INDICE
1. Premessa
2. Rateizzazione dei contributi sospesi e decadenza dal beneficio della rateizzazione
1. Premessa
A seguito del verificarsi di eventi calamitosi e della successiva deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, possono essere emanate disposizioni di legge che introducono interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contributivi a sostegno dei soggetti colpiti dai suddetti eventi eccezionali.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.
Quando è previsto, altresì, che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge (con l’indicazione di un numero massimo di rate mensili), si rammenta che, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Tanto rappresentato, considerato che le previsioni normative non sempre dettano una specifica disciplina in materia, con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma.
In particolare, si definisce una modalità univoca che consente la gestione del credito in funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.
2. Rateizzazione dei contributi sospesi e decadenza dal beneficio della rateizzazione
Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, si evidenzia che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Per tale motivo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.
Quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della presente circolare. Devono, pertanto, intendersi superate le relative precedenti istruzioni amministrative fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.
Si specifica che sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.
Il Direttore Generale | ||
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