Convenzioni per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali assegnatari dei codici EBCE, EBCM, EBTU, PORT, TCEB, TUEB e della Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare (codice ASSP). Rinnovi
Circolare INPS n. 39 del 22.02.2011
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di “EBCE”, “EBCM”, “EBTU”, “PORT”, “TCEB”, “TUEB”, “ASSP” che le aziende verseranno tramite il mod. F24
Con riferimento alle circolari 13/2005 (EBCE), 12/2005 (EBCM), 20/2003 (EBTU), 14/2005 (PORT), 68/2005 (TCEB), 19/2005 (TUEB), 71/2006 (ASSP) che hanno dato attuazione alle convenzioni in oggetto, si precisa quanto segue.
Il servizio di esazione dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali in oggetto e della Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare (CADIPROF) avviene tramite il modello F24 e l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” attribuito dall’Agenzia delle entrate.
Alla luce di quanto previsto dall’ art. 2, comma 16, del D.L. 262/2006 convertito nella legge 286/2006, l’INPS è tenuto alla compartecipazione agli oneri relativi al servizio di riscossione dei versamenti effettuati mediante modello F24.
Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e di restituzione del rimborso spese dovuto all’Agenzia delle entrate sono definite, mediante convenzione, dalla stessa Agenzia e dall’INPS.
In riferimento ai contributi destinati al finanziamento degli Enti Bilaterali e delle Casse di assistenza è stato concordato con l’Agenzia delle entrate un nuovo sistema di riscossione, in virtù del quale i versamenti delle aziende, aventi la specifica causale contributo, saranno destinati direttamente dall’Agenzia sul conto corrente o, eventualmente, sui conti correnti, dell’Enti bilaterali e degli altri Enti con funzioni e attività similari.
Si è ritenuto, dunque, necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo con i soggetti già convenzionati titolari dei codici tributo indicati in oggetto.
Nello specifico si è proceduto al rinnovo delle convenzioni sopra richiamate con la sottoscrizione di un nuovo testo di convenzione nelle date e con i soggetti di seguito indicati:
- in data 18 marzo 2010 con la Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli studi professionali per la riscossione dei contributi di assistenza sanitaria supplementare : cod. “ASSP” (all. 1);
- in data 24 marzo 2010 con le Associazioni dei Lavoratori Confsal e Fesica-Confsal e dei datori di lavoro Federproprieta’ firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari dei fabbricati, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali del settore :cod. “PORT”(all. 2);
- in data 25 marzo 2010 con le Associazioni dei lavoratori dell’UGL TERZIARIO e dei datori di lavoro ASSOCED, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Centro Elaborazione Dati: cod. “EBCE” (all. 3);
- in data 25 marzo 2010 con le Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle Aziende del Settore Commercio, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali del settore terziario : cod. “EBCM” (all. 4);
- in data 26 luglio 2010 con le Associazioni Confesercenti, Filcams-cgil, Fisascat-cisl, Uiltucs-uil per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali del settore terziario: cod. “TCEB” (all. 5);
- in data 26 luglio 2010 con le Associazioni aderenti alla Confesercenti e le Associazioni dei Lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali del settore turismo : cod. “TUEB” (all. 6);
- in data 26 novembre 2010 con le Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali del Settore Turismo: cod. “EBTU” (all. 7)
Si illustrano, di seguito, i punti salienti dei rinnovati testi di convenzione.
1) L’ “EBCE”, “EBCM”, “EBTU”, “PORT”, “TCEB”, “TUEB”, “ASSP” affidano all’INPS la riscossione dei contributi previsti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2) Il versamento di tali contributi avviene tramite il modello F24, utilizzando i codici causali “EBCE”, “EBCM”, “EBTU”, “PORT”, “TCEB”, “TUEB”, “ASSP” già attribuiti dall’Agenzia delle entrate, in conseguenza della sottoscrizione del precedente accordo, a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS.
3) I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale o della Cassa indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale corrispondente all’Ente bilaterale o Cassa di Assistenza (“EBCE”, “EBCM”, “EBTU”, “PORT”, “TCEB”, “TUEB”, “ASSP”) esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
4) Gli Enti Bilaterali e la Cassa di cui sopra provvedono a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, portano a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione sono trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
5) Gli importi che, allo specifico titolo, sono indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, sono direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di “EBCE”, “EBCM”, “EBTU”, “PORT”, “TCEB”, “TUEB”, “ASSP”. (Risultano, pertanto, superate le istruzioni contabili contenute nelle circolari di attuazione delle precedenti convenzioni).
6) I contributi in parola sono esposti sul modello F 24 esclusivamente tra gli importi di debito. Pertanto, eventuali richieste di rimborso dovranno essere indirizzate direttamente agli Enti bilaterali o alle Casse di Assistenza. Inoltre, si precisa che l’INPS non può utilizzare le somme destinate agli Enti predetti per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende. E’ invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi agli Enti.
7) E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.
8) Gli Enti bilaterali di cui sopra e la CADIPROF ristorano l’INPS per le spese affrontate per il servizio oggetto delle allegate convenzioni che, per l’anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga F24 per gestione delega. E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento dell’Ente Bilaterale e della Cassa, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate.
9) Il pagamento delle somme dovute dagli Enti Bilaterali su citati e dalla CADIPROF avviene tramite RID o altra modalità. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento (cfr. circolare n. 19 del 15 febbraio 2010).
10) Le convenzioni allegate hanno validità triennale con decorrenza dalle corrispondenti date di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte degli Enti Bilaterali in oggetto e della CADIPROF dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’ Ente Bilaterale Nazionale Centro Elaborazione Dati (ex Ente bilaterale nazionale terziario) – codice EBCE- ha sede legale in Via Farini n. 62 - 00185 Roma.
L’Ente Bilaterale Nazionale Terziario – cod. EBCM – ha sede legale in P.zza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma.
L’Ente Bilaterale Portieri – cod. PORT- ha sede Via San Nicola da Tolentino n. 21 - 00186 Roma.
L’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo (EBNT) – cod. EBTU- ha sede in Via Lucullo n. 3 - 00189 ROMA.
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario EBN.TER – cod. TCEB- ha sede in Via Nazionale n. 60 - 00184 Roma.
L’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo – cod. TUEB- Via Nazionale n. 60 - 00184 Roma.
La Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare – cod. ASSP- ha sede in Viale Pasteur n. 65 - 00144 Roma
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
L’elemento
Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5
Allegato N. 6
Allegato N. 7
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