Circolare INPS n. 34 del 19.03.2008

Fondi paritetici interprofessionali - applicazione al settore agricolo
Circolare INPS n. 34 del 19.03.2008

SOMMARIO: Premessa Fondi paritetici interprofessionali - applicabilità agli operai del settore agricolo Modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura

Premessa
Con la presente circolare vengono disciplinate alcune tra le novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
Le novità che verranno trattate riguardano l’estensione agli operai del settore agricolo delle norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali, disciplinati dall’Istituto con circolari n. 71/2003, n. 60/2004, n. 67/2005, msg. n. 31268/2005, n. 10345/2006, n. 13156/2007.

Fondi paritetici interprofessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo
L’art. 1, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto che: “A decorrere dal 1ş gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo”.
Il comma nell’introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’assegnazione di un contributo pari al 0,3 punti percentuali (ex art. 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845) da destinare al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo non crea alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda agricola giacché il predetto contributo è scorporato dall’aliquota contributiva da destinare all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come espressamente previsto al comma 63 del medesimo articolo 2 della legge argomentata: ”I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro”.
Inoltre al comma 64 è previsto: ”Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni”.
Ne consegue che anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali sono tenuti al versamento del contributo integrativo secondo le consuete modalità. Tale contributo sarà destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali
Le imprese aderiscono, in modo volontario, ai Fondi paritetici interprofessionali disciplinati dalla legge. Si precisa, inoltre, che ogni impresa può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale e che l'adesione può essere effettuata anche per un fondo di settore diverso da quello di appartenenza.
L’adesione ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata se non è stata revocata o disdetta.
Le adesioni o le revoche devono pervenire entro la data del 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo.
La gestione delle adesioni avverrà all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, in cui sarà implementata una apposita funzione, denominata “Fondi interprofessionali”, che prevederà:
- L’adesione al Fondo prescelto;
- La revoca del fondo precedentemente prescelto;
- L’adesione ad un nuovo Fondo.
L’adesione ai Fondi potrà essere espressa per l’anno successivo dal 01 gennaio al 31 ottobre di ogni anno a partire dal I° trimestre 2008. Essa non deve essere riproposta nei trimestri successivi e negli anni successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione ad un nuovo Fondo.
Se non risulta intervenuta la esplicita revoca del Fondo precedente scelto non sarà possibile l’adesione ad un nuovo fondo.
Le aziende che entro il 31 ottobre non devono denunciare dati occupazionali o retributivi possono comunque accedere alla applicazione “Fondi interprofessionali” ed esprimere la propria scelta.

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura
Con il decreto del 28 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato per il settore agricoltura il “Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura”, da ora in poi denominato con l’acronimo FOR.AGRI.
Il fondo predetto è stato costituito con atto pubblico in data 14 dicembre 2006, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, CIA e quelle dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CONFEDERIA.
Il fondo svolgerà le attività di cui all’art. 118, comma 1 della legge 388/2000.

Elenco dei Fondi Interprofessionali autorizzati

FONDIR

Fondo per i dirigenti del terziario

FONARCOM

Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle piccole e medie imprese

FONDO FORMAZIONE PMI

Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali

FONDO DIRIGENTI PMI

Fondo per i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane

FONCOOP

Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative

FONTER

Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione - servizi

FONDER

Fondo per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa

FONDOPROFESSIONI

Fondo per la formazione continua negli studi professionale e nelle aziende ad essi collegati.

FORAGRI

Fondo per la formazione continua in agricoltura.

FAZI

Fondo per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio-turismo- servizi, artigianato e piccola e media impresa

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