Recupero crediti agricoli. Riduzione sanzioni civili e rateizzazione (art. 4 legge n. 350/2003)
Circolare INPS n. 42 del 11.03.2005
SOMMARIO: - 1. Premessa - 2. Criteri per la concessione della rateizzazione. - 3. Istruzioni operative
1. PREMESSA
Con circolari n. 117 del 23 luglio 2004 e n. 140 del 6 ottobre 2004 sono state impartite le prime disposizioni circa la corretta applicazione della normativa di cui all’oggetto.
Nelle stesse circolari sono stati indicati i requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui alla normativa in oggetto. Pur tuttavia si ribadiscono i seguenti punti:
Le aziende (e per esse si intendono tutti i datori di lavoro agricolo, ancorché non coltivatori diretti o IAP) e i lavoratori autonomi agricoli (CD, CM, IAP), possono richiedere la riduzione delle sanzioni civili nel caso in cui possiedano i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 (cfr. punto 1 della circolare n. 117 del 23 luglio 2004).
Le stesse aziende, ricorrendo i requisiti di cui all’art 2 del Decreto Interministeriale 21 aprile 2004, possono esplicitare nella stessa domanda anche la richiesta di rateizzazione dei debiti per contributi e sanzioni ricalcolate ai sensi dell’art. 1, che può essere consentita fino a venti rate trimestrali costanti.
Le sanzioni civili oggetto di eventuale riduzione sono quelle di cui al comma 8, lett. a), dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, riconducibili esclusivamente ai casi di morosità. Pertanto non rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione le sanzioni di cui al comma 8, lett. b), dello stesso art. 116 della legge 388/2000 (evasione).
Per quanto attiene l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 (riduzione delle sanzioni) si rimanda al messaggio n. 001210 del 12 gennaio 2005.
2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE.
Considerata la disciplina “di carattere eccezionale” della norma in trattazione che, come è noto, è finalizzata a far fronte all’emergenza delle aziende agricole colpite da avversità e/o eventi calamitosi, si ritiene che gli acconti, che normalmente sono richiesti per le ordinarie domande di dilazione, non debbano essere anticipati.
Al momento della determinazione, demandata al direttore regionale, del numero di rate concesse, sarà, altresì, determinato l’importo delle rate trimestrali scadute tra la data della domanda e la data della delibera, che i contribuenti del comparto devono versare in unica soluzione, all’atto dell’accettazione del piano di ammortamento.
Circa la trattazione delle pratiche in oggetto, si rammenta che nei confronti delle aziende che hanno presentato la domanda per ottenere le agevolazioni, di cui al citato D.M. 21 aprile 2004, le Sedi non devono emettere l’avviso bonario per crediti in essere a tutto il 30 settembre 2003 e non devono procedere all’iscrizione a ruolo.
Invece, per i crediti che siano già stati iscritti a ruolo, le sedi, così come previsto dalle circolari n. 117 e n. 140/2004, contestualmente alla presentazione della domanda di adesione alla normativa in argomento, hanno provveduto a sospendere eventuali contributi e sanzioni iscritti a ruolo.
Con messaggio n. 006070 del 21.2.2005 è stato comunicato il rilascio di apposita causale di sospensione (codice 16) delle partite iscritte a ruolo per le quali è stata richiesta la riduzione delle sanzioni civili e la rateizzazione ai sensi della normativa in argomento.
Ciò premesso, le sedi utilizzeranno la nuova motivazione nel caso di sospensioni non ancora effettuate; nel caso di sospensione già effettuata, provvederanno a variare la motivazione in ambiente Intranet - Ruoli esattoriali - secondo i seguenti passaggi:
- Crediti
- Ricerca per codice fiscale
- Selezione della partita
- Visualizza
- Lista provvedimenti
- Seleziona partita
- Modifica motivazione
Le aziende che, possedendo i requisiti per le agevolazioni in argomento, avevano già richiesto una rateizzazione con le modalità ordinarie, saranno autorizzate al pagamento dilazionato previsto dalla nuova normativa. Tutte le somme a qualunque titolo già versate verranno considerate come acconti della nuova rateizzazione, anche se la stessa è relativa a crediti iscritti a ruolo e notificati con cartella esattoriale. Pertanto, le aziende saranno invitate a fornire alla sede tutta la documentazione relativa a versamenti già effettuati (quietanze di versamento presso il concessionario alla riscossione, mod. F35, copie di eventuali modelli F24 non ancora contabilizzati nelle procedure dell’Istituto), tutti gli elementi utili all’individuazione delle partite debitorie, nonché dell’esatto ammontare del debito residuo.
Di conseguenza, la rateizzazione sarà gestita sempre e comunque come una rateizzazione di crediti in fase amministrativa, indipendentemente dalla situazione in cui il credito si trova (infasato, iscritto a ruolo e notificato, fase amministrativa, oggetto di avviso bonario e non infasato ecc…).
La durata della rateizzazione non può eccedere cinque anni complessivi (venti rate trimestrali) e decorre dalla data di presentazione della domanda. Di conseguenza la scadenza della prima rata coincide con l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data della domanda.
Si sottolinea, infine, che per eventuali debiti successivi al 30.9.2003 l’azienda può presentare domanda di rateizzazione che sarà trattata con le modalità ordinarie.
3. ISTRUZIONI OPERATIVE
L’attuale procedura automatizzata di gestione delle domande di dilazione è stata implementata con le funzioni che consentono l’acquisizione delle nuove domande ex lege 350/2003, il calcolo degli interessi di dilazione in misura ridotta, nonché la determinazione della rata trimestrale e la generazione della code – line per il pagamento.
A tal fine, nel sottomenù di acquisizione delle domande di rateizzazione dei crediti non iscritti a ruolo, è disponibile l’opzione “3” (domande art. 4 legge n. 350/2003).
Di seguito si illustrano le caratteristiche del modello F24 di pagamento da utilizzare alla prevista scadenza di ogni trimestre:
Codice sede | Causale contr | Matr. Filiale/azienda | Periodo | Importi a deb. |
DLAA/DLAS | Codeline (vedi sopra) | Blank |
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi