relativo elemento dei anche l’imponibile riportato nell’elemento di per le commesse iniziate nel mese precedente quello cui si riferisce la denuncia EMens.

Variabili retributive
Si rammenta che l’imponibile riferito al 2005 deve essere rettificato:
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005, ma riferiti al mese di dicembre 2004;
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005.
Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.

Nella denuncia EMens del mese di gennaio 2005 sarà stato utilizzato l’elemento:
con attributo anno 2004 e gli elementi o, in alternativa, .
Tali elementi hanno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2004.
Nella denuncia EMens del mese di gennaio 2006 sarà stato utilizzato l’elemento:
con attributo anno 2005 e gli elementi o, in alternativa, .
I punti da 5 a 7 riguardano l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della certificazione. In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell’omesso versamento nelle annotazioni.
Nel punto 8 va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Nel punto 9 per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l’ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza della certificazione. L’importo va arrotondato all’unità di Euro. Il punto 2 va comunque barrato anche se non sono dovute contribuzioni minori. Il punto 4 va compilato con le retribuzioni sulle quali sono state versate le sole contribuzioni minori. La coesistenza, infatti, per gli stessi mesi, di imponibile e di bonus indica che sono dovute le contribuzioni minori. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (obbligo contributivo IVS e BONUS) devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 10 e punto 11 . La compilazione di tale campo, di nuova istituzione, è obbligatoria. Nonostante la grafica utilizzata sia la stessa contenuta nelle precedenti edizioni del CUD e 770, l’attestazione ivi contenuta non attiene alla “copertura assicurativa dei mesi” ma ha la funzione di certificare i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dalla copertura contributiva indicata nell’EMens. Nel caso in cui alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, della circostanza potrà esserne data comunicazione nelle “Annotazioni”.
Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens. In relazione ai chiarimenti richiesti si precisa che non si tratta del mese in cui è stata trasmessa la denuncia del lavoratore ma del mese riportato nell’elemento contenuto nell’elemento , cui si riferisce la ovvero la .
Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell’anno ovvero per i lavoratori intermittenti.

SEZIONE 2

B) Collaborazioni coordinate e continuative
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.
Nel caso in cui, durante l’anno, l’azienda committente abbia incorporato la precedente azienda committente del collaboratore, con conseguente estinzione della medesima, dovranno essere indicati i dati complessivi, come se l’azienda in questione fosse stata l’unica nell’anno 2005 ad erogare i compensi, a versare i contributi, eccetera.
9. Nel punto 12 deve essere indicatoil totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2005, ma nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, pari per il 2005 ad euro 84.049,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all’anno 2005 (art. 48, art. 51, co. 1, D.P.R. n..917/1986).
10. Nel punto 13 deve essere indicatoil totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2005; nel punto 14 il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti); nel punto 15 il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
11. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto 16 “Tutti” e punto 17 “Tutti con l’esclusione di”.
La compilazione di questo campo, di nuova istituzione, è obbligatoria e riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens. La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2005, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica.
Al riguardo valgono le considerazioni svolte nell’analogo punto della Sezione1 per i lavoratori subordinati. A titolo d’esempio, nel caso di un collaboratore che è stato retribuito trimestralmente e la cui denuncia EMens è stata presentata solo in quattro mesi dell’anno, dovranno essere barrate le caselle relative ai rimanenti otto mesi.

Allegati in pdf dal sito INPS

Allegato N.1
Allegato N.2

Allegato N.3 [vedi Provv. Agenzia Entrate del 25/11/2005 nella Raccolta di Tax & Lex]

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS