Circolare INPS n. 37 del 20.03.2008

Art. 28, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222. Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS)
Circolare INPS n. 37 del 20.03.2008

1. Premessa.
L’art 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha disposto, al comma 1, la soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e, al comma 2, il trasferimento all’INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell’Ente soppresso, mentre sono trasferiti all’INAIL tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi del ramo assicurativo.
Pertanto, dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore di detto decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, l’INPS è subentrato a Sportass in tutti i suoi rapporti di natura previdenziale ancora pendenti e, dunque, sia nell’obbligo di corrispondere, nella misura e nei tempi stabiliti, le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi, al Fondo medagliati olimpici, al Fondo atleti del “Club olimpico”, al Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC, sia nel diritto di percepire i contributi dovuti dagli stessi iscritti a detti Fondi.
Non sono ammesse nuove iscrizioni ai Fondi della soppressa Cassa di previdenza.
Ulteriori definitive indicazioni saranno fornite appena saranno emanati i decreti interministeriali attuativi previsti dal comma 3 del decreto legge 159/2007 e saranno completate le operazioni di migrazione di tutti i dati relativi al ramo previdenziale di Sportass nel sistema gestionale dell’INPS.

2. Versamento dei contributi all’INPS.

Contributi al Fondo di previdenza degli sportivi.
L’importo dei contributi dovuti per il 2008 dagli iscritti al Fondo di previdenza degli sportivi al momento resta invariato rispetto al 2007.
Per l’anno in corso, i contributi dovranno essere versati in via ordinaria in un’unica soluzione entro il 10 maggio e soltanto coloro che, in passato, ne hanno chiesto e ottenuto la rateizzazione potranno versare i contributi in due rate:
- entro il 10 maggio la prima e la seconda rata quadrimestrale
- entro il 10 settembre la terza rata quadrimestrale.
I contributi potranno essere versati soltanto sul conto corrente postale:
ABI: 07601 CAB: 03200 N.: 87896155
intestato “INPS SEDE ROMA EUR – CONTRIBUTI EX SPORTASS
IBAN: IT29T0760103200000087896155

Contributi al Fondo medagliati olimpici, al Fondo atleti del “Club olimpico” e al Fondo di fine rapporto dei tecnici sportivi della FGCI.
Gli iscritti a tali Fondi non devono versare alcun contributo in quanto i versamenti sono stati già eseguiti e le relative gestioni a capitalizzazione daranno luogo all’erogazione delle prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite dalle rispettive norme regolamentari.

3. Prestazioni erogate.

3.1.Prestazioni erogate agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi
I trattamenti sono riservati a tutti gli atleti, tecnici ed ausiliari sportivi che esercitano attività retribuita nell’ambito del CONI o delle Federazioni sportive nazionali e società sportive sulle quali il CONI esercita la tutela per legge.
Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:
a) la pensione di vecchiaia
b) la pensione di invalidità
c) la pensione ai superstiti
I requisiti per il diritto alle prestazioni sono dettati da due diversi Regolamenti che si sono succeduti nel tempo.

3.1.1.Vecchio Regolamento valido fino al 31 dicembre 1998: per coloro che hanno richiesto l’interruzione dei contributi entro la medesima data

a) Pensione di vecchiaia
Requisiti:
1. Atleti: 55 anni di età con un minimo di 8 annualità di versamento;
2. Tecnici e ausiliari sportivi: 60 anni di età con un minimo di 15 annualità di versamento.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il differimento della prestazione, sempre su domanda, comporta una maggiorazione della pensione del:
- 6% trascorso 1 anno
- 15% trascorsi 2 anni
- 25% trascorsi 3 anni
- 35% trascorsi 4 anni
- 50% trascorsi 5 anni ed oltre.

Calcolo della pensione
L’importo annuo spettante è pari a:
1. € 303,65 per ciascuno dei primi 8 anni di contribuzione;
2. € 242,91 per ciascuna delle annualità di contribuzione compresa tra la nona e la venticinquesima;
3. € 145,75 per ciascuna delle annualità di contribuzione oltre la venticinquesima.

b) Pensione di invalidità
Requisiti:
1. 40% di invalidità se atleta; 50% di invalidità se tecnico o ausiliario;
2. 5 annualità di contribuzione e iscrizione al “Fondo”.
La decorrenza è fissata dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

c) Pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità)
1. Nel caso di morte dell’iscritto o del pensionato, sempre che sussistano alla data dell’evento i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia, spetta una pensione indiretta o di reversibilità:
- al coniuge;
- ai figli minorenni o invalidi al lavoro ed a carico del dante causa;
- in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico del dante causa.
2. La pensione ai superstiti decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso ed è calcolata con le seguenti aliquote della pensione spettante al dante causa:
- al coniuge o figli: 60% per un superstite;
- per due superstiti 80%;
- per tre o più superstiti 100%.

Decadenza dal diritto a pensione indiretta o di reversibilità
Perdono il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità:
1. il coniuge, quando passa a nuove nozze;
2. i figli al compimento della maggiore età qualora non siano iscritti ad un corso di studi di scuola media superiore e/o ad un corso universitario legalmente riconosciuto fino al termine della durata minima legale del corso, ma comunque non oltre il 26esimo anno di età;
3. i figli quando contraggono matrimonio.

Nuovo regolamento valido fino dal 1 gennaio 1999: per coloro che non avevano maturato i requisiti al 31 dicembre 1998 e non avevano fatto richiesta di interruzione dei contributi

a) Pensione di vecchiaia
Requisiti:
1. Atleti: 55 anni di età con 15 annualità di versamento;
2. Tecnici e ausiliari sportivi: 60 anni di età con 20 annualità di versamento.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il differimento della prestazione, sempre su domanda, comporta una maggiorazione della pensione del:
6% trascorso 1 anno
15% trascorsi 2 anni
25% trascorsi 3 anni
35% trascorsi 4 anni
50% trascorsi 5 anni ed oltre.

Calcolo della pensione
1. € 2.429,17 con anzianità contributiva pari a 15 anni;
2. € 340,07 di maggiorazione per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo e sino al ventesimo;
3. € 145,75 per ciascuna delle annualità di contribuzione oltre la ventesima.

b) Pensione di invalidità
Requisiti:
1. 40% di invalidità se atleta; 50% di invalidità se tecnico o ausiliario;
2. 8 annualità di contribuzione e iscrizione al “Fondo”.
La decorrenza è fissata dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

c) Pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità)
1. Nel caso di morte dell’iscritto o del pensionato, sempre che sussistano alla data i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia, spetta una pensione indiretta o di reversibilità:
- al coniuge;
- ai figli minorenni o anche maggiorenni, purché invalidi a carico del dante causa, a condizione che quest’ultimo abbia versato per almeno otto anni il contributo base comprensivo di una maggiorazione pari al 20% sulla quota contributiva base annuale;
- in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico del dante causa.
2. La pensione ai superstiti decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è avvenuta il decesso ed è calcolata con le seguenti aliquote della pensione spettante al dante causa:
- al coniuge 60%
- se stata versata la maggiorazione di contribuzione del 20% di cui al punto 1, ai figli spetta:
- figlio 20% in presenza del coniuge;
- “ 40% se manca il coniuge;
- “ 70% se unico superstite;
- genitori 25% a ciascun genitore se aventi diritto;
- “ 50% unico superstite.

Decadenza dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
Perdono il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità:
1. il coniuge, quando passa a nuove nozze;
2. i figli al compimento della maggiore età qualora non siano iscritti ad un corso di studi di scuola media superiore e/o ad un corso universitario legalmente riconosciuto fino al termine della durata minima legale del corso, ma comunque non oltre il 26esimo anno di età;
3. i figli quando contraggono matrimonio.

3.2.Fondo Medagliati Olimpici
Il Fondo è stato istituito a seguito di convenzione sottoscritto fra l'Ente Sportass ed il CONI. Iscritti al Fondo sono esclusivamente i vincitori di Medaglie Olimpiche delle Olimpiadi di:
1) Atlanta 1996
2) Nagano 1998
3) Sidney 2000
4) Salt Lake 2002
Successivamente la convenzione non è stata più stipulata e quindi il Fondo è chiuso ad esclusivo beneficio dei soggetti già iscritti. Gli stessi percepiranno l'importo versato dal CONI in merito alla medaglia vinta, rivalutata con gli interessi, al compimento del 45° anno di età.

3.3.Fondo Club Olimpico
Gli iscritti al Fondo sono gli atleti inseriti dalla Preparazione Olimpica del CONI ad un "Fondo di solidarietà Olimpica", non necessariamente partecipanti alle Olimpiadi e regolati da convenzione.
Hanno il diritto a ricevere l'importo capitalizzato trascorsi due anni dall'ultimo versamento effettuato dal CONI.

3.4.Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC
Il Fondo è chiuso dal 30 giugno 2003. Il trattamento di fine rapporto riguarda un certo numero di Tecnici della Federazione Giuoco Calcio che, a seguito di richiesta, possono ricevere l'importo versato dalla Federazione, comprensivo degli interessi.

4. Pagamenti
Dal 5 ottobre 2007, prima scadenza del pagamento delle pensioni successiva alla soppressione di Sportass, l’INPS ha corrisposto il rateo mensile a tutti gli aventi diritto, senza soluzione di continuità, e continuerà a provvedervi nella misura e nei tempi previsti dai regolamenti della soppressa Cassa.
Analogamente, l’INPS provvederà per tutte le altre prestazioni (liquidazioni, recessi ecc.) nei modi e nei tempi previsti dai vari Fondi costituiti da Sportass.

5. Comunicazioni all’INPS.
Gli iscritti potranno inviare tutte le comunicazioni previste dalle norme regolamentari dei vari Fondi costituiti da Sportass (es. modifica della residenza, del conto corrente bancario e simili, comunicazione di decesso, richiesta di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di reversibilità, di recesso, ecc.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni, Area servizi ai pensionati, via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma.

6. Comunicazioni agli iscritti.
A tutti i soggetti iscritti alla Sportass è stata inviata una lettera per una prima informativa. Ai pensionati, unitamente alla lettera, è stato inviato il modello CUD relativo all’anno 2007. Sono inoltre in via di spedizione le certificazioni sui versamenti contributivi effettuati nell’anno 2007.

7. Richiesta di informazioni.
In attesa che siano pubblicati i decreti attuativi relativi al trasferimento della gestione dei Fondi Sportass, ulteriori informazioni potranno essere richieste, per quanto concerne la contribuzione all’ “Area normativa e riscossione versamenti volontari, assicurazione facoltativa ex mutualità pensioni, addetti alle cure familiari, lavoratori domestici” della Direzione Centrale Entrate Contributive, mentre per quanto riguarda le prestazioni, all’ “Area Servizi ai pensionati e cessione del quinto delle pensioni” della Direzione Centrale Prestazioni.

8. Rapporti pendenti con Sportass relativi al ramo assicurativo.
Le comunicazioni e gli atti giudiziali indirizzati o notificati all’Istituto concernenti il ramo assicurativo dovranno essere inoltrati all’INAIL, P.le G. Pastore 6, 00144 Roma. In particolare, alla Direzione Centrale Prestazioni per problematiche relative ai sinistri e alla Direzione centrale Rischi per problematiche relative al pagamento di premi assicurativi, ivi compresa la regolazione dei premi dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate, sulla base dei dati definitivi del tesseramento 2007.

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