Circolare INPS n. 36 del 08.03.2006

Contribuzione di maternità ed Anf (ex Cuaf) per le aziende che occupano lavoratori iscritti all’INPDAP. Ulteriori chiarimenti. Modalità di compilazione delle denunce da parte delle aziende che occupano dirigenti iscritti all’INPS, all’ INPDAP e all’ex INPDAI
Circolare INPS n. 36 del 08.03.2006

SOMMARIO: 1) Misura delle aliquote di contribuzione ex Cuaf e maternità per le aziende che versano la contribuzione pensionistica all’INPDAP. Adempimenti delle U.d.P. aziende con dipendenti - 2) Modalità di compilazione del modello DM10/2 e dell’EMens da parte delle aziende, classificate ai fini previdenziali con c.s.c 2.XX.XX, che occupano dirigenti iscritti all’INPS, all’INPDAP e all’ex INPDAI

Premessa
Con circolare n. 103 del 15 maggio 1996 è stato illustrato il quadro normativo (1) con il quale, con effetto 1 gennaio 1996, è stata disposta l’elevazione al 32 per cento dell’aliquota di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989,n. 88.
Per effetto delle citate disposizioni, la riduzione del contributo di maternità ed Anf ( ex Cuaf) è stato fissato rispettivamente nella misura dello 0,57% e del 3,72%.
Tuttavia, le suddette riduzioni non hanno trovato applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Tale situazione è stata confermata dalle disposizioni successive (2) con le quali è stata fissata l’elevazione dell’aliquota pensionistica applicabile agli iscritti all’Inpdap senza prevedere lo stesso meccanismo compensativo di riduzione.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, per gli iscritti alla gestione previdenziale Inpdap, le suddette contribuzioni sono dovute nella misura non armonizzata.

1) Misura delle aliquote di contribuzione di maternità ed ex Cuaf per le aziende che versano la contribuzione pensionistica all’Inpdap. Adempimenti delle U.d.P. aziende con dipendenti.
A seguito di specifiche istanze promosse da alcuni enti pubblici privatizzati e dalle aziende speciali, costituite ai sensi della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e da quelle fra queste trasformate, per effetto del completamento del processo di privatizzazione, in società di capitali di proprietà anche non interamente pubblica, la questione relativa alla mancata armonizzazione dei contributi di maternità ed ex Cuaf per le aziende tenute all’assolvimento della contribuzione pensionistica all’INPDAP è stata oggetto di approfondimenti in sede ministeriale (3).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alla situazione di disparità di trattamento venutasi a determinare, in particolare, con riferimento alle aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A, ha ritenuto di sottoporre al parere del Consiglio di Stato il quesito in merito alla armonizzazione delle predette aliquote.
Il Consiglio di Stato, come già comunicato con circolare n. 88 del 31 maggio 2004, punto 3.3, ha concluso ritenendo, al riguardo, necessaria una apposita iniziativa legislativa ed escludendo la possibilità della soluzione della mancata armonizzazione attraverso strumenti di carattere esclusivamente amministrativi.
Sulla base delle predette conclusioni si riassumono di seguito le aliquote contributive, nella misura non armonizzata, dovute per le categorie di lavoratori iscritti al regime pensionistico INPDAP.
Le u.d.p. aziende con dipendenti provvederanno al recupero delle eventuali differenze contributive per maternità e Anf (ex Cuaf), già evidenziate dalla procedura note di rettifica, curando di attivare tutte le iniziative volte alla salvaguardia dei crediti dell’Istituto per il predetto titolo.
I ricorsi amministrativi in gestione presso l’Area monitoraggio e gestione del contenzioso di questa direzione verranno restituiti alle competenti direzioni provinciali o sub-provinciali che dovranno definirli tenuto conto delle conclusioni riportate nel suddetto parere.

1.1) Contribuzione di maternità

Aziende che svolgono attività di natura industriale classificate, ai fini previdenziali, con c.s.c 1.XX.XX e 2.01.02.

Misura

Periodo

1,23%

fino al periodo di paga 06/2000

1,03%

dal periodo di paga 07/2000

Aziende che svolgono attività diversa da quella del settore industriale classificate ai fini previdenziali con c.s.c 7.XX.XX e 2.01.01.

Misura

Periodo

1,01%

fino al periodo di paga 06/2000

0,81%

dal periodo di paga 07/2000

Si rammenta che per il personale con la qualifica di dirigente, in linea generale, non è dovuta la contribuzione per la maternità.

1.2) Contribuzione per ANF (ex CUAF)
Relativamente al contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare ANF (ex CUAF) continuerà ad essere dovuta la misura non armonizzata del 6,20%, ridotta, con decorrenza 01.02.2001, dello 0,80%, ai sensi dell'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (4) ed ulteriormente, dal 01.02.2006, dell’1%, ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (5). Conseguentemente dal 01.02.2006 la misura dell’aliquota è pari al 4,40%.
Si rammenta che, ai fini dell'esatta determinazione dell'aliquota, le posizioni assicurative aventi c.s.c. diverso da 2.XX.XX dovranno essere contraddistinte dal c.a. “1A” .
Infine, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 227 del 28 dicembre 1999, le aziende speciali classificate con c.s.c. 2.XX.XX dovranno essere contraddistinte dal c.a. “7R” qualora siano tenute al versamento della contribuzione ANF (ex CUAF).

2) Modalità di compilazione del modello DM10/2 e dell’EMens da parte delle aziende, classificate ai fini previdenziali con c.s.c. 2.XX.XX, che occupano dirigenti iscritti all’INPS, all’INPDAP e all’ex INPDAI.
Le aziende di che trattasi possono occupare dirigenti iscritti ai fini pensionistici all’ INPS, alla gestione ex-INPDAI e all’INPDAP.
Per una corretta individuazione delle singole gestioni cui è dovuta la relativa contribuzione, si illustrano di seguito le modalità di esposizione sul modello DM10-2 del personale con qualifica di dirigente, dipendente dalle aziende in oggetto.

2.1) Dirigenti iscritti al regime pensionistico FPLD (INPS).
(c.s.c. 2.XX.XX indipendentemente dal c.a.)

Soggetti alla contribuzione della disoccupazione *

C.T.C 361

Non soggetti alla contribuzione della disoccupazione *

C.T.C. 362

Non soggetti alla contribuzione della disoccupazione e senza l’armonizzazione della quota IVS ex TBC (0,14%) *

C.T.C 363

* in assenza del c.a. 8F è dovuto anche il contributo TFR.

2.2) Dirigenti iscritti al regime pensionistico INPDAP
(c.s.c.2.XX.XX indipendentemente dal c.a.)

Soggetti alla sola contribuzione TFR (0,20%)

C.T.C. 364

Fino al periodo di paga 01/2006

Soggetti alla sola contribuzione DS se presente il c.a. 8F Soggetti alla contribuzione DS e TFR se assente c.a. 8F

C.T.C. 371

Dal periodo di paga 02/2006

Soggetti alla sola contribuzione DS

Soggetti alla contribuzione DS e TFR

C.T.C. 371

C.T.C. 372

Con la stessa decorrenza il t.c. 71 deve essere utilizzato anche per tutti i dipendenti (qualifica 1 e 2, O e Y) che hanno optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e del TFR all’INPDAP.
Sempre dal periodo di paga febbraio 2006 va utilizzato il t.c. 72 anche per tutti i dipendenti (qualifica 1 e 2, O e Y) che hanno optato per il mantenimento del solo trattamento pensionistico all’INPDAP.

2.3) Dirigenti aziende industriali (regime pensionistico ex INPDAI)
(c.s.c.2.01.02 indipendentemente dal c.a.)

Dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002 - Fondo Pensioni contabilità Separata

Soggetti alla contribuzione DS

C.T.C. 300

Non soggetti alla contribuzione DS

C.T.C. 310*

Dirigenti aziende industriali assunti dal 1.1.2003 iscritti al FPLD

Soggetti alla contribuzione DS

C.T.C. 900

Non soggetti alla contribuzione DS

C.T.C. 910*

* in presenza di posizioni contraddistinte dal solo codice di autorizzazione “6B” non sarà necessario utilizzare i C.T.C. “310” e “910”.
Note:

(1) art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335; D.M. 21 febbraio 1996
(2) art.1, comma 238, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(3) messaggio n.303 del 12 giugno 2002.
(4) circolari n. 52/2001 e n. 115/2005
(5) circ. n. 3/2006

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