Convenzione fra l’INPS e la Associazione Italiana Nazionale Fioristi- Florovivaisti ed operatori del settore (ANFI), per la riscossione dei contributi associativi, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Circolare INPS n. 41 del 20.02.2007
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti all’ANFI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori
In data 19 dicembre 2006 il Presidente dell’INPS, Avv. Gian Paolo Sassi, ha sottoscritto una convenzione con la Associazione Nazionale Fioristi - Florovivaisti (ANFI), per l’espletamento del servizio di riscossione - attraverso il mod. F 24 - delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale si impartiscono nel merito le seguenti istruzioni:
1- il contributo annualmente stabilito dall’Associazione indicata in oggetto, diversificato per provincia, è versato dagli associati a mezzo del mod. F 24, congiuntamente al versamento della contribuzione obbligatoria; la quota associativa sarà inserita nell’importo totale da versare;
2- a termini di convenzione, all’Istituto non fa carico alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative, né derivano responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali;
3- l’entità del rimborso – spese, che l’ANFI verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
4- gli adempimenti relativi alla tenuta ed alla definizione dei rapporti finanziari con l’ANFI, ivi compreso quanto stabilito al punto 3, saranno curati direttamente dalla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio;
5- la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’ANFI dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che l’ANFI ha sede in Via Varese, n. 34 – 00185 ROMA.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Per ciò che riguarda le modalità attuative della convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione, nonché la disciplina che regola le revoche, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 205 del 1° Ottobre 1998, relativa alla gestione delle vigenti convenzioni in materia.
Allegato N. 1 (in formato pdf dal sito INPS
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