Art. 2, 2° comma D.L. n. 8/2001 sostituito dall’art. 7 ter, comma 2, Legge 9 marzo 2001 n. 49. Versamento contribuzione sospesa aziende colpite dalla BSE. Art. 66 Legge 28 dicembre 2001 n. 448: interventi per la protezione dall’influenza catarrale dei ruminanti
Circolare INPS n. 35 del 07.02.2002
SOMMARIO: 1. Art. 2, comma 2, D.L. n. 8/2001. 2. Adempimenti delle Sedi. 3. Art. 66 della Legge n. 448/2001. Interventi per la protezione dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue). 4. Territori interessati dalla rateizzazione. 5. Soggetti beneficiari. 6. Periodo contributivo oggetto della sospensione. 7. Recupero dei contributi sospesi
1. Art. 2, comma 2, D.L. n. 8/2001.
Con circolare n. 66 del 15 marzo 2001, sono state impartite le prime disposizioni in applicazione dell’art. 2 secondo comma del D.L. 14 febbraio 2001 n. 8 sostituito dall’art. 7 ter comma 2 della Legge 9 marzo 2001 n. 49 in materia di sospensione del versamento dei contributi per i soggetti allevatori di bovini, aziende di macellazione, esercenti attività commerciali all’ingrosso ed al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.).
La citata Legge 9 marzo 2001 n. 49 all’art. 7 ter comma 2 recita:
“ Nei confronti dei soggetti ….omissis …. sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 14 febbraio 2001 n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.”
Come è noto, il precedente termine di sospensione (sei mesi) fissato alla data del 15 agosto 2001 è stato successivamente prorogato dalla Legge 25 luglio 2001 n. 305 al 15 dicembre 2001 (v. circolare n. 166/2001).
Nella fattispecie si ricorda che, per il comparto agricolo, sono stati sospesi, a domanda, i pagamenti in scadenza nel periodo 15 febbraio 2001 - 15 dicembre 2001 come di seguito riportati:
Soggetti contribuenti | Contributi sospesi |
Aziende agricole assuntrici di manodopera Aziende autonome (CD/CM - IATP) Piccoli coloni e compartecipanti familiari | 3° e 4° trimestre 2000 - 1° trimestre 2001 1° - 2° - 3° rata 2001 1° - 2° - 3° rata 2001 |
Nella citata circolare n. 166/2001 è stato, altresì, precisato che la sospensione non riguardava la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG) ed annuali (modd. ACC/1CF/PC), nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei soggetti e del lavoratori agricoli interessati.
2. Adempimenti delle Sedi.
Considerato che l’art. 2 del D.L. 25 gennaio 2002 n. 4, pubblicato nella G.U. del 28 gennaio 2002 serie generale n° 23, ha stabilito: “Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all’art. 7 ter, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili”, senza l’aggravio di somme aggiuntive, si rende necessario procedere alla istruttoria ed alla verifica delle istanze, a suo tempo presentate, nonché al riscontro dei requisiti di possesso o conduzione di allevamento di bovini da latte e da allevamento alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 8/2001 (15 febbraio 2001).
Qualora tutti gli elementi richiesti risultano già autocertificati nelle istanze presentate (anagrafica aziendale, C.F., numero capi bovini)) sarà utile procedere ad un riscontro dei dati in possesso della Sede attraverso la consultazione:
modello D.A. per le aziende assuntrici
modello CD1 - IATP1 e VAR per la aziende autonome
modello ACC1/CFPC per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
Nell’ipotesi, invece, che l’istanza risulti presentata in forma generica dovrà essere inviato al soggetto interessato il modello BSE/AGR. (v. allegato 1) al fine di acquisire tutti i dati necessari per la convalida della sospensione e relativa concessione della prevista rateizzazione.
Il modello strutturato in cinque riquadri:
A Dati anagrafici
A1 Centro aziendale
B Dati aziendali
C Dati allevamenti
D Dichiarazione
consentirà la gestione della rateizzazione delle somme dovute e non riscosse che, come si ricorda, avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi di dilazioni o altri oneri.
3. Art. 66 della Legge n. 448/2001. Interventi per la protezione dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue).
Il quarto comma dell’art. 66 Legge n. 448/2001 ha disposto:
“La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell’influenza catarrale dei ruminanti di cui all’allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.”
4. Territori interessati dalla rateizzazione.
L’allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione ha individuato le Regioni e le Province interessate dal provvedimento di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
SICILIA: Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;
CALABRIA: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
BASILICATA: Matera, Potenza;
PUGLIA: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;
CAMPANIA: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
SARDEGNA: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
LAZIO: Province di Viterbo, Latina, Roma;
TOSCANA: Province di Grosseto
5. Soggetti beneficiari.
I soggetti (persone fisiche o giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva sono:
Aziende zootecniche
Cooperative di allevamento bovini
che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma alla data del 15 febbraio 2001.
Per l’operatività della sospensione del versamento dei contributi i soggetti interessati dovranno presentare alle Sedi competenti dell’Istituto il modello (BL-TON/Agr.), all’uopo istituito.
6. Periodo contributivo oggetto della sospensione.
Il citato art. 66 in questione prevede la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, che hanno scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 15 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002.
Ne consegue che in riferimento al settore agricolo la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti:
Soggetti contribuenti | Contributi sospesi |
Aziende agricole assuntrici di manodopera Aziende autonome (CD/CM - IATP) Piccoli coloni e compartecipanti familiari | 3° e 4° trimestre 2000, 1°, 2°, 3°, 4° trimestre 2001, 1°, 2° trimestre 2002 1° - 2° - 3°- 4° rata 2001, 1° - 2° - 3° rata 2002 1° - 2° - 3°- 4° rata 2001, 1° - 2° - 3° rata 2002 |
Si precisa, inoltre, che la sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. ACC1/CFPC), nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto funzionale all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.
7.Recupero dei contributi sospesi
Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 4 del citato art. 66 legge n. 448/2001 saranno versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento (100) rate mensili.
E’ di tutta evidenza che preliminarmente le Sedi sono invitate a prendere gli opportuni contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per sensibilizzarli in tema di collaborazione nella compilazione del modello.
Allegato un documento compresso Excel all. 1 Circolare INPS n.e 2 [dal sito INPS - n.d.r.]
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