Circolare INPS n. 39 del 31.03.2008

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 12. Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi
Circolare INPS n. 39 del 31.03.2008

SOMMARIO: In applicazione del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono state determinate le aliquote di rendimento per il quinquennio 2008 - 2012. Come è noto la disposizione di cui sopra continua a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate dall’1.1.1993 e fino al 31.12.1995 per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i soppressi Fondi elettrici e telefonici e fino al 31.12.1997 per il Fondo dazieri

In base alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 – abrogato dall’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dazieri, trovano graduale applicazione, con cadenza quinquennale, le percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria a partire dalle soglie di retribuzione più elevate e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali stesse di cui al comma 2 del citato articolo 12.
Sulla specifica materia si richiamano le istruzioni diramate con le circolari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 92 del 18 marzo 1994, n. 206 del 25 luglio 1995, n. 38 del 18 febbraio 1998, n. 164 del 23 luglio 1998, n. 103 del 13 giugno 2003, n. 125 dell’11 luglio 2003.
Come è noto, le predette disposizioni continuano a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1995 per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione per i soppressi Fondi elettrici e telefonici e fino al 31.12.1997 per il Fondo dazieri.
Ciò premesso, si indicano le aliquote di rendimento che trovano applicazione nei predetti Fondi per le pensioni da liquidare nel quinquennio 2008-2012.

1.1. SOPPRESSO FONDO AUTOFERROTRANVIERI

1. Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,50 per cento.
2. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 1,125 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a 1,375 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2,50 per cento.
3. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a 1,10 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2 per cento.
4. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto” al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (40.725,00 euro per l’anno 2008).

1.2. SOPPRESSO FONDO ELETTRICI
1. Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,51428 per cento.
2. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 1,13143 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 1,382854 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2,51428 per cento.
3. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a 1,10 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2 per cento.
4. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1997 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto” al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (40.725,00 euro per l’anno 2008).

1.3. SOPPRESSO FONDO TELEFONICI
1. Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota di rendimento è pari al 2,50 per cento.
2. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 1,125 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a 1,375 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2,50 per cento.
3. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 l’aliquota di rendimento da applicare:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a 1,10 per cento;
c) sulla quota di retribuzione fino a 67.603,50 euro è pari al 2 per cento.
4. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1997 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto” al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (40.725,00 euro per l’anno 2008)

1.4. FONDO DAZIERI
1. Per le anzianità assicurative maturate fino al 31 dicembre 1992 le aliquote di rendimento sono 32,50 per cento per i primi cinque anni di servizio, 1,70 per cento dal sesto al trentesimo anno e 1 per cento per ogni anno successivo al trentesimo.
Sulla base delle predette aliquote gli iscritti possono raggiungere con 40 anni di iscrizione al Fondo l’importo massimo della pensione pari all’85 per cento della retribuzione pensionabile.
2. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 l’aliquota di rendimento da applicare è pari a:
a) sulla quota di retribuzione eccedente l’importo di 77.377,50 euro è pari a 0,90 per cento;
b) sulla quota di retribuzione eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro è pari a:
- 1,10 per cento dal 6° al 30° anno di servizio;
- per cento per ogni anno successivo al 30°;
c) sulla quota di retribuzione fino all’importo di euro 67.603,50 è pari a:
- 1,70 per cento dal 6° al 30° anno di servizio;
- 1 per cento per ogni anno successivo al 30°.
3. Per le anzianità assicurative maturate dal 1° gennaio 1998 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il “tetto” al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento (40.725,00 euro per l’anno 2008).

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