Circolare INPS n. 41 del 10.03.2005

Eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria nel settembre 1997. Nuova proroga del termine di pagamento dei contributi sospesi al 31/12/2005. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004
Circolare INPS n. 41 del 10.03.2005

SOMMARIO: Proroga al 31/12/2005 per il recupero dei contributi sospesi per effetto del sisma del 1997 nelle regioni Marche e Umbria

La Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2004 ha pubblicato l’ordinanza del P.C.M. n. 3390 del 29 dicembre 2004, avente per titolo “Disposizioni urgenti di protezione civile”, la quale – all’art. 3, comma 1, stabilisce che “i termini di cui all’art.3, commi 2/3/5/e 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2005, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all’art.15 della L. n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal c. 8 del medesimo art.15.”
In precedenza, l'ordinanza n. 3265/2003 aveva disposto un’altra proroga della sospensione e stabilito che il recupero dei contributi sospesi "avverrà successivamente al 1° gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa" precisando che "gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero".
Si ribadisce che i soggetti interessati dovevano, pertanto, essere residenti alla data dell’evento ed esplicare attività lavorativa nei comuni interessati dal sisma, od essere destinatari di ordinanza sindacale di sgombero acquisita agli atti dell’Istituto.
Pur essendo unificato il periodo di decorrenza del versamento dei contributi, resta distinto il periodo di sospensione riferito ai soggetti danneggiati ed a quelli disastrati. Infatti per i primi è dal 26/9/97 al 31/3/98, mentre per coloro che sono stati colpiti da ordinanza di sgombero è dal 26/9/97 al 30/6/99.
Circa le modalità operative del recupero che dovrà iniziare dal 01/01/2006, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 175 del 29.11.2002.

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